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Giurisprudenza

Il ricorso per ottemperanza non è proponibile prima di 120 giorni dalla sentenza definitiva

Applicazione estensiva dell'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996

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Il caso affrontato dalla Ctr
All'esito di una complessa vicenda di rilevante valore economico, la Corte di cassazione, con pronuncia definitiva depositata il 23 maggio 2005, confermava il diritto del contribuente al rimborso di imposte versate e non dovute.
Con atto di messa in mora datato 1/07/2005, il creditore, ai sensi dell'articolo 70 del Dlgs n. 546/1992, intimava all'Agenzia delle entrate il rimborso della somma di 16.378.760,05 euro.
Con atto notificato il 4 agosto 2005, l'Agenzia delle entrate quantificava in 6.528.705,54 euro l'importo rimborsabile e dichiarava di imputarlo a parziale compensazione del maggior credito di 11.168.719,82 euro da essa vantato nei confronti del contribuente.

In data 5 agosto 2005 il contribuente depositava il ricorso per ottemperanza.
L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio a mezzo dell'Ufficio contenzioso della direzione regionale, contestando il calcolo di controparte sia in relazione alla decorrenza degli interessi di mora che di quelli anatocistici, dispiegando, nel contempo, in via preliminare una eccezione di improponibilità del ricorso per ottemperanza.
Sosteneva la difesa erariale che il ricorso di parte, intervenuto il 74° giorno successivo al deposito del provvedimento giurisdizionale, avente efficacia esecutiva (sentenza della Corte di cassazione depositata il 23 maggio 2005), doveva essere dichiarato improponibile, per inosservanza dell'articolo 70, comma 2, del Dlgs n. 546/1992.

Il termine per la proposizione del giudizio di ottemperanza
Per meglio comprendere la tesi sostenuta dall'Ufficio contenzioso tributario, è opportuno richiamare la normativa da esso invocata.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Dlgs n. 546/1992, il ricorso per ottemperanza è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dell'obbligo che la sentenza ha posto a carico dell'ufficio del ministero delle Finanze o dell'ente locale o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

La legge, pertanto, impone il rispetto di due alternativi termini dilatori prima della proposizione del ricorso in ottemperanza:

  1. lo specifico termine prescritto dalla legge per l'adempimento
  2. il termine di trenta giorni dalla notifica della messa in mora in mancanza di termine specifico previsto dalla legge per l'adempimento.

Il termine sub 2 ha evidentemente carattere residuale ed è applicabile in difetto di specifica disposizione di legge.

In proposito, si osserva che il Dl 31/12/1996, n. 669 (convertito in legge dall'articolo 1, legge 28 febbraio 1997, n. 30), rubricato "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", all'articolo 14 così dispone: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

Pertanto, la legge, con formulazione di portata generale, ha stabilito che il termine per l'adempimento dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di danaro è di centoventi giorni.
Sino a ora si riteneva che, dinanzi a una sentenza definitiva del giudice tributario che comportava il pagamento di somme di denaro, il contribuente potesse agire in ottemperanza dopo trenta giorni dalla messa in mora dell'amministrazione.
In altre parole, non era stato individuato uno specifico termine per l'adempimento dell'Amministrazione finanziaria.

La posizione della Ctr
La sentenza in commento, accogliendo la tesi sostenuta dall'Ufficio contenzioso tributario, ha viceversa individuato nella disposizione dell'articolo 14 del Dl n. 669/1996 il termine specifico di 120 giorni entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve dare adempimento alla sentenza del giudice tributario che la condanna al pagamento di somme di denaro.
In effetti, la disposizione sopra descritta sembra, prima facie, rivolta a disciplinare l'esecuzione forzata che si svolge dinanzi al giudice ordinario secondo le norme del codice di procedura civile. Si riteneva, infatti, che detta norma non contenesse precetti direttamente applicabili anche al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice tributario.

Ragioni di carattere sistematico ne impongono, tuttavia, una applicazione estensiva. Il giudice della Commissione tributaria regionale ha osservato che la previsione di un simile termine generale per l'esecuzione della sentenze di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro ridonda effetti anche ai fini dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Questa affermazione appare pienamente condivisibile, poiché, diversamente argomentando, si arriverebbe alla illogica conclusione secondo cui il termine per l'adempimento dell'Amministrazione finanziaria sarebbe variabile in relazione al tipo di esecuzione prescelta dal creditore (esecuzione secondo le norme del codice di procedura civile ovvero giudizio di ottemperanza).

A tale proposito, si segnala che anche nel processo amministrativo il giudice è giunto a simili conclusioni; si veda, ad esempio, la sentenza del Tar Veneto, sezione I, 12 giugno 2003, n. 3302, secondo cui "va dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto prima che sia maturato il suddetto termine di 120 giorni, non potendo l'amministrazione dirsi inadempiente rispetto alla sentenza che la condanna al pagamento di somme di denaro".

Il giudice della Ctr ha, inoltre, rilevato che, alla stregua della precisa disposizione testuale della norma, il preventivo decorso del termine in questione costituisce condizione di proponibilità del ricorso e non mera condizione di procedibilità che può venire a esistenza anche nel corso del giudizio, con la conseguenza che sarebbe irrilevante - sempre nell'inerzia dell'Amministrazione finanziaria - il fatto che il termine di 120 giorni sia venuto a scadere nelle more del giudizio di ottemperanza.
Infatti, prosegue il giudice, in coerenza con la natura del giudizio di ottemperanza, la cui instaurazione postula l'inadempimento dell'amministrazione, prima della scadenza del termine di 120 giorni, questa, per quanto emerge dall'articolo 14 del Dl 31/12/1996, n. 669, non può dirsi inadempiente e quindi ritualmente evocabile in giudizio.

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