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Giurisprudenza

Per rimborsi e detrazioni Iva
la prescrizione può cambiare

Al centro della controversia, esaminata dagli eurogiudici, le norme che disciplinano i termini dell’operazione in funzione della natura delle richieste e degli effetti che producono

corte ue
La controversia approdata dinanzi alla Corte di giustizia oppone una società che fornisce servizi di ristorazione, all’Amministrazione fiscale inglese in merito al rifiuto, da parte di quest’ultima, di rimborsare l’Iva indebitamente versata dalla società. Tale società ha chiesto il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di Iva.
 
Il ricorso alla Corte di giustizia
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue una questione, con cui chiede, in sostanza, se i principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività ostino a una normativa nazionale, che nell’ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell’Iva indebitamente versata e, dall’altro, delle domande di detrazione dell’Iva pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell’Iva indebitamente versata o la detrazione dell’Iva pagata a monte.

La questione di specie
Nel caso di specie, le domande di rimborso dell’Iva indebitamente versata e le domande relative alla detrazione dell’Iva pagata a monte sono soggette allo stesso termine di prescrizione ridotto di tre anni. Da un lato, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, della legge del 2008, tale termine di prescrizione di tre anni non si applica ad una domanda di rimborso dell’Iva indebitamente versata avente ad oggetto una somma presa in considerazione o pagata per un esercizio contabile chiuso prima del 4 dicembre 1996, se la domanda è stata presentata prima del primo aprile 2009. D’altra parte, il paragrafo 2 di tale articolo 121 dispone che detto termine di prescrizione non si applica ad una domanda di detrazione dell’Iva pagata a monte, diventata esigibile in un esercizio contabile chiuso prima del primo maggio 1997, se tale domanda è stata presentata prima del primo aprile 2009.
 
Il ruolo dei precedenti di giurisprudenza
In primo luogo, in base a una giurisprudenza consolidata, il principio della neutralità fiscale osta a che merci o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell’Iva.
Ebbene, nessun elemento consente di ritenere che, ai fini dell’Iva, le prestazioni di servizi effettuate dalla società siano state sottoposte a un trattamento diverso da quello applicato alle prestazioni simili di un operatore economico concorrente.
Infatti, l’Amministrazione tributaria inglese ha applicato a tutti i richiedenti, compresa la società in parola, le norme che disciplinano i termini di prescrizione, in funzione della natura delle loro richieste, a seconda che esse riguardino una domanda di rimborso dell’Iva indebitamente versata o una domanda di detrazione dell’Iva pagata a monte. In secondo luogo, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, la Corte ha dichiarato che, mentre la violazione del principio della neutralità fiscale, che costituisce la traduzione, in materia di Iva, del principio della parità di trattamento, può essere contemplato solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazioni, che toccano operatori economici i quali non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti.
 
La comparazione in base all’oggetto delle disposizioni e allo scopo
In base ad un costante orientamento giurisprudenziale, la violazione del principio della parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati in base all’oggetto delle disposizioni in esame e dello scopo delle stesse, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tale fine, i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola.
 
Il raccordo con la legge finanziaria britannica del 2008
Occorre quindi esaminare se, per quanto riguarda i termini di prescrizione di cui all’articolo 121 della legge finanziaria britannica per il 2008, la situazione di un operatore economico, che intende ottenere il rimborso dell’Iva indebitamente versata alle autorità tributarie, sia comparabile a quella di un altro operatore economico che chiede la detrazione dell’Iva pagata a monte alle stesse autorità.
 
La posizione della società
A tal proposito, la società ritiene che la situazione di un operatore economico che chiede il rimborso dell’Iva indebitamente versata sia comparabile a quella di un operatore economico che chiede la detrazione dell’Iva pagata a monte, adducendo che, in particolare, tali due operatori sono titolari di un credito Iva nei confronti delle autorità tributarie.
Per determinare se tali situazioni siano comparabili occorre stabilire gli elementi che caratterizzano una domanda di rimborso dell’Iva indebitamente versata. A tale riguardo, la sesta direttiva non contiene alcuna disposizione relativa alla regolarizzazione, da parte di chi emette la fattura, dell’Iva indebitamente fatturata.
In base a un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto comunitario costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte.
 
