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Giurisprudenza

Rivalsa dell'Iva: competenza al giudice ordinario

La controversia promossa dal cessionario, non soggetto passivo di imposta, che chiede al cedente il rimborso di quanto indebitamente riscosso, concerne un rapporto di natura privatistica

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Con la sentenza 4 maggio 2005, n. 9191, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie riguardanti il rapporto tra cedente e cessionario in materia di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Le scarne motivazioni della pronuncia, richiamando alcuni precedenti delle stesse Sezioni unite, pongono in evidenza che le controversie in materia Iva tra cedente e cessionario in ordine alla rivalsa dell'imposta "non attengono al rapporto tributario, non essendo il cessionario soggetto passivo di imposta, ed esulano, pertanto, dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie per rientrare in quelle del giudice ordinario".

La sentenza in commento, come già anticipato, rinvia alle pronunce 29 aprile 2003, n. 6632, e 11 febbraio 2003, n. 1995, emesse dal medesimo consesso in relazione alla natura del rapporto tra cedente e cessionario.
In particolare, le anzidette due pronunce, richiamando a loro volta altri precedenti delle medesime Sezioni unite, hanno precisato che il credito (Iva) fatto valere dal cedente in via di rivalsa non ha carattere tributario. Difatti, seguendo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligazione tributaria, a mente dell'articolo 17 del Dpr n. 633/1972, insorge a carico del cedente del bene o del prestatore di servizio. Ne consegue che il cessionario del bene o il committente del servizio è assoggettato, ai sensi del successivo articolo 18 del decreto Iva, al diritto-dovere del cedente o prestatore di rivalersi della somma versata all'erario addebitandola sul corrispettivo. Pertanto, il cessionario o committente non è debitore d'imposta e non è mai interlocutore dell'Amministrazione finanziaria, "nemmeno nelle fasi dell'accertamento o della riscossione dell'imposta medesima, ovvero del rimborso di quanto eventualmente pagato senza titolo od in eccedenza rispetto al titolo (rimborso reclamabile soltanto dal solvens)" (cfr. SS.UU. civ. 7 novembre 2000, n. 1147).

Tali conclusioni, rinviano, peraltro, alla distinzione che la giurisprudenza di legittimità ha fatto per i rapporti che discendono dal compimento di ogni operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Si fa riferimento all'orientamento (cfr., in particolare, Cass., sez. V, 27 giugno 2001, n. 8783, e 28 aprile 2000, n. 5427) secondo il quale sono tre i rapporti (che pur essendo collegati, non interferiscono tra loro) che bisogna distinguere ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, e più esattamente:

  • tra l'Amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta
  • tra il cedente e il cessionario, in ordine alla rivalsa
  • tra l'Amministrazione finanziaria e il cessionario per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa.

Da ciò consegue, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, "che il cedente non può opporre al cessionario, che agisca in restituzione, l'avvenuto versamento dell'imposta, che il cessionario non può opporre all'Amministrazione finanziaria, che escluda la detrazione, che l'imposta sia stata assolta in via di rivalsa e versata all'Amministrazione medesima e che il cedente abbia titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione".

Sulla base di tali principi, la suprema Corte ha più volte concluso che l'Amministrazione finanziaria (estranea al rapporto cedente-cessionario) non può essere tenuta a rimborsare direttamente al cessionario o committente quanto dallo stesso versato in via di rivalsa al cedente o prestatore del servizio. Ne consegue, come detto, che le controversie tra il soggetto attivo e il soggetto passivo dell'imposta esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle commissioni tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche a seguito delle modifiche operate dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che pertanto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Per completezza di analisi, si rileva che recentemente la stessa Corte di cassazione ha rimesso, con ordinanza 19 gennaio 2005, n. 1015, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la questione concernente una controversia su un rimborso chiesto dal cessionario a causa di un versamento dell'imposta sul valore aggiunto addebitatagli in fattura in via di rivalsa in misura superiore a quella effettivamente dovuta, per sapere, tra l'altro, se dalla disciplina Iva comunitaria possa rinvenirsi la qualità di debitore di imposta, nei confronti dell'Erario, del cessionario-committente.
Con l'ordinanza n. 1015 del 2005, la Cassazione ha chiesto inoltre se deve ritenersi incompatibile la disciplina interna (nell'interpretazione - oramai consolidata - data dai giudici nazionali) secondo cui il cessionario-committente è solo legittimato ad agire nei confronti del cedente-prestatore e non nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, considerato che nell'ordinamento nazionale esiste "un caso simile, costituito dalla sostituzione nel campo delle imposte dirette, nel quale entrambi i soggetti (sostituto e sostituito) sono legittimati a chiedere il rimborso all'Erario".

Alle perplessità manifestate con la recente ordinanza n. 1015 del 2005 della sezione V, si contrappone il consolidato orientamento delle Sezioni unite civili (rafforzato ancor di più dalla recente sentenza n. 9191 del 2005), che, escludendo ancora una volta la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie tra cedente-prestatore e cessionario-committente, affermano la natura tributaria del credito fatto valere dal cedente in via di rivalsa e che il cessionario non è soggetto passivo d'imposta.
Infine, la medesima ordinanza n. 1015 del 2005, nella parte in cui assimila la rivalsa in materia d'Iva al rapporto di sostituzione presente nel settore impositivo diretto, non terrebbe conto del contrapposto orientamento delle Sezioni unite (cfr., in particolare, 11 febbraio 2003, n. 1995, e 14 maggio 2001, n. 208), secondo cui il meccanismo della cosiddetta sostituzione d'imposta è profondamente diverso dal meccanismo di rivalsa dell'Iva, considerato che "entrambi i soggetti (sostituto e sostituito, n.d.r.) sono solidalmente obbligati nei confronti dell'erario e solidalmente soggetti ai poteri di accertamento e riscossione dell'amministrazione finanziaria, tanto che a ciascuno di essi è separatamente attribuito il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta o dell'acconto versato".

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