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Giurisprudenza

Rimborsi Sisma ‘90 in misura ridotta:
applicabile lo ius superveniens

E’ legittima l’erogazione al contribuente di una somma, per imposte versate e non dovute, che tiene conto dei limiti delle risorse stabiliti dalla normativa e definiti con provvedimento direttoriale

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Respinta la pronuncia della Ctr secondo la quale l’Ufficio avrebbe erroneamente rimborsato al contribuente residente nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, solo il 50% delle imposte versate dal 1990 al 1992, e non l’intera somma, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 16-octies del Dl n. 91/2017 e nel provvedimento delle Entrate del 26 settembre 2017 che stabiliva dei limiti alla spesa. Anche gli interessi moratori, contrariamente a quanto deciso dai giudici di merito, non devono essere corrisposti. Sono, in sintesi, le precisazioni della Corte di cassazione contenute nell’ordinanza n. 8380 del 25 marzo 2021.

La controversia posta all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dal ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria contro la decisione della Ctr Sicilia che aveva accolto l’appello del contribuente volto ad ottenere l’ottemperanza della sentenza resa dalla Ctr.
Nel corso del giudizio di ottemperanza, il contribuente chiedeva che fosse ordinato all’Agenzia delle entrate, il rimborso della somma residua pari ad euro 23.336,05 complessivamente per le imposte versate, non dovute e non ancora rimborsate oltre agli interessi moratori.

L’Agenzia delle entrate ha depositato le osservazioni e successive memorie, con cui ha puntualmente rappresentato la legittimità del proprio operato, avendo correttamente dato esecuzione alla sentenza dei giudici di merito ed erogando il rimborso a titolo di acconto.
In particolare, la Dp interessata, allegando la prova dell’espletato rimborso a titolo di acconto, ha evidenziato al giudice dell’ottemperanza che la condotta posta in essere dall’Amministrazione finanziaria è perfettamente conforme alla disposizione di cui all’articolo 16-octies della legge n. 123/2017 e al contenuto del provvedimento direttoriale n. 195405 del 26 settembre 2017 richiamato dalla fonte primaria.
La Direzione provinciale si difendeva anche sulla illegittima richiesta del contribuente di una somma a titolo di interessi moratori.

La Ctr ha accolto il ricorso del contribuente statuendo che “l’Ufficio ha illegittimamente applicato il dettato dell’articolo 16-octies del DL 91/2017 e pagato il 50% della somma spettante al contribuente, anziché l’intero importo dovuto. E invero è palese l’errore commesso dalla Agenzia delle Entrate dal momento che la disciplina da questa invocata attiene alla fase amministrativa (“in relazione alle istanze presentate”) e non già a quella giurisdizionale”.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione adducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 665, legge n. 190/2014.

Innanzitutto i giudici di legittimità, nella sentenza in esame, hanno ribadito l’ambito di applicazione dello ius superveniens, affermando che: “è indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie. Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito, i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o dell’ottemperanza”.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione lo ius superveniens trova specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione, a titolo di acconto, del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall’Amministrazione finanziaria in esecuzione dell’articolo 16-octies citato, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla Ctr, che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto ai limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità.

Partendo, dunque, da questo presupposto, la Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e rinvia la causa alla competente Ctr per un nuovo esame in quanto il giudice dell’ottemperanza ha omesso di verificare se l’entità del rimborso in fase esecutiva concretamente erogato fosse “determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso”.
Infine, riguardo alla domanda degli interessi moratori, accolta dal giudice dell’ottemperanza, la Cassazione ha dichiarato la non legittimità della richiesta in quanto “In tema di rimborso d’imposte, gli interessi dovuti dall’erario al contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 602/1973, sicché maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della presentazione della domanda, ma del versamento  e fino  a quella dell’ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre”.

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