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Giurisprudenza

I rotoli di tabacco sono sigarette a tutti gli effetti

Permettono di preparare il prodotto finito e, in quanto tali, sono soggetti ad accise con applicazione dell’aliquota più alta

E’ questa la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia europea sollecitata dal procedimento pre-contenzioso avviato dalla Commissione, contraria alla impostazione assunta dal governo germanico che, considerandoli mero tabacco, ha ritenuto di assoggettarli ad accise con aliquota ridotta.
Protagonista della controversia è una particolare categoria di prodotti per il fumo, venduti in Germania, e consistenti in rotoli di tabacco trinciato a taglio fino.
La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 10 novembre, a definizione del procedimento C-197/04, appassionerà tutti gli estimatori di tabacco dal momento che l’oggetto della controversia verte su come deve essere considerato, ai fini dell’applicazione delle accise, il tabacco trinciato a taglio fino.
Prodotto finito o sfuso?
In particolare si tratta di valutare se esso possa essere assimilato ad un prodotto finito, come le sigarette e quindi tassato in maniera consequenziale, o se invece consista in un prodotto sfuso da sottoporre ancora a uno specifico stadio di lavorazione. La questione in esame, per la verità di agevole soluzione, consente di fare una rapida carrellata sul trattamento che, in sede comunitaria, ricevono i prodotti soggetti ad accise, in particolare i tabacchi.
Le accise sui tabacchi
All’interno della Comunità le aliquote di accise sui tabacchi sono armonizzate tra loro. In particolare l’accisa globale, che di solito comprende un elemento specifico (per unità di prodotto) e un elemento "ad valorem" , è soggetta a un minimo che varia a seconda del tipo prodotto. L’articolo 2, n. 1 della direttiva 92/79 stabilisce che, per le sigarette, tale minimo consista nel 57 per cento del prezzo di vendita al minuto, comprese le imposte, e non in meno di euro 60 per 1000 sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta. Per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino, da usarsi per sigarette da arrotolare, l’aliquota minima è sensibilmente inferiore in quanto l’articolo 3, n. 1 della direttiva 92/80 la fissa al 36 per cento del prezzo di vendita al minuto, imposte incluse.
La definizione normativa e le aliquote
La direttiva 95/59 contiene alcune definizioni relative ai tabacchi in genere alle quali occorre far riferimento, in un sistema strutturato di armonizzazione delle accise nel suo complesso, per una corretta individuazione delle aliquote applicabili. In particolare l’ articolo 4, n. 1 considera "sigarette":
-  i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari;
- i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette…o che sono arrotolati in fogli di carta per sigarette..
Il "fumo germanico" al centro della controversia
L’oggetto della  presente controversia riguarda alcuni tabacchi venduti in Germania (West Single Packs) consistenti in rotoli di tabacco trinciato a taglio fino, ognuno dei quali è avvolto in un foglio di alluminio di forma tubolare aperto da entrambi i lati e di dimensioni tali da poter essere inserito in tubi per sigarette muniti di filtro. Per preparare una sigaretta con tali componenti, il fumatore introduce il rotolo di tabacco, avvolto in un involucro di alluminio, nei tubi per sigarette, ritira l’involucro lasciando, così, il tabacco all’interno del tubo. A tal fine il produttore commercializza un apposito congegno mediante il quale  è possibile spingere il rotolo di tabacco e il tubo fuori dall’involucro di alluminio, in modo che essi formino una sigaretta pronta all’uso.
Governo germanico e Commissione
Il governo germanico, considerando  tale prodotto alla stregua di mero tabacco, ha ritenuto di assoggettarlo ad accise con l’aliquota ridotta. Invece la Commissione europea, contraria a tale classificazione, ha avviato il procedimento pre-contenzioso di cui all’articolo 226 CE, ritenendo che il prodotto commercializzato in Germania avesse tutte le caratteristiche del prodotto finito e che dovesse essere assoggettato, ai fini delle accise, all’aliquota prevista per le sigarette.
La posizione della Commissione in dettaglio…
In particolare la Commissione ha sottolineato che la direttiva 95/59 è finalizzata a scongiurare i fenomeni di distorsione della concorrenza all’interno dell’Unione europea e, di conseguenza, a garantire la tassazione uniforme delle sigarette. Pertanto, a parere della Commissione, " un produttore di sigarette non dovrebbe poter eludere la maggior tassazione sulle sigarette semplicemente rinunziando all’ultima fase della produzione e lasciando al consumatore stesso il compito di fabbricare un prodotto per lo più identico ad una sigaretta ", come sembrerebbe avvenire nel caso di specie.
...e quella della Corte di Giustizia
I giudici comunitari, seguendo le osservazioni dell’Avvocato Generale Francis Jacobs, hanno ritenuto determinante, per la soluzione della controversia, non il tenore letterale del citato articolo 4 della direttiva 59/95, ma hanno invece preferito optare per una interpretazione sistematica delle indicazioni contenute nei vari documenti legislativi che si sono succeduti sino ad ora in materia di imposte che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In particolare la Corte osserva che il legislatore comunitario opera una sostanziale distinzione tra il tabacco già preparato e pronto all’uso e quello sfuso al quale il consumatore deve ancora dare la forma e la misura della sigaretta. A tal proposito, difatti, prosegue la Corte,  " il legislatore ha ampliato la definizione di "sigaretta", aggiungendovi, segnatamente, i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigaretta"(vedi direttiva del Consiglio 92/78/CEE). Tanto premesso, considerato che i "West Single Packs" presentano le predette caratteristiche, trattandosi di un prodotto che consente al fumatore la preparazione della sigaretta con estrema facilità, la Corte ha ritenuto che i predetti "rotoli di tabacco" siano sostanzialmente riconducibili alle sigarette e, come tali, siano da assoggettare ad accise con applicazione dell’aliquota più alta .
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