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Giurisprudenza

Sas estinta: obbligazioni sociali
sull’accomandatario, senza limiti

Il suo livello di responsabilità non è confinato alle somme che gli sono assegnate sulla base del bilancio finale di liquidazione in ragione della circostanza “successoria”

L’articolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014, secondo cui, ai fini fiscali e contributivi, la cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha effetto decorsi cinque anni dalla relativa richiesta, opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014. Pertanto, in relazione al periodo pregresso, e, comunque, a prescindere dall’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014, l’avviso di accertamento relativo a debiti sociali, come l’Iva e l’Irap può essere notificato, in qualità di successori, ai soci della società di persone estinta, posto che costoro, ai sensi della normativa codicistica, sono responsabili per intero (o per la quota conferita per gli accomandanti) per i debiti sociali.
 
La vicenda processuale
L’iter processuale trae origine da una sentenza della Ctr del Piemonte, con la quale veniva respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, che aveva accolto i ricorsi presentati da due contribuenti, i quali avevano impugnato due avvisi di accertamento emessi dal locale ufficio.
Il fondamento posto a base della pronuncia dell’organo di secondo grado si incentrava sulla circostanza che la decisione della Ctp doveva ritenersi immune da vizi logico-giuridici laddove aveva annullato i due atti impositivi notificati ai suddetti nella loro qualità di soci di una società, nei cui confronti il relativo avviso di accertamento – da considerare, nella fattispecie de qua, quale “atto presupposto” di quelli, per l’appunto, notificati ai contribuenti – era, a sua volta, stato reso nullo in quanto emesso a carico di un soggetto giuridico già estinto.
Di conseguenza, sempre a detta della Ctr, l’ufficio non avrebbe goduto più di alcun titolo per avanzare pretese creditorie nei confronti di una società ormai cancellata dal Registro delle imprese.
 
L’Agenzia delle Entrate ha proposto rituale ricorso per cassazione sulla base di due motivi di diritto, mentre le controparti hanno resistito con controricorso e successivo deposito di memorie integrative.
 
La decisione
Le due doglianze sollevate dall’ente impositore possono essere sintetizzate come di seguito:
  1. violazione dell’articolo 5 del Dpr 917/1986, ai sensi dell’articolo 360, comma primo, n. 1), del codice di procedura civile, in quanto i giudici di seconde cure hanno errato nel ritenere sussistente una sorta di nullità “derivata” degli avvisi di accertamento personali quale diretta conseguenza della ritenuta invalidità dell’atto, emesso ai fini Irap e Iva a carico della società – estintasi prima dell’emissione dello stesso – non valutando affatto che quest’ultimo, rispetto ai primi, deve ritenersi sì presupposto ma semplicemente “di fatto” e non di diritto
  2. falsa applicazione dell’articolo 65 del Dpr 600/1973, sempre ai sensi dell’articolo 360, comma primo, n. 3), del codice di procedura civile, per la semplice ragione che la Ctr avrebbe completamente omesso di esaminare l’evidente rapporto “successorio” ingeneratosi dalla cancellazione/estinzione della società nei confronti dei due soci.
La Corte di cassazione, con la sentenza 12953 del 23 maggio 2017, esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso per evidente connessione, li ha ritenuti fondati.
In primo luogo, i giudici di legittimità partono dal ribadire il principio di diritto (precisato, tra le altre, con la sentenza 6070/2013) in base al quale, a seguito della riforma del diritto societario attuata con l’entrata in vigore del Dlgs 6/2003, qualora dall’estinzione di una società, sia essa di persone o di capitali, non coincida una caducazione dei rapporti giuridici a essa facenti capo, si determina un fenomeno di tipo successorio che porta, quale naturale corollario, tra l’altro, il trasferimento, a carico dei soci, dei rapporti obbligatori in precedenza contratti (nei limiti di quanto effettivamente riscosso ovvero in misura illimitata a seconda dei rapporti giuridici intercorrenti all’interno della compagine sociale); il tutto, al fine di non veder sacrificato il naturale diritto dei creditori sociali al pieno soddisfacimento delle loro ragioni.
 
Di talché, emerge chiaramente che l’attività notificatoria posta in essere dall’ufficio, nel caso di specie, deve essere ritenuta del tutto corretta, in quanto l’avviso di accertamento “societario” veniva legittimamente notificato ai soci nella loro intrinseca qualità di “successori” di diritto nelle obbligazioni sociali ancora in essere (cfr in termini conformi, Cassazione, 23577/2012).
Pertanto, secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado hanno errato, sul punto, violando non solo il disposto dell’articolo 2312, secondo comma, codice civile, ma anche interpretando, in senso non conforme, la ratio e il disposto di cui all’articolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014 (disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese).
In particolare, i giudici di legittimità avvalorano la tesi per la quale la norma appena citata non ha valenza interpretativa, nemmeno implicita e, pertanto, non le si può riconoscere alcuna efficacia retroattiva.
 
Di conseguenza, il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione di una società di cui all’articolo 2495, comma 2, codice civile (interessante solo gli enti creditori ivi evidenziati avuto riguardo a tributi e contributi di diretta competenza), trova la sua concreta applicazione solo nell’ipotesi in cui l’istanza di cancellazione sia stata presentata medio tempore con la vigenza del suddetto Dlgs 175 ovverosia dal 13 dicembre 2014 o successivamente (cfr Cassazione, 6743/2015).
Nel caso di specie, quindi, come già anticipato, l’Agenzia delle Entrate ha fatto buon governo delle norme in materia procedendo alla notifica dell’avviso di accertamento “societario” nei confronti dei soci.
 
Per tutto quanto argomentato, la Cassazione ha ritenuto, pertanto, pienamente legittimi gli atti impositivi posti