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Giurisprudenza

Ricorso tributario, la tempistica
non conosce discriminazioni

La regola è unica e i termini entro i quali l’atto deve essere depositato nella segreteria della Ct perché sia ritenuto ammissibile non cambiano con il tipo di recapito

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Ai fini della costituzione in giudizio, il ricorso tributario notificato a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente.
Questo, testualmente, il principio di diritto espresso dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con l’ordinanza 14010 del 3 agosto.
 
La vicenda
Un contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta concernente la revoca dei benefici fiscali “prima casa”; il gravame veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo.
Incardinatosi il giudizio di secondo grado, la Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza 11/33/08, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, sul rilievo che la costituzione in giudizio era avvenuta oltre il trentesimo giorno dall’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario; seppure entro il trentesimo giorno dalla notifica dello stesso al destinatario.
 
L’interessato ricorreva in sede di legittimità, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 del Dlgs n. 546/1992 e rilevando, in particolare, come il termine per la costituzione in giudizio successiva alla notifica del ricorso debba calcolarsi dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
La Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente fondata, cassando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio ad altra sezione della Ctr del Piemonte che, in caso di riassunzione, dovrà uniformarsi al principio di diritto formulato dal collegio di legittimità.
 
La pronuncia della Suprema corte: i passaggi salienti
Nella parte introduttiva della pronuncia, la Corte ha innanzitutto osservato che l’impugnato avviso di liquidazione era stato notificato il 21 settembre 2005, mentre il ricorso dell’interessato, consegnato all’ufficiale giudiziario per la relativa notifica il 17 novembre 2005 eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 149 cpc, era stato ricevuto dall’ufficio il 21 novembre, a fronte del termine per l’impugnazione che veniva a scadere il giorno precedente, cioè il 20 novembre.
 
I giudici di piazza Cavour – dopo aver rilevato che costituzione in giudizio doveva ritenersi tempestiva in virtù delle norme (la pronuncia richiama specificamente l’articolo 20, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) secondo le quali, nel caso di spedizione del ricorso a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, il ricorso s’intende proposto al momento dell’invio – hanno ritenuto di dover operare una ricostruzione unitaria circa “i principi e gli effetti in tema di notificazione sia che la stessa avvenga a mezzo posta, sia a mezzo ufficiale giudiziario”.
 
A tal fine, l’ordinanza 14010 – premesso che, in virtù di un principio immanente dell’ordinamento processuale, nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il procedimento notificatorio si perfeziona, per il soggetto notificante, con la consegna dell’atto all’ufficiale notificatore (principio di anticipazione degli effetti della notifica) “ancorché gli effetti siano comunque subordinati alla conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, e cioè al perfezionamento del procedimento” – ha ritenuto che una diversa valutazione “va fatta per la decorrenza dei termini stabiliti per il deposito del ricorso in segreteria da parte del notificante”.
Con riguardo a questo secondo profilo, la pronuncia in rassegna ha perentoriamente affermato che i “trenta giorni dalla proposizione del ricorso” che l’articolo 22 del decreto sul contenzioso tributario prescrive, a pena d’inammissibilità, per la costituzione in giudizio della parte ricorrente “decorrono dalla ricezione del plico da parte dell’ufficio finanziario e non da quella della spedizione”.
 
Invero, si legge nell’odierno arresto, anche se ai fini della costituzione del ricorrente il citato articolo 22 non richiama il deposito dell’avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ciò significa soltanto che il ricorrente “si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d’inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale”.
 
Osservazioni
L’ordinanza 14010, in ossequio a un principio di unitarietà e di coerenza del sistema delle notificazioni del processo tributario – sia quando vengano eseguite a mezzo di raccomandata postale “diretta” (cioè, mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento) sia che per le stesse ci si avvalga dell’ordinaria intermediazione dell’ufficiale giudiziario – ha ritenuto di dover attribuire valenza generale al principio per il quale, in entrambi i predetti casi, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario.
 
Sotto questo profilo, la pronuncia in commento intende confermare un orientamento che in tempi recenti appare sempre più consolidato.
Se, infatti, tradizionalmente, era pacifico che, in caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il dies a quo per la tempestiva costituzione del ricorrente dovesse iniziare a computarsi dal ricevimento dell’atto da parte del destinatario, sull’estensione di tale regola anche alla notificazione eseguita in via diretta a mezzo del servizio postale non vi era altrettanta uniformità di vedute presso il supremo Collegio.
 
In relazione a questa seconda fattispecie, infatti, nella giurisprudenza della sezione tributaria della Cassazione si sono manifestati nel tempo due orientamenti contrastanti, il primo dei quali ritiene che la decorrenza del dies a quo per la costituzione in giudizio dovrebbe individuarsi nel giorno della spedizione del ricorso e non dalla sua ricezione da parte del destinatario (Cassazione, sentenze 20262/2004 e 7374/2011): ciò in quanto tra le regole sul deposito del ricorso in Commissione tributaria non si applicherebbe il comma 5 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992, ai sensi del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
Di contro, secondo altra corrente ermeneutica, la medesima norma dell’articolo 16, comma 5, andrebbe interpretata nel senso che il termine di cui si discute va computato dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario e non da quello della spedizione a mezzo del servizio postale (Cassazione, sentenze 9173/2011 e 4002/2012).
 
La pronuncia in esame conferma, dunque, questo secondo, più recente, orientamento e, testualmente ispirandosi ai principi costituzionali degli articoli 3 e 24 della Costituzione, appare orientata a offrire ogni maggior garanzia al diritto di difesa giurisdizionale, evitando sanzioni di inammissibilità non giustificate da concrete esigenze di pari rango costituzionale.
 
In definitiva, si deve ormai tener conto che, allo stato, nel giudizio tributario, va considerata tempestiva la costituzione in giudizio del ricorrente (e anche dell’appellante in seconde cure) effettuata mediante il deposito dell’atto entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla relativa spedizione, tanto nel caso in cui il ricorso sia stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario tanto che la notifica sia avvenuta in via diretta a mezzo del servizio postale.
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