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Giurisprudenza

Il rimborso di un tributo può
essere soggetto a condizioni?

È l’interrogativo a cui hanno risposto i giudici comunitari nell’ambito di una controversia giunta a sentenza e che vede protagonisti un contribuente e l’Amministrazione fiscale rumena

tassa di immatricolazione auto
La domanda di pronuncia pregiudiziale, che vede la parte ricorrente opporsi all’Amministrazione finanziaria della Romania, verte sull’interpretazione della normativa nazionale rumena che osta al rimborso di una tassa e dei relativi interessi, la tassa di immatricolazione di autoveicoli provenienti da altro Stato membro, riscossa in violazione delle norme del diritto dell’Unione.
 
La trattazione in unica udienza
La problematica relativa alla tassa riscossa in Romania in occasione dell’immatricolazione di autoveicoli è ormai costantemente presente nella giurisprudenza della Corte. Sulla tassa in discussione, nelle varie sfaccettature, si sono susseguite dichiarazioni di incompatibilità con il diritto dell’Unione ma nella fattispecie di cui alla causa principale i togati europei sono chiamati ad esprimersi sulle modalità di rimborso della tassa stabilite dalle autorità rumene. Ecco che allora, la suddetta problematica delle modalità del rimborso, seppur oggetto di due domande pregiudiziali indipendenti, causa C-200/14 e C-288/14, domande che non sono state riunite, la Corte ha deciso di tenere in un'unica udienza in quanto le questioni pregiudiziali in esse sollevate coincidono ampliamente.
 
I procedimenti precontenziosi
Le parti ricorrenti hanno acquistato un autoveicolo usato immatricolato in altro Stato membro e, all’atto di immatricolazione in Romania, versavano il corrispettivo a titolo di tassa sulle emissioni inquinanti. Successivamente veniva proposto ricorso, dinanzi al giudice del rinvio, per la restituzione del suddetto corrispettivo versato, e dei relativi interessi, alla stregua dell’incompatibilità della tassa in questione con il diritto dell’Unione. Nonostante la Corte si sia già pronunciata sulla incompatibilità con il diritto dell’Unione in violazione dell’articolo 110 TFUE, il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sull’accertamento effettuato circa la sussistenza dell’obbligo di restituzione della tassa, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una nuova questione pregiudiziale.
 
Le questioni pregiudiziali
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo è stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive.
 
Sulle questioni pregiudiziali
Secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse. Lo Stato membro è tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione e i relativi interessi. Ecco che allora, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente percepite, spetta a ciascuno Stato membro, designare i giudici competenti e stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai contribuenti in forza del diritto dell’Unione. Nella fattispecie di cui alle cause principali le questioni pregiudiziali sollevate vengono argomentate con riferimento a particolari principi del diritto dell’Unione e precisamente il principio di leale collaborazione, il principio di equivalenza ed infine quello di effettività.                                                                                                                 
Stante il principio di leale cooperazione, lo stesso deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte, a condizioni che riguardano specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare nel caso di specie.                                                                                                                           
In considerazione di taluni argomenti, dedotti nel procedimento principale, vertenti su diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, le modalità di esecuzione delle decisioni giurisdizionali devono essere identiche a prescindere dalla natura del contenzioso. I giudici europei sottolineano, inoltre, come il rispetto del principio di equivalenza implica un pari trattamento dei ricorsi fondati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, simili, fondati su una violazione del diritto dell’Unione, e non l’equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi di diversa natura o che ricadono in due differenti settori del diritto.                     
Infine, alla luce del principio di effettività lo stesso deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo sia stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive che prevede una rateizzazione su un periodo di 5 anni del rimborso di tali tasse e che subordina l’esecuzione di tali decisioni alla disponibilità dei fondi percepiti a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo abbia la facoltà di imporre alle autorità pubbliche di adempiere i loro obblighi se esse non vi procedono volontariamente.
 
La pronuncia
I giudici della seconda sezione della Corte di giustizia europea, si sono espressi, nel rispondere alla questione pregiudiziale, nel senso che, in ottemperanza al principio di leale collaborazione, uno Stato membro non può adottare disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, riscosso in violazione delle norme del diritto comunitario, come sancito da sentenza esecutiva della Corte, a condizioni concernenti specificatamente il detto tributo finanche meno favorevoli di quelle che sarebbe stato determinato senza l’apposizione delle suddette condizioni. Seguendo il principio di equivalenza, inoltre, la normativa nazionale non può prevedere modalità procedurali meno favorevoli ai ricorsi fondati su violazioni del diritto comunitario rispetto ai ricorsi fondati su violazioni di diritto nazionale. Il principio di effettività, infine, non sembra compatibile con una normativa nazionale che stabilisce modalità di rimborso rateizzato in 5 anni legato alla sussistenza di disponibilità di fondi reperiti attraverso altra imposizione.
 
 
Data della sentenza
30 giugno 2016
Numero della causa
Causa C-288/14
Nome delle parti
xxxx
contro
Amministrazione fiscale della Romania
 
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