Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La risposta agli interpelli ordinari
non è autonomamente impugnabile

Alla regola generale fanno eccezione solo quelle alle istanze presentate per la disapplicazione di norme antielusive, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo

immagine generica

Gli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge n. 23/2014, avevano previsto l’emanazione di misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, poi applicate con il decreto legislativo n. 156/2015, il cui articolo 6, al primo comma, disciplina l’impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello previste dall’articolo 11 della legge 212/2000.
Nel cennato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente - come riformulato dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 156 - venne disposto che non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 (ossia quelle contenenti la richiesta di disapplicazione di norme antielusive), avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo.
Infatti lo Statuto dei diritti del contribuente ha generalizzato, col cennato articolo 11, l’istituto dell’interpello, prima previsto dall’articolo 21 della legge n. 413/1991, che aveva disciplinato la facoltà per il contribuente di richiedere all’Amministrazione finanziaria pareri con riferimento all’applicazione delle norme antielusive, disponendo al terzo comma che il parere aveva efficacia esclusivamente ai fini e nell’ambito del rapporto tributario e, nell’eventuale fase contenziosa, sulla parte che non si fosse conformata al parere, sarebbe gravato l’onere della prova.
 
La giurisprudenza di legittimità è stata più volte interessata della questione dell’impugnabilità del diniego di disapplicazione di norme antielusive disciplinate dall’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973 e, con la sentenza n. 8663/2011, aveva qualificato tale atto quale di diniego di agevolazione fiscale. L’effetto desunto dalla suprema Corte è stato che, in mancanza di impugnazione, l’atto diviene intangibile, con la conseguente decadenza del contribuente dalla possibilità di successiva contestazione e la consequenziale carenza del potere del giudice tributario in seguito di verificare nel merito la fondatezza delle doglianze del contribuente.
 
Successivamente, con la sentenza della Corte regolatrice del diritto, citata da questa in rassegna, n. 17010/2012, venne affermato che il diniego, emesso ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600/1973, del direttore regionale delle Entrate alla disapplicazione di norme antielusive rientra nel novero degli atti impugnabili da parte del contribuente istante in via facoltativa, potendo impugnarsi successivamente la rettifica dell’ufficio finanziario o proporsi istanza di rimborso.
Tale novello orientamento, fondato sulla natura tassativa dell’elencazione degli atti contenuta nell’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta che l’impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia - in ogni caso - da ritenere inammissibile.
 
La sentenza del Supremo collegio che si annota conferma tale orientamento soltanto per l’applicazione degli interpelli disapplicativi alla luce dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs. n. 156/2015, pel quale le risposte alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 11 (ossia quelle di disapplicazione di norme antielusive), avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto impositivo.
Nei riguardi degli interpelli ordinari, la decisione della Corte di legittimità in nota - pur avendo confermato la propria giurisprudenza sull’irretroattività dell’articolo 6, comma 1 - statuisce, però, che anche per il passato “non è possibile ricorrere contro le risposte (negative) agli interpelli ordinari, non incidendo queste direttamente in danno del contribuente, a nulla rilevando che l’ente che ha fornito tali riposte sia quello che beneficerà dei tributi versati”.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/risposta-agli-interpelli-ordinari-non-e-autonomamente-impugnabile