Il diritto alla ripetizione dell’indebito
La domanda di rimborso dell’Iva indebitamente versata rientra nell’ambito del diritto alla ripetizione dell’indebito, che, secondo costante giurisprudenza, è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità dell’imposta con il diritto comunitario, neutralizzando l’onere economico che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, l’ha effettivamente sopportata.  Pertanto, la Corte Ue rileva che l’elemento che caratterizza tale diritto al rimborso è l’esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di Iva in violazione del diritto comunitario. È il carattere indebito dell’ Iva ad essere alla base del diritto alla ripetizione e a garantire, che l’onere economico derivante da tale versamento venga neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo.
 
Il diritto di detrazione dell’Iva
La Corte di giustizia ha già precisato che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’Iva di cui sono debitori l’Iva dovuta o pagata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva istituito dalla disciplina comunitaria. Il diritto alla detrazione dell’Iva costituisce quindi parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
Il regime delle detrazioni è finalizzato ad esonerare interamente il soggetto passivo dall’Iva dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’Iva garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’Iva.
 
Il diritto a detrazione Iva e i limiti
Così, la Corte ha già dichiarato che l’esercizio del diritto a detrazione dell’Iva è limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso anche all’Iva erroneamente addebitata e versata alle autorità tributarie. Pertanto, a differenza dell’elemento che caratterizza il diritto al rimborso dell’Iva indebitamente versata, il diritto alla detrazione dell’Iva, che costituisce un diritto inerente al meccanismo dell’Iva, stabilito dal sistema comune dell’Iva, si fonda sull’esistenza di un’imposta dovuta.
 
Il confronto tra diritto al rimborso dell’Iva e diritto alla detrazione dell’Iva
Tutto ciò premesso, risulta che, mentre il diritto al rimborso dell’Iva indebitamente versata mira a rimediare ad una situazione che deriva da una violazione del diritto dell’Unione, consentendo al titolare di tale diritto di neutralizzare un onere economico indebitamente sopportato, il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a monte deriva dall’applicazione stessa del sistema comune dell’Iva, affinché l’Iva dovuta o assolta non sia sopportata dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche soggette all’Iva, garantendo così la neutralità dell’imposizione fiscale per tali attività.
Tale differenza relativa alla natura dei diritti in questione ed agli obiettivi da essi perseguiti giustifica l’esistenza, per ciascuno di tali diritti, di regimi giuridici propri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto e le loro condizioni di esercizio, come il termine di prescrizione delle azioni volte a fare valere tali diritti e, più in particolare, la data a partire dalla quale tale termine diventa applicabile.
 
Gli effetti applicati alla fattispecie
Pertanto, prosegue la Corte, il fatto che si possa ritenere che il titolare del diritto al rimborso dell’Iva indebitamente versata e quello del diritto alla detrazione dell’Iva pagata a monte siano entrambi detentori di un credito Iva nei confronti delle autorità tributarie non può, di per sé, portare alla conclusione secondo la quale la loro situazione sarebbe comparabile ai fini dell’applicazione del principio della parità di trattamento in materia fiscale, tenuto conto delle differenze fondamentali per quanto riguarda sia gli obiettivi perseguiti dai regimi giuridici propri di tali diritti sia gli elementi che li caratterizzano. Sulla base di tali differenze, le autorità tributarie nazionali non sono tenute a trattare i titolari di tali diritti allo stesso modo per quanto riguarda il regime dei termini di prescrizione delle domande relative ai medesimi diritti né, in particolare, sono tenute a prevedere una data identica per l’applicazione di un nuovo termine di prescrizione.
 
I periodi transitori in materia di prescrizione
Tutto ciò premesso, per quanto riguarda i periodi transitori in materia di prescrizione di cui all’articolo 121 della legge del 2008, stabiliti al fine di garantire l’effettività del diritto al rimborso e adeguarsi al diritto comunitario, la situazione di un operatore economico che intende ottenere il rimborso dell’Iva indebitamente versata alle autorità tributarie nazionali, non è comparabile a quella di un altro operatore economico che chiede la detrazione dell’Iva pagata a monte alle medesime autorità. Il principio di uguaglianza non osta, quindi, a che tali due situazioni vengano trattate in maniera diversa per quanto riguarda i termini risultanti da tali periodi transitori.
Per quanto concerne  l’esame della prima questione rispetto al principio dell’effettività, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata.
 
Le conclusioni della Corte
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che i principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, la quale, nell’ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell’Iva indebitamente versata e, dall’altro, delle domande di detrazione dell’Iva pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell’Iva indebitamente versata o la detrazione dell’Iva pagata a monte.
 
                                                                                                                        
Data della sentenza
14 giugno 2017
Numero della causa
C-38/16
Nome delle parti
  • Compass Contract Services Limited
contro
  • Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rimborsi-e-detrazioni-iva-prescrizione-puo-cambiare