La pronuncia n. 26882 del 20 settembre 2023 in commento prende spunto dal ricorso dell’Agenzia delle entrate – articolato su tre motivi di doglianza – per la cassazione della sentenza con cui la Ctr Molise aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso in accoglimento del ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di rettifica e liquidazione con il quale, in relazione a un atto di compravendita stipulato il 28 novembre 2006 a rogito notariale, veniva contestato il valore dei terreni ivi dichiarato, con richiesta del pagamento del maggiore importo complessivo per imposte e sanzioni.
Il contribuente e il terzo intervenuto nel giudizio di appello – Alfa Srl – rimanevano intimati.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza in esame, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia, hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione.
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento la prima eccezione erariale con la quale si censurava la pronuncia di seconde cure per aver ritenuto ammissibile l'intervento in giudizio di Alfa Srl sebbene non sussistesse un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il contribuente persona fisica, quali acquirenti, ciascuno per la metà, del terreno edificabile in contestazione.
Sul punto, i giudici hanno evidenziato che tutte le parti contraenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 52 e 57 del Dpr n. 131/1986, sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta.
La stessa Cassazione (cfr sentenze n. 1698/2018, n. 15958/2015, n. 24098/2014, n. 24063/2011 e n. 13800/2000) ha costantemente affermato l'applicabilità in materia tributaria dei principi civilistici sulle obbligazioni solidali, i quali conoscono i necessari adattamenti per l'influenza sull'assetto del rapporto obbligatorio degli effetti dell'accertamento tributario e della particolare struttura del processo tributario.
Pertanto, così come l'Amministrazione finanziaria può chiedere il pagamento dell'intera imposta da un singolo coobbligato, ciascuno di questi può autonomamente impugnare l'accertamento e questo può singolarmente divenire definitivo nei confronti di ciascun obbligato.
Detta separatezza e autonomia dei singoli rapporti tra Amministrazione finanziaria-creditore e singoli condebitori solidali si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Anche nell’ipotesi di solidarietà tributaria, quindi, ciascun ricorso contro il medesimo accertamento instaura distinti rapporti processuali, anche nel caso in cui vi sia stata trattazione unitaria e l'unico rimedio all’eventualità di contrastanti giudicati è l'estensione del giudicato più favorevole, secondo il principio enunciato dall'articolo 1306 del codice civile.
Nel caso specifico, avendo la Alfa Srl autonomamente impugnato l'atto impositivo, con giudizio conclusosi con pronuncia, in giudicato, favorevole all'Amministrazione (cfr Cassazione, sentenza n. 14740/2014), il rapporto di solidarietà tra gli acquirenti del terreno non costituiva presupposto del litisconsorzio necessario (come invece implicitamente statuito dalla Ctr); quest'ultimo non trovando applicazione alle posizioni dei singoli acquirenti di un immobile con riguardo al giudizio inerente l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali pretese dall'Agenzia delle entrate sull'atto di trasferimento dell'immobile.
In sostanza, la Alfa Srl vedeva definito il proprio rapporto tributario con il suddetto giudicato sicché neppure sussisteva, nemmeno in via residuale, in capo a essa un interesse a partecipare al presente giudizio.
Per completezza espositiva, come già accennato, la Cassazione ha accolto, su un piano meramente processuale, la terza doglianza dell’Amministrazione la quale lamentava che la Ctr avesse annullato l'avviso di liquidazione senza tener conto della natura edificabile del terreno in questione “al fine della determinazione concreta del valore che, pertanto non era stata operata”, omettendo, quindi, di “indagare nel merito la pretesa tributaria”.
Sulla questione, la Corte suprema ha argomentato ricordando che il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione-annullamento” bensì come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non finalizzato solo all’eliminazione del l'atto impugnato ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell’ufficio, con quantificazione della pretesa erariale (cfr Cassazione, sentenze n. 18777/2020 e n. 13294/2016).
Di fatto, la Commissione tributaria regionale non avrebbe potuto annullare sic et simpliciter l'atto impositivo, così stabilendo l'illegittimità in sé della pretesa tributaria ma, quale giudice del merito di questa, avrebbe dovuto, sulla base dei parametri giudicati corretti in luogo di quelli, di cui all'avviso, stimato erroneo, rideterminare le somme comunque dovute dai contribuenti, a titolo di imposta.
La responsabilità solidale non sfocia
nel litisconsorzio necessario
Anche nell’ipotesi di solidarietà tributaria ciascun ricorso contro lo stesso accertamento instaura distinti rapporti processuali, anche nel caso in cui vi sia stata trattazione unitaria
