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Giurisprudenza

Rivendita con imposta indiretta
per i beni ad alto contenuto d’oro

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso proposto da una società spagnola sulla corretta interpretazione del principio di neutralità fiscale dell’Iva

lingotto

Secondo i giudici della Corte Ue, la direttiva Iva 2006/112/CE non osta alla normativa nazionale che assoggetta a un’imposta indiretta distinta dall’imposta sul valore aggiunto, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro, qualora tali beni siano destinati all’attività economica di detta impresa, consistente nella trasformazione, successiva reintroduzione nel circuito commerciale, e rivendita a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.”
 
Il procedimento e la questione pregiudiziale
Il procedimento principale vede protagonista una società spagnola che, nell’ambito della sua attività imprenditoriale, acquistava da privati beni ad alto contenuto di oro o di altri metalli preziosi per poi rivenderli a società specializzate, per la successiva reintroduzione nel circuito commerciale. Su tutte le operazioni di acquisto e di vendita era stata applicata l’Iva.
 
L’Amministrazione finanziaria iberica ha emesso un atto impositivo ritenendo che le operazioni d’acquisto fossero rilevanti ai fini dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali. La società ha impugnato l’atto de qua per violazione del principio di neutralità fiscale in quanto l’assoggettamento all’imposta patrimoniale comportava di fatto una doppia imposizione, considerato che sugli acquisti era già stata applicata l’Iva.
Il giudizio, giunto fin in Cassazione, è stato sospeso perché i giudici si sono interrogati sulla legittimità di un’imposta indiretta di natura patrimoniale, concorrente all’Iva, dovuta su operazioni di acquisto da privati, di beni mobili destinati all’attività economica dell’impresa e assoggettati a Iva al momento della cessione, senza la possibilità di detrarre l’imposta patrimoniale al momento dell’acquisto dei beni medesimi.
La Corte suprema spagnola ha, quindi, sospeso il giudizio e chiesto alla Corte di giustizia Ue di esprimersi sulla compatibilità di questo meccanismo che prevede la concorrenza di due imposte indirette differenti, alla luce del generale principio di neutralità fiscale dell’Iva.
 
Sulla questione pregiudiziale
Al fine di dirimere la controversia in commento la Corte di giustizia ha esaminato due aspetti: il primo riguardante il possibile cumulo di due imposte sostanzialmente assimilabili riscosse su un’unica operazione e il secondo sull’eventuale violazione del principio di neutralità dell’Iva.
Per quanto attiene la prima questione, la Corte ha dichiarato che nel caso di specie non si ravvisa l’esistenza di regimi fiscali concorrenti perché le due imposte (l’Iva da una parte e l’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali dall’altra) sono differenti, avendo caratteristiche diverse. Più in generale il sistema dell’Iva è strutturato in maniera tale che l’imposta si applichi solo sul “valore aggiunto” delle transazioni, grazie al meccanismo della detrazione, restando a carico esclusivamente del consumatore finale. Pertanto, ogniqualvolta un’imposta indiretta presenti caratteristiche differenti dall’Iva, non potrà “essere qualificata come imposta avente il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi dell’art. 33, par. 1 della sesta direttiva”, con esclusione del fenomeno di doppia imposizione. Nel caso di specie, considerato che l’imposta patrimoniale resta a carico dello stesso soggetto passivo in ragione della impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione –in quanto non previsto- tale imposta non può essere considerata come avente il carattere di imposta sul volume d’affari e, di conseguenza, può legittimamente coesistere con l’Iva.
Sulla seconda questione posta all’attenzione degli eurogiudici, ossia se l’applicazione delle due imposte possa ledere il principio di neutralità dell’Iva, il Collegio ha ribadito il principio per cui “il principio di neutralità fiscale in materia di IVA impone tale neutralità solo nell’ambito del sistema armonizzato istituito dalla direttiva IVA.” Se ne deduce quindi che, trattandosi di un’imposta non armonizzata nell’ambito della sesta direttiva, la neutralità del sistema comune non può risultare compromessa.
 
Il principio
Alla luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di giustizia europea ha espresso il seguente principio di diritto:
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta ad un’imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall’imposta sul valore aggiunto, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all’attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.”

Data della sentenza
12 giugno 2019
 
Numero della causa
C-185/18
 
Nome delle parti

  • Oro Efectivo SL
     
    contro
     
  • Diputación Foral de Bizkaia


 

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