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Giurisprudenza

Salvi gli accertamenti parametrici

Il preventivo parere del Consiglio di Stato non incide sulla validità dei decreti di cui sono applicazione

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Una questione scottante che interessa attualmente gli accertamenti "parametrici", al vaglio del sindacato giurisdizionale del giudice speciale d'imposta, è quella relativa alla loro legittimità sotto il profilo del procedimento di adozione.

Diverse commissioni tributarie(1) hanno, infatti, annullato gli atti di accertamento basati sui parametri, perché emanati in applicazione di un atto regolamentare illegittimo.
I giudici tributari hanno ritenuto di dover disapplicare sia il Dpcm 29 gennaio 1996, sia il Dpcm. 27 marzo 1997, in quanto adottati in violazione dell'articolo 17, comma quarto, legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale articolo stabilisce che i regolamenti governativi e quelli ministeriali possono essere adottati solo dopo aver ottenuto il preventivo parere del Consiglio di Stato, nonché il visto e la registrazione da parte della Corte dei conti.
Si afferma che i decreti citati non sono mai stati sottoposti al parere preventivo da parte del Consiglio di Stato. Da qui, la conseguente illegittimità degli stessi e la possibilità per il giudice tributario di disapplicarli.

Orbene, la sentenza n. 3/10/2006 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 10, depositata il 13/02/2006, va segnalata in quanto sulla vexata quaestio della mancanza del parere del Consiglio di Stato così statuisce: "In proposito si deve osservare che la procedura di adozione del decreto attuativo della legge 549/95 è puntualmente individuata dall'articolo 3, comma 186, della stessa legge, che non prevede l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Trattandosi di norma speciale si deve ritenere che essa prevalga sulla disposizione generale sulla formazione degli atti governativi prevista dall'articolo 17 della legge n. 400/88, in cui si rinviene l'obbligo del previo parere dell'organo consultivo, avendo ritenuto il legislatore di attuare una deroga esplicita alla norma generale".

In buona sostanza, non si può ignorare che l'articolo 17 della legge n. 408/88 non esclude, trattandosi di una legge ordinaria, la previsione da parte di altra norma di pari rango - potendo quest'ultima derogare alla prima - della potestà di emanare regolamenti secondo modalità diverse da quelle indicate dallo stesso citato articolo 17.
Il procedimento di formazione dei parametri costituisce, per espressa disposizione normativa (articolo 3, comma 186, della legge 549/95), un procedimento speciale rispetto a quello statuito dall'articolo 17 della legge 400/88. D'altra parte, occorre considerare l'inutilità del parere del Consiglio di Stato su un provvedimento di contenuto meramente tecnico, frutto di elaborazioni effettuate in base a metodi statistici e, dunque, su materia del tutto estranea alla competenza giuridica propria del Consiglio di Stato.

Non è privo di pregio affermare, quindi, che la norma delegante ha espressamente disposto sia la forma che il decreto doveva assumere (Dpcm), sia il procedimento da seguire (proposta del ministro delle Finanze e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
D'altra parte, la qualificazione giuridica del Dpcm 29 gennaio 1996 come atto amministrativo generale determinerebbe l'esonero dai citati vincoli formali.

E' evidente che l'evidenziato contrasto interpretativo dei giudici di merito richiede un intervento di quelli di legittimità.
Il giudizio di cassazione non ha solamente la funzione di dare una giusta soluzione al conflitto individuale tra le parti, ma anche quella di assicurare l'uniforme interpretazione della legge. La nomofilachia è strumento essenziale della giurisdizione, condizione per l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, per la difesa delle loro libertà nei confronti dei soggettivismi e delle casualità interpretative. La vera funzione della Corte di cassazione, ai sensi del regio decreto n. 12/41, è quella di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (funzione nomofilattica).

NOTE
1. Ctr Puglia, sentenza n. 42 del 27/09/2005; Ctr Toscana, sezione IX, sentenza n. 78 del 26 settembre 2005; Ctr Lombardia, sentenza n. 10 del 2/02/2005; Ctp Bari, sentenza n. 112 del 25 marzo 2003; Ctp Matera, sentenza n. 236 del 26 novembre 2002; Ctp Lecce, sentenza n. 229 del 20 settembre 2002; Ctp Firenze, sentenza n. 126 del 26 novembre 2001.
Dario Deotto e Laura Testone, "Parametri accertamenti nulli" in Il sole 24 ore del 28/11/2005, pag. 30, sottolineano che secondo i giudici di merito tributari il Dpcm 29 gennaio 1996 possiede i caratteri della generalità, astrattezza e ripetibilità e, pertanto, avendo natura di regolamento, è illegittimo perché adottato senza il necessario parere del Consiglio di Stato.

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