Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Ricorrenza dei santi Pietro e Paolo, festività a tutti gli effetti

Se il termine per il ricorso scade il 29 giugno, nella sola capitale è ammissibile la proroga al giorno seguente

Il termine ultimo per l'impugnazione che scade il 29 giugno è prorogato, con esclusivo riferimento al comune di Roma, al primo giorno successivo non festivo.
Così, accogliendo la tesi dell'Agenzia, ha concluso la Corte di cassazione con la sentenza n. 14437/2010, che ha ritenuto tempestivo il ricorso di legittimità, contro una sentenza depositata il 14 maggio 2005, consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario di Roma il 30 giugno 2006.

La vicenda e la sentenza della Cassazione
Contro la sentenza n. 34/2005 della Commissione tributaria regionale della Toscana, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.
Il contenzioso ha origine da un avviso di accertamento che aveva comportato il recupero di un ingente imponibile Irpef e Ilor.

La controparte eccepiva, tra l'altro, l'intempestività dell'impugnazione, affermando che, essendo stata depositata il 14 maggio 2005 la decisione di secondo grado, il termine ultimo - all'epoca, di un anno dalla pubblicazione della sentenza, in assenza di notifica - sarebbe scaduto il 29 giugno 2006 (dovendo comunque computarsi, in aggiunta all'anno, il periodo di sospensione feriale, pari a 46 giorni).

L'Agenzia ribatteva che, in realtà, il dies ad quem così individuato avrebbe dovuto ulteriormente prorogarsi, trattandosi di giornata festiva e che, pertanto, il ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario capitolino il 30 giugno 2006 (come risultante dal "cronologico" dell'agente notificatore, con relativa sottoscrizione, a margine del gravame) era perfettamente nei termini.

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto la tesi della parte pubblica, considerando tempestiva la consegna dell'atto per la successiva notificazione effettuata il 30 giugno 2006 "giorno nel quale doveva intendersi prorogato il termine ultimo, che scadeva il 29 giugno, giorno festivo per la città di Roma, in quanto ricorrenza dei Santi patroni della città, Pietro e Paolo, espressamente inclusa nell'elenco dei giorni festivi agli effetti civili (Cass. n. 17097/07)".

I giudici hanno poi accolto anche le altre doglianze dell'Agenzia, cassando la sentenza di secondo grado e disponendo il rinvio ad altra sezione dello stesso collegio giudicante.

Osservazioni
La pronuncia della Cassazione rappresenta lo spunto per alcune considerazioni in tema di computo dei termini processuali.
E' noto che, all'interno di un qualunque processo (dunque anche nel giudizio tributario), occorre prestare la massima attenzione per garantire il rispetto delle scadenze stabilite dalla legge per il compimento degli atti in cui il processo si estrinseca. La mancata osservanza di una scadenza perentoria comporta, infatti, la decadenza, in genere irrimediabile, dal potere di compiere un determinato atto (con evidenti effetti sulla possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive).
Per questo motivo, la legge fissa in modo molto puntuale le regole per il computo dei termini.

Tra queste ultime - vedi, in particolare, gli articoli 2963 del codice civile e 155 del codice di procedura civile, i quali prevedono, ad esempio, che il giorno iniziale di decorrenza del termine (cosiddetto "dies a quo") è escluso dal computo, mentre quello finale ("dies ad quem") è compreso - vi è quella secondo la quale, "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (articolo 155, quarto comma, cpc).

Ma cosa si intende per "giorno festivo"?
Anche in questo frangente è il legislatore che ci viene in soccorso.
Infatti, la legge 260/1949, più volte modificata nel tempo e non a caso rubricata "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", individua esattamente e tassativamente le giornate che devono considerarsi, ai vari effetti tra i quali quelli processuali, appunto "festive".

Così, sono giorni festivi ex lege, tra gli altri, il primo giorno dell'anno, il 25 aprile (anniversario della liberazione), il 1° maggio (festa del lavoro), il giorno di Natale e il 26 dicembre (per l'elenco completo si veda l'articolo 2 della legge 260/1949).

E festivo, in base all'appena citato articolo 2, è anche "il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo", ricorrenza dapprima soppressa (insieme ad altre) dalla legge 54/1977 e poi ripristinata, per il solo comune di Roma, come festa del Santo patrono (Dpr 792/1985).

La circostanza che tale giorno (che, come noto, cade il 29 giugno) sia - seppure, si ribadisce, solamente per il comune di Roma - giorno festivo, costituisce un'eccezione alla regola generale secondo cui la ricorrenza del santo patrono non è invece considerata "festività" ai fini del computo dei termini.
Come infatti già chiarito dalla giurisprudenza, la legge 260/1949 "ignora le feste dei santi patroni locali" (Cassazione, sentenza 17079/2007).
In senso analogo, si veda Cassazione, sentenza 12533/1998, ove si legge che "la festa del Patrono non è considerata nell'elenco delle festività", con la conseguenza che un termine finale che vada a scadere in tale giorno (salvo che non si tratti comunque di giornata festiva ricadente tra quelle indicate dalla legge) non subisce la proroga al primo giorno successivo non festivo.

La Cassazione, con la sentenza in esame ribadisce, dunque, il riferito, consolidato, orientamento interpretativo.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ricorrenza-dei-santi-pietro-e-paolo-festivita-tutti-effetti