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Giurisprudenza

Rinuncia al lodo definitivo:
l’imposta di registro è dovuta

Illegittimo l’annullamento dell’avviso di liquidazione del tributo indiretto relativo alla pronuncia arbitrale, sulla base dell’intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti

arbitrato
L’imposta per la registrazione della sentenza arbitrale si paga anche quando la parte, con una conciliazione, rinuncia al lodo divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il provvedimento conciliativo, infatti, era estraneo al giudizio sulla validità del lodo.
È quanto ha stabilito, con orientamento nuovo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 24099 del 12 novembre.
 
Il fatto
La Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione, in materia di imposta di registro, per mancato pagamento della registrazione del lodo arbitrale, intervenuto a seguito del contratto stipulato tra due società, sul presupposto dell’avvenuta conciliazione giudiziale della controversia tra le parti.
 
Con il conseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore censurava la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 37 del Dpr 131/1986, rilevando come, nel caso, la conciliazione giudiziale non aveva riguardato l’impugnazione del lodo, avendo invece le parti, regolando altri rapporti giudiziali in corso tra loro, rinunciato solamente ad avvalersene.
Veniva inoltre denunciata contraddittorietà di motivazione, in quanto la commissione del riesame non aveva rilevato che le cause definite dalla conciliazione avevano a oggetto l’impugnazione dei provvedimenti con cui il giudice delegato aveva rigettato l’istanza di insinuazione al passivo, ma non si era affatto pronunciato sulla validità o efficacia del lodo arbitrale.
 
Il lodo
All’esito del giudizio della Cassazione si premette che la disciplina degli atti dell’autorità giudiziaria, cui sono trasmessi dal cancelliere ai fini dell’applicazione del tributo di registro, è delineata dal combinato disposto delle seguenti disposizioni del Tur:
  • articolo 37, che prevede l'assoggettamento all'imposta degli atti dell'autorità giudiziaria in  materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio dei provvedimenti, tra gli altri, che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali (alla sentenza passata in giudicato è equiparato l’atto di conciliazione giudiziale)
  • articolo 8 della tariffa, parte prima, che elenca gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso (20 giorni), con imposta dovuta in ogni caso non inferiore alla misura fissa di 200 euro, salvo ipotesi particolari.
Nel diritto civile, il lodo arbitrale (articoli 820 e seguenti del cpc) si distingue in rituale e irrituale: il primo, dichiarato esecutivo dal tribunale o per mancata impugnazione nel termine di un anno (articoli 825 e 828 cpc), è soggetto a registrazione in termine fisso al pari di una sentenza di primo grado (articolo 824-bis cpc) mentre, se non è dichiarato esecutivo, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Il lodo irrituale, invece, è assimilato a un contratto ed è soggetto a registrazione in caso d’uso o in termine fisso, a seconda che sia soggetto o meno a Iva.
 
La decisione
La Corte di cassazione, sovvertendo i giudicati di merito, non ha avuto esitazioni ad accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, affermando il principio che l’imposta di registro per il lodo arbitrale si deve pagare anche quando le parti hanno rinunciato ad avvalersene in sede di conciliazione giudiziale.
La ragione è l’errata l’interpretazione della Commissione regionale nel ritenere che, a fronte della conciliazione giudiziale con cui una parte, tra l’altro, rinuncia ad avvalersi di un lodo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non sia dovuta l’imposta di registro sul lodo stesso (peraltro, gli atti di conciliazione di valore non superiore a 51.645,69 euro sono comunque esenti dall'imposta di registro, ex articolo 9 della legge 488/1999).
 
La Corte osserva come, in effetti, il lodo in questione sia divenuto esecutivo per non essere mai stato riformato da un provvedimento giudiziario oppure da un provvedimento conciliativo o sostitutivo; i contendenti hanno invece inteso conciliare soltanto i giudizi relativi ai vizi procedurali dell'insinuazione al passivo del fallimento, rilevati dal giudice delegato.
 
In conclusione, anche se la conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti, in via di mero fatto, aveva quale oggetto anche la rinuncia ad avvalersi del lodo, questa non era comunque interna al giudizio sulla validità del lodo stesso, dovendo essere interpretato l'articolo 37 del Dpr 131/1986 nel senso che sono rilevanti solo le conciliazioni o le sentenze passate in giudicato che definiscono il giudizio sul lodo a seguito di impugnazione del medesimo, esulando nel caso di specie dalla richiamata disposizione la diversa conciliazione con cui vengono definite controversie del tutto estranee e diverse dalla validità del lodo.
È per questo atto di esecuzione del lodo arbitrale, quindi, che sussiste il presupposto dell’imposta di registro, atteso l’obbligo della sua registrazione in termine fisso.

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