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Giurisprudenza

La rinnovata punzonatura nazionale
è una restrizione all’importazione

È contraria al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea qualsiasi normativa degli Stati membri idonea ad ostacolare il commercio nell’ambito della Ue

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Nell’ambito delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci, l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), ex articolo 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Tce), stabilisce che “sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”.
 
Con la sentenza in rassegna (sezione II, 16 gennaio 2014, causa n. C-481/12, UAB “Juvelta”), la Corte di giustizia si è pronunciata nell’ambito di una controversia volta ad acclarare se le condizioni richieste dalla normativa nazionale di uno Stato membro per la commercializzazione, al suo interno, di merci (nel caso di specie, metalli preziosi) importate da un altro Stato membro siano contrarie alla soprariportata previsione dell’articolo 34 del Tfue.
 
Al riguardo, la Corte di giustizia ricorda preliminarmente che, secondo una giurisprudenza costante, ogni normativa commerciale degli Stati membri idonea a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione deve essere considerata come una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell’articolo 34 del Tfue (sul punto, si vedano, in particolare, le sentenze 11 luglio 1974, causa n. C-8/74, e 2 dicembre 2010, causa n. C-108/09).
Pertanto, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall’assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall’articolo 34 Tfue, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (v. le sentenze 22 giugno 1982, causa n. C-220/81; 15 settembre 1994, causa n. C-293/93; 21 giugno 2001, causa n. C-30/99).
 
A questo proposito, la Corte di giustizia ha già dichiarato, nelle sentenze da ultimo richiamate, che una disciplina nazionale che prescrive che metalli preziosi importati da altri Stati membri, dove sono legalmente posti in vendita e punzonati conformemente alla normativa di detti Stati, siano assoggettati a una nuova punzonatura nello Stato membro di importazione produce l’effetto di rendere le importazioni più difficili e costose.
Come rilevano i giudici comunitari, tale situazione ricorre anche nel caso della normativa oggetto della controversia de qua: in forza di quest’ultima, infatti, oggetti in metalli preziosi e pietre preziose marchiati con un punzone recante indicazioni difformi dalle prescrizioni di detta normativa possono essere commercializzati in uno Stato membro solo dopo essere stati ivi nuovamente punzonati.
 
Sulla base di tali premesse, la Corte ha dunque concluso che “l’art.34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale … in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest’ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni”.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
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