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Giurisprudenza

Residenza diversa dal prestatore,
servizi sociali esenti Iva

Le prestazioni di assistenza e previdenza sociale non si possono escludere dal beneficio se eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito la società

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Con la questione in esame, il giudice ‘a quo’ chiede se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica possano essere esentate e, dall’altro, se la circostanza che il prestatore si sia avvalso di una società stabilita in tale altro Stato membro per contattare i propri clienti incida su tale interpretazione.

Le conclusioni dei giudici unionali sono coerenti con l’obiettivo perseguito dall’esenzione di garantire un trattamento più favorevole, ai fini Iva, per alcune prestazioni di servizi di interesse pubblico dispensate nel settore sociale, riducendo il costo di tali servizi rendendoli più accessibili ai singoli che possono beneficiarne.

La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’amministrazione finanziaria bulgara in relazione ad un avviso di accertamento relativo all’Iva. Tale società è registrata ai fini dell’Iva in Bulgaria e presta servizi sociali e dispone di certificati di registrazione per l’assistenza personale, per l’assistenza sociale e per l’assistenza domiciliare delle persone anziane.  I destinatari delle prestazioni di servizi fornite dalla società sono persone anziane residenti in Germania e in Austria. Coerentemente con i contratti conclusi tra tale società e i suoi clienti, le prestazioni di servizi fornite consistono nell’offerta di assistenza alla persona e nella fornitura di servizi di assistenza a domicilio.
È quindi sorta una controversia nell’ambito di una attività di accertamento e la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, la seguente questione.

Le valutazioni della Corte Ue
Con la questione in esame, il giudice ‘a quo’ chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica possano essere esentate ai sensi di tale disposizione e, dall’altro, se la circostanza che il prestatore si sia avvalso di una società stabilita in tale altro Stato membro per contattare i propri clienti incida su tale interpretazione.

Conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.
Sulla base della formulazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, il beneficio dell’esenzione è subordinato a due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, quella relativa alla natura delle prestazioni di servizi fornite, che devono essere strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, e, dall’altro, quella relativa al prestatore di servizi, che deve essere un ente di diritto pubblico o un altro organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente carattere sociale.

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva non subordina, pertanto, la concessione dell’esenzione in parola ad una condizione relativa al luogo in cui le prestazioni di servizi previste da tale disposizione devono essere materialmente eseguite. Tale disposizione non subordina il beneficio di una tale esenzione alla condizione che il prestatore e il destinatario di tali servizi siano stabiliti nello stesso Stato membro.
Non si può infatti ricavare dai termini dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva che le prestazioni di servizi contemplate da tali disposizioni, quando sono materialmente eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica, sono escluse dal beneficio dell’esenzione.

Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, tale disposizione è compresa nel capo 2, intitolato “Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico”, del titolo IX di tale direttiva, che comprende gli articoli da 132 a 134 di quest’ultima. Il titolo di tale capo rivela che è il carattere di interesse pubblico delle operazioni contemplate a costituire l’elemento determinante ai fini delle esenzioni dall’Iva di tali operazioni.
Pertanto, la circostanza che le operazioni siano materialmente eseguite nel territorio di uno Stato membro ovvero in quello di un altro Stato membro non incide su tale carattere.
Inoltre, da un lato, l’articolo 133, primo comma, della direttiva Iva consente agli Stati membri di subordinare il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva all’osservanza di una o più delle condizioni ivi menzionate, condizioni che si riferiscono agli scopi perseguiti dagli organismi privati che forniscono le prestazioni di servizi cui si applica tale esenzione, alla loro gestione e ai prezzi praticati da tali organismi.

Dall’altro lato, l’articolo 134 della direttiva esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva le prestazioni di servizi contemplate da quest’ultima disposizione, se esse non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni rientranti nell’ambito dell’assistenza e della previdenza sociale o se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente o all’organismo prestatore entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle effettuate da imprese commerciali soggette all’Iva.
Dato che gli articoli 133 e 134 della direttiva Iva non prevedono limitazioni riguardo al luogo in cui le prestazioni di servizi sono materialmente eseguite, gli Stati membri non potrebbero escludere dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva le prestazioni di servizi previste da tale disposizione, qualora esse siano materialmente eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito.
Con riferimento all’obiettivo perseguito dall’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, quest’ultima mira, garantendo un trattamento più favorevole, in materia di Iva, per alcune prestazioni di servizi di interesse pubblico dispensate nel settore sociale, a ridurre il costo di tali servizi e a rendere pertanto questi ultimi più accessibili ai singoli che possono beneficiarne.

Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva che limiti l’ambito di applicazione dell’esenzione da essa prevista alle sole prestazioni di servizi materialmente eseguite nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore sarebbe in contrasto con tale obiettivo, dal momento che le prestazioni di servizi che soddisfano le due condizioni previste da tale disposizione, fornite in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore a persone bisognose di assistenza o cure, sarebbero soggette ad Iva, con l’effetto di aumentare il costo dei servizi interessati, rendendo così più difficile l’accesso di tali persone ai predetti servizi.
Di conseguenza, da un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, risulta che l’esenzione prevista da tale disposizione si applica a qualsiasi prestazione di servizi che soddisfi le due condizioni enunciate in tale disposizione, a prescindere dal fatto che tale prestazione sia materialmente eseguita nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore o in un altro Stato membro.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica possono essere esentate ai sensi di tale disposizione e, dall’altro, è irrilevante che tale prestatore si sia avvalso di una società stabilita in altro Stato membro per contattare i propri clienti.


Data sentenza

11 maggio 2023

Numero sentenza

Causa C 620/2021

Nome delle parti

MOMTRADE RUSE OOD
contro
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
 

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