La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello del contribuente che aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi in ordine all'istanza di rimborso relativa a una somma versata in eccesso. In particolare, la Commissione adita aveva ritenuto che la richiesta di rimborso non era soggetta alla decadenza prevista dall'articolo 38 del Dpr n. 602/1973 (all'epoca il termine decadenziale era di diciotto mesi), giacché tale norma si applicava ai casi di obbligazioni tributarie inesistenti ab origine; mentre, nella fattispecie, trattandosi di obbligazione tributaria legittima al momento del pagamento e solo successivamente divenuta inesistente, si verserebbe nell'ipotesi di indebito oggettivo, soggetto a prescrizione ai sensi dell'articolo 37 del Dpr 602/73 (tale norma, anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 388/2000, prevedeva il termine di prescrizione decennale per la presentazione dell'istanza di rimborso; ora, invece, è previsto il termine di decadenza di quarantotto mesi).
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'ufficio.
In proposito, appare opportuno premettere che l'articolo 38 del Dpr 602/73 dispone: "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza (ora ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate) nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi (diciotto mesi anteriormente alla modifica apportata dall'articolo 1 della legge 133/1999), dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".
Le posizioni espresse nella giurisprudenza di legittimità, al riguardo, sono assolutamente unanimi nel riconoscere che "l'art. 38, del DPR 602/73, il quale autorizza la presentazione dell'istanza di rimborso non solo in caso di errore materiale, ma anche in caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di inesistenza dell'obbligazione e tanto se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'an o sul quantum del tributo" (cfr. Cass. n. 2786/1989, n. 7498/1990, n. 3847/1993, n. 18163/2002).
Tanto premesso, con la sentenza in rassegna (Cass. n. 26123, depositata il 30.11.2005), la Corte suprema ha accolto il ricorso presentato dall'ufficio.
I giudici di legittimità, sulla scia di quanto affermato, più volte, dalla Cassazione, hanno sostenuto che "il termine di decadenza, previsto dal citato art. 38, del DPR 602/1973, opera in tutte le ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione, a prescindere dalle ragioni di fatto e di diritto adottate e, perciò, anche a prescindere dal fatto che detta inesistenza sia da ritenersi originaria o sopravvenuta".
Difatti, la circostanza che il contribuente abbia effettuato un versamento che solo in seguito si sia rivelato parzialmente o totalmente non dovuto, non comporta l'applicazione del termine di prescrizione previsto dall'articolo 37 del Dpr 602/73 (applicabile ratione temporis), bensì consente di applicare la disciplina dettata dal successivo articolo 38.
L'articolo 37 ("rimborso di ritenute dirette"), che, come già accennato, anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 388/2000, prevedeva il termine di prescrizione decennale per la presentazione dell'istanza di rimborso (ora è previsto il termine di decadenza di quarantotto mesi), riflette unicamente quella peculiare modalità di riscossione delle imposte sul reddito operata, ex articolo 2 del Dpr 602/73, per "ritenuta diretta" nei soli casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
In buona sostanza, può affermarsi che, mentre l'articolo 37 del Dpr 602/73 prevede la ripetibilità delle imposte nelle ipotesi di "ritenuta diretta", per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, l'articolo 38 dispone il rimborso nell'ipotesi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale "dell'obbligo di versamento".
Pertanto, la Corte suprema, confermando il suo precedente orientamento, ha deciso che si è in presenza di una obbligazione tributaria inesistente e, quindi, di un obbligo di versamento inesistente, sia quando manca una causa originaria giustificativa del pagamento, sia quando la causa del rapporto originariamente esistente sia poi venuta meno per effetto di eventi successivi.
Per il rimborso dell'obbligazione inesistente, decadenza ex art. 38
Il termine opera a prescindere dal fatto che la mancanza dell'obbligo sia originaria o sopravvenuta
