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Giurisprudenza

Ricorso introduttivo senza motivi: dal 1982 non si ammette in Centrale

La Suprema corte si sofferma sull’importanza della conoscenza delle norme procedurali dei processi in Ctc

Il 2008 è stato l’anno in cui tutti i ricorsi pendenti in Commissione tributaria centrale hanno avuto una scossa, causata dal legislatore, il quale ha disposto, con l’articolo 55, comma 1 del decreto legge 112/2008, esclusivamente per quelli presentati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria (per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non era stata ancora fissata l’udienza di trattazione), che gli stessi uffici, per impedire l’estinzione dei relativi giudizi, dovevano depositare entro il 25 dicembre 2008 un’apposita dichiarazione di persistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
A margine, inoltre, va rilevato che la finanziaria 2008, con l’articolo 1 comma 351, aveva disposto la riduzione, fino a 21, delle sezioni della Commissione centrale e la loro dislocazione presso ogni Commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le Ct di secondo grado di Trento e Bolzano.
 
La prima di queste disposizioni ha già avuto un notevole impatto sulla gestione dell’attività contenziosa degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e sta esaurendo i propri effetti con la progressiva emanazione dei decreti di estinzione da parte delle sezioni della Ctc, nei casi in cui l’ufficio ricorrente non abbia depositato la richiamata istanza di persistenza.
La seconda, invece, pur essendo una norma di mera delocalizzazione delle sezioni della Ctc, avrà degli effetti notevoli, in quanto l’avvicinamento fisico della Commissione agli uffici (a ogni sezione regionale della Centrale sono state assegnate le controversie rientranti nella competenza degli uffici finanziari della regione stessa) permetterà agevolmente la partecipazione alle udienze (tutte le udienze della commissione centrale sono pubbliche).
 
In questo quadro assume un’importanza notevole la conoscenza delle norme procedurali che regolano il contenzioso in Centrale.
La sentenza della Corte di cassazione n. 18949 del 2009 offre interessanti spunti per esaminare una particolarità del rito in centrale che è esistita fino al 1981, e cioè la possibilità da parte del contribuente di presentare il ricorso introduttivo solo per interrompere i termini di decadenza dall’impugnazione e poi di specificarne i motivi in sede di memoria. Ciò in quanto l’articolo 15 del Dpr 636/1972, in vigore fino al 31 dicembre 1981, nell’individuare le cause di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria di primo grado, non diceva nulla circa la mancanza dei motivi, che pure erano indicati dal primo comma, lettera d), come elemento del ricorso.
 
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate era ricorsa in cassazione contro una sentenza della Ctc, la quale, in una causa relativa all’impugnazione di un diniego di rimborso Iva, presentata dopo il 31 dicembre 1981, aveva rigettato il ricorso dell’ufficio finanziario confermando la sentenza che aveva accolto il ricorso in appello del contribuente.
Nel ricorso veniva eccepita la violazione, da parte del giudice di secondo grado, degli articoli 15 e 19-bis del Dpr 636/1972, nella versione in vigore a partire dal 1982, per non aver lo stesso giudice dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per mancanza di motivi specifici.
Il contribuente proponeva controricorso chiedendo l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, in quanto lo stesso comportava il riesame dell’accertamento del fatto già operato dai giudici della Ctc che, come noto, non è connaturale al giudizio di legittimità.
 
I motivi della decisione
La Corte, preliminarmente, ha superato l’eccezione formulata nel controricorso, evidenziando che, nel caso concreto, non veniva contestato l’accertamento in fatto operato dai giudici della Ctc sul contenuto del ricorso introduttivo, ma il giudizio era volto “all’interpretazione delle norme processuali alla luce delle quali quel contenuto andava considerato e valutato”.
La Cassazione, inoltre, ha ritenuto opportuno ricordare che, quando vengono eccepiti degli errores in procedendo, il giudice di legittimità diventa arbitro del fatto processuale e “ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali”.
Pertanto, considerato che il ricorso dell’Agenzia rispettava il principio dell’autosufficienza per aver riportato l’esposizione del ricorso introduttivo e rilevato che era la stessa sentenza impugnata a contenere la prova della mancanza di motivi specifici nel ricorso in primo grado, esponendo solo una mera formulazione di stile, il collegio romano ha osservato che, dopo il 31 dicembre 1981, “il ricorso in primo grado sfornito di motivi, alla quale è equiparabile l’ipotesi (ricorrente nella specie) di motivi del tutto generici, è inammissibile e insuscettibile di essere sanato mediante la specificazione dei motivi contenuta nella successiva memoria integrativa ai sensi dell’art. 19 bis, la quale ha la funzione di integrare i motivi di ricorso, ma non di supplire alla loro mancanza”.
 
La Suprema corte ha dunque accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato, senza rinvio, la sentenza impugnata in quanto il processo non poteva essere proseguito (articolo 382, ultimo comma, del codice di procedura civile).
 
Il principio di diritto affermato nella sentenza è importante, in quanto – accertando l’inammissibilità del ricorso, vizio che rientra nella categoria delle questioni rilevabili d’ufficio e quindi eccepibile in ogni stato e grado del processo – potrà essere di ausilio nella decisione di quelle controversie ancora pendenti in Centrale o Cassazione, che sono state instaurate a partire dal 1 gennaio 1982, nella vigenza del nuovo testo dell’articolo 15 del Dpr 636/1972, e che manifestano tale vizio.
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