In tema di notificazioni a mezzo posta, la spedizione eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso del semplice titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 261/1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il Dlgs n. 58/2011 e quella di cui alla legge n. 124/2017, non fa fede quando abbia a oggetto atti giudiziari, tra i quali sono compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario.
Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza n. 29343 dello scorso 7 ottobre.
La vicenda processuale
Dopo aver percorso senza esito la strada dell’accertamento con adesione avverso un atto impositivo notificatogli il 27 agosto 2012, un contribuente proponeva ricorso che, spedito tramite operatore postale privato il 12 febbraio 2013, veniva recapitato all’ufficio il successivo giorno 19.
Il verdetto della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che dichiarava il gravame inammissibile per tardività, veniva ribadito dal collegio regionale della Campania con sentenza n. 10241/47/2015, del 18 novembre 2015.
Per quanto d’interesse, il giudice di seconde cure rilevava che l’impugnazione era stata notificata a mezzo raccomandata di operatore privato e che, pertanto, la stessa doveva ritenersi priva di pubblica fede quanto alla data della sua spedizione, con la conseguenza che il relativo perfezionamento poteva ritenersi dimostrato soltanto alla data di consegna dell’atto all’Amministrazione destinataria, ossia in un momento successivo alla scadenza del termine decadenziale per l’impugnazione.
Ricorrendo in sede di legittimità, la parte privata denunciava violazione e falsa applicazione di varie norme di legge, sostenendo la tempestività dell’originario gravame, in quanto, a suo dire, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale, avrebbe dovuto considerarsi la data della spedizione della relativa raccomandata, a nulla rilevando la natura privata dell’operatore postale tramite il quale l’invio era stato effettuato.
La Corte suprema
La Cassazione ha disatteso la riferita doglianza, ripercorrendo cronologicamente i momenti della vicenda – dalla data di notifica dell’atto impositivo a quella di spedizione del ricorso fino al momento del recapito di quest’ultimo all’ufficio – e concludendo che “entro la scadenza del termine per notificare il ricorso la relativa raccomandata non è stata consegnata dall’operatore di posta privata all’Agenzia destinataria”, con conseguente tardività nell’introduzione del processo.
Questa conclusione, ricorda la sentenza in commento, è coerente sia con il principio espresso nella sentenza n. 299/2020 ove le sezioni unite hanno sancito che la sanatoria della nullità della notifica di un atto del processo tributario eseguita dall’operatore postale privato senza l’apposito titolo abilitativo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore della direttiva unionale n. 2008/6/Ce e il regime di cui alla legge n. 124/2017, “non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore”; sia con l’orientamento per il quale la notifica del ricorso effettuata a mezzo soggetto postale munito di semplice “licenza individuale”, nel periodo compreso tra la parziale liberalizzazione attuata con il Dlgs n. 58/2011 e quella di cui alla citata legge n. 124/2017, “è fidefacente … soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari …per i quali la gestione del servizio … è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del ‘servizio postale universale’ e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale” (Cassazione, decisioni n. 2299/2020 e n. 25521/2020).
Osservazioni
Nel corso degli ultimi anni, presso le aule in cui si amministra la giustizia tributaria, si è assistito a un vivace dibattito circa la validità o meno della notificazione postale di atti del relativo giudizio, laddove detta notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata ordinaria, con avviso di ricevimento di colore bianco, tramite operatore postale privato anziché avvalendosi dei servizi del fornitore del servizio postale universale (Poste italiane spa, di seguito “fornitore”).
Al riguardo, fino al 29 aprile 2011, l’articolo 4, comma 5, del Dlgs n. 261/1999, stabiliva in favore del “fornitore” la riserva sugli “invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, circostanza che portava a ritenere preclusa in generale al corriere privato la possibilità di procedere a notifiche di atti del processo.
A decorrere dal 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del Dlgs n. 58/2011 – con il quale è stata recepita nel nostro Paese la direttiva 2008/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, di modifica della direttiva n. 97/67/Ce in ordine al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari – il citato articolo 4 del Dlgs n. 261/1999 ha ristretto l’area di esclusiva del fornitore, limitandola, tra l’altro, a “… i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 …”.
Tuttavia, anche rispetto al testo novellato dell’articolo 4 in parola, la giurisprudenza ha ritenuto di assumere un orientamento, sostanzialmente condiviso, nel senso di ritenere l’inammissibilità del ricorso tributario spedito con raccomandata postale “privata” (Cassazione, n. 19467/2016, n. 11473/2017, n. 20306/2017 e n. 10348/2018).
A seguito dell’intervento dell’articolo 1, comma 57, della legge n. 124/2017, con il quale – sempre nell’ottica di adattare la normativa interna al mutamento delle regole dell’Unione europea concernenti il mercato dei servizi postali – a decorrere dal 10 settembre 2017, l’articolo 4 del Dlgs n. 261/1999 è stato espunto dall’ordinamento, il Collegio di legittimità ha fissato nuove regole interpretative.
In particolare, esprimendosi a sezioni unite, la Corte suprema ha per un verso escluso l’efficacia retroattiva della nuova disposizione (sentenza n. 8416/2019); per l’altro ha chiarito che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/Ce e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017, “è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo”, precisando altresì che la sanatoria di detta nullità, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, “non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (sentenza n. 299/2020).
La pronuncia in esame conferma dunque un approccio oramai consolidato su un tema che, anche in sede di legittimità, si ripresenta con una certa frequenza (si vedano, nel 2022, Cassazione, nn. 912, 2420, 24574, 27083).
Ricorso intempestivo se consegnato
a “messo” con abilitazione minore
In tal caso, il relativo perfezionamento dell’avvenuta spedizione dell’atto giudiziario può ritenersi dimostrato soltanto alla data di consegna all’Amministrazione finanziaria
