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Giurisprudenza

La sanatoria dell’omesso avviso
di deposito viaggia per raccomandata

Lo scopo è raggiunto se il destinatario riceve comunque notizia della giacenza del plico presso la casa comunale: lo conferma il tempestivo ricorso proposto contro l’atto

buste che volano
La notificazione, eseguita ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, è valida quando, nonostante l’omessa affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, l’interessato abbia ricevuto la successiva raccomandata informativa di detto deposito.
Così ha concluso la Corte suprema, con l’ordinanza n. 7329 del 22 marzo 2017, in cui è stato altresì ribadito che la regola della sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo vale anche per le cartelle di pagamento.
 
La vicenda processuale
Con sentenza del 6 agosto 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da un contribuente avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne aveva a sua volta respinto il ricorso contro alcune cartelle di pagamento.
Il collegio regionale osservava, in particolare, che la procedura notificatoria della cartella impugnata doveva considerarsi rituale e, comunque, che la stessa aveva raggiunto il suo scopo, così in ogni caso sanandosi ogni nullità eccepita.
 
La parte privata ricorreva in sede di legittimità, denunciando violazione e falsa applicazione della norma sulla notificazione in caso di irreperibilità “relativa” (articolo 140 cpc), perché nella specie era mancata l’affissione del prescritto avviso di deposito alla porta della propria abitazione successivamente all’accesso infruttuoso del messo notificatore.
Lamentava altresì violazione delle regole sul regime della nullità degli atti (successivo articolo 156) e dell’articolo 26, Dpr 602/1973, sulla notificazione delle cartelle di pagamento.
 
La pronuncia della Corte
Il Collegio di nomofilachìa ha rigettato la censura relativa all’asserita violazione dell’articolo 140 cpc, osservando che il perfezionamento di tale modalità di notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti ivi stabiliti, “sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale (Sez. 5, Sentenza n. 19522 del 30/09/2016, Rv. 641241)”.
 
Nella specie, precisa la Corte, l’avvenuta ricezione della raccomandata di conferma del deposito ha determinato “il raggiungimento dello scopo dell’intera procedura notificatoria, poiché… (l’interessato) ha tempestivamente proposto ricorso contro l’atto notificato”, dovendo al riguardo farsi applicazione della regola per la quale la nullità della notifica della cartella “è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito» (Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250)”.
 
Osservazioni
Nell’iter di notificazione degli atti in genere, e per quanto d’interesse di quelli tributari, è richiesta la puntuale osservanza della disciplina positivamente stabilita in relazione a ciascuna possibile situazione fattuale.
In concreto, può verificarsi anche l’ipotesi di irreperibilità “relativa”, che si realizza quando, al momento della notifica, il destinatario (o altro soggetto abilitato alla ricezione in suo conto) non venga rinvenuto nel luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, perché momentaneamente assente.
In questa situazione – che appunto si verifica “quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile” (tra le innumerevoli in questi termini, cfr Cassazione, 4502 e 817 del 2017, 19152, 18109, 13399 e 8819 del 2016) – l’articolo 140 cpc stabilisce che l’ufficiale notificatore provvede:
  1. al deposito della copia dell’atto da notificare “nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi
  2. all’affissione di un avviso di tale deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario
  3. a notiziare quest’ultimo a mezzo raccomandata “informativa” con avviso di ricevimento. 
Ancorché i predetti adempimenti siano tutti necessari per la ritualità della notificazione, non può escludersi che, anche a fronte dell’omissione di taluno di essi, l’interessato venga comunque legalmente a conoscenza dell’atto che lo riguarda.
È ciò che si verifica quando, come nel caso esaminato dall’odierna pronuncia, nonostante l’omissione dell’adempimento sub 2), la notizia del deposito dell’atto presso la casa comunale pervenga comunque all’interessato attraverso l’apposita raccomandata prevista dal citato articolo 140.
Nessun dubbio che, in una tale evenienza, la notifica deve ritenersi perfezionata, a maggior ragione quando, attraverso il proprio comportamento (tipica e frequente è l’ipotesi di proposizione di ricorso giurisdizionale), l’interessato confermi l’intervenuta conoscenza dell’atto che lo riguarda.
 
Invero, in base all’articolo 156, terzo comma cpc, la nullità per inosservanza di forme di un atto non può mai essere pronunciata “se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; e, come chiarito dalla Cassazione, poiché la validità dell’atto tributario dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d’imposta, e non dalla ritualità della sua notificazione, eventuali vizi della notifica di per se stessi non ridondano in vizi dell’atto e non ne determinano l’illegittimità quando ne risulti in modo inequivoco la legale conoscenza (da ultimo, cfr Cassazione, 5435, 4805, 3596, tutte del 2017).
 
Costituisce, infatti, principio di diritto vivente quello secondo il quale l’estensione alle notifiche degli atti tributari delle norme del processo civile, in virtù del richiamo operato dall’articolo 60, Dpr 600/1973, comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie; sicché, la proposizione del ricorso determina la sanatoria del vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo (tra le più recenti, cfr Cassazione, 704/2017 e 24199, 22108, 15477, 14601 del 2016).
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