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Giurisprudenza

Rinvenimento di nuovi documenti:
60 giorni per proporre revocazione

E’ inammissibile il ricorso fondato sulla scoperta del certificato catastale dopo la decisione di merito quando l’atto poteva essere facilmente reperito presso l’ufficio

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La Corte di cassazione (sentenza 12 settembre 2012, n. 15242) ha ritenuto che l’impugnazione per revocazione prevista dall’articolo 395, cpc, n. 3, a seguito del rinvenimento di documenti non potuti produrre nel giudizio di merito per causa di forza maggiore, deve essere proposta, a norma dell’articolo 51 del Dlgs n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi. Conseguentemente, poiché l’onere della prova incombe alla parte che abbia proposto la revocazione, non può ravvisarsi una causa di forza maggiore quando la parte avrebbe potuto prima accertare l’esistenza del documento, nel caso di specie quello attestante la rendita catastale del fabbricato divenuta definitiva per decorrenza dei termini a seguito di indicazione dello stesso contribuente.
 
Come noto, l’articolo 51 del Dlgs n. 546 del 1992 prevede, ai fini della presentazione del ricorso per revocazione, ammesso dal successivo articolo 64 per i motivi di cui all’articolo 395 cpc, nn. 1, 2, 3 e 6, che “il termine di sessanta giorni decorre da giorno in cui ... è stato recuperato il documento” quando sia scaduto il termine (sempre di sessanta giorni) per la presentazione dell’appello.
Nel caso di specie, si trattava della produzione del certificato catastale attestante la rendita dell’immobile sul cui valore si controverteva nel giudizio di merito, documento della cui conoscenza la società contribuente aveva dichiarato nel ricorso per revocazione a seguito del certificato acquisito dopo la pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria.
Sulla decorrenza del termine iniziale, la Corte di cassazione, nella sentenza - citata da questa in rassegna - n. 9369/2006, aveva ben rilevato come il termine per l’impugnazione decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell’esistenza del documento assunto come decisivo, e non già dalla data di materiale apprensione dello stesso documento non potuto produrre per causa di forza maggiore.
 
La sentenza della Corte di cassazione in commento afferma - e correttamente a nostro avviso - come non possa ravvisarsi una causa di forza maggiore quando una parte avrebbe potuto accertare l’esistenza del documento facilmente acquisibile a semplice richiesta presso un ufficio pubblico, qual è un certificato catastale dal quale emerge la relativa rendita.
Vieppiù trattasi di un documento che la stessa società contribuente aveva concorso a realizzare - poiché aveva proposto, per il fabbricato il cui valore fiscale ha formato oggetto della controversia, una riduzione della rendita catastale - e che tale rendita catastale era divenuta definitiva per decorrenza dei termini di cui all’articolo 1, comma 2 del Dm n. 701 del 1994, in quanto nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione l’Agenzia del territorio non aveva provveduto a determinare la rendita catastale definitiva.
Nessun dubbio, quindi, per la pronuncia dei giudici di legittimità in commento, sull’inammissibilità del ricorso per revocazione innanzi al giudice di merito, atteso che il tardivo recupero del documento risulta imputabile a una mera negligenza della parte ravvisabile qualora il documento poteva essere acquisito tempestivamente con l’ordinaria diligenza.
 
Tale soluzione trova corrispondenza nella giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza della Suprema corte 28 gennaio 2005, n. 1801, ha statuito come non sia sufficiente il fatto che fosse stato impossibile per la parte produrre i documenti (beninteso, formati anteriormente alla sentenza) che si affermano decisivi, ma occorre anche che l’impossibilità non sia derivata dalla colpa del soccombente.
Ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell’articolo 395 n. 3, richiamato dall’articolo 64 del Dlgs n. 546 del 1992, si veda la sentenza del Supremo collegio 3 dicembre 2008, n. 28706, ove si era rilevato che il requisito della decisività del documento non va inteso nel senso che esso abbia la forza diretta e automatica di creare un’antitesi insuperabile fra ciò che fu deciso e ciò che, con la sua acquisizione, appare logico decidere, né implica che esso fornisca una prova piena ed esclusiva, potendosi dare ingresso alla domanda di revocazione ove venga riconosciuto che, per il valore della prova fornita dal nuovo documento, il punto della decisione possa venire radicalmente mutato.
 
Infine, è appena il caso di rammentare la giurisprudenza civile della Cassazione, sentenza n. 2287 del 4 febbraio 2005: l’onere della prova dell’osservanza del termine per presentare il ricorso per revocazione incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in ricorso, a pena d’inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
 
 
a cura di “Giurisprudenza delle Imposte” edita da Assonime

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