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Giurisprudenza

Revoca del patrocinio dello Stato:
se non fissati, effetti retroattivi

Riguardo alla decorrenza, non può coincidere, ad esempio, con il termine per la presentazione della dichiarazione nell’anno successivo a quello in cui il reddito è maturato

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La parte che subisce gli effetti della revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di sostenere tutti gli esborsi connessi alla sua difesa a partire dal momento indicato dal magistrato nel provvedimento di revoca oppure retroattivamente.
È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza 65 del 3 gennaio.

I fatti di causa
La vicenda riguarda l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati a favore di due parti convenute nell’ambito di un giudizio civile avente come oggetto la condanna delle stesse alla corresponsione degli alimenti a favore dei nipoti.

Con decreto, il Tribunale, dopo aver provveduto alla liquidazione degli onorari, emanava, ai sensi dell’articolo 136 del Dpr 115/2002, un provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e lo motivava con l’insussistenza del requisito reddituale.
Tale decisione veniva tempestivamente reclamata dagli interessati, ma l’impugnazione veniva rigettata dal presidente delegato del Tribunale, il quale affermava di condividere le argomentazioni poste a fondamento della revoca del beneficio.

Avverso tale provvedimento gli interessati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 136, comma 3, del Dpr 115/2002, e dell’articolo 116 cpc, nonché il vizio di motivazione del provvedimento. Ciò in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la revoca del patrocinio a spese dello Stato dovesse “operare a partire dall’anno 2003 e non dal giugno 2004, epoca di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003, giacché la revoca a mente dell’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002 ha effetto dal momento dell’accertamento”.
Veniva, pertanto, formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di cassazione se… gli effetti giuridici coevi all’accertamento delle modificazioni reddituali, cui inerisce l’art. 136 D.P.R. 30.05.2002 n. 115 al fine di individuare il termine di decorrenza dell’efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all’adempimento della dichiarazione dell’I.R.P.E.F. nell’anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è maturato ovvero… nell’anno di imposta medesimo”. In tale seconda ipotesi, veniva altresì chiesto alla Corte suprema di individuare “il preciso momento temporale da cui essi si producono”.

La motivazione
Con la pronuncia 65/2013, la Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto, ha fornito chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’articolo 136, comma 3, del Dpr 115/2002, il quale, con riferimento alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso di modifiche delle condizioni reddituali sopravvenute nel corso del processo, dispone che la stessa “ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.

La Cassazione, precisa, innanzitutto, che il citato disposto normativo è chiaro nella misura in cui prevede che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto dal momento dell’accertamento delle modifiche reddituali, così come individuato nel provvedimento di revoca del magistrato procedente e che, invece, in tutti gli altri casi, ha efficacia retroattiva.

Non ha dunque alcun senso parlare di una diversa decorrenza degli effetti della revoca, scaturenti, ad esempio, dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo a quello di imposta, in cui il reddito è maturato.
È evidente che, in caso di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quest’ultimo ha sempre il diritto di recuperare, in danno dell’interessato, le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca, senza che, nei confronti dello stesso, possa farsi alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore.

Ciò significa che l’ammissione al beneficio comporta, come prevede l’articolo 131 del Dpr 115/2002, la gratuità della prestazione professionale espletata nel processo, le cui spese, in parte anticipate, in parte prenotate a debito, gravano a carico dello Stato. Viceversa, la sua revoca ha come unico effetto quello di “ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa”.
Va, tuttavia, precisato che resta comunque immutato “il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
In senso conforme, si sono espresse anche le sentenze 5364/2010 e la 23635/2011 della Cassazione.
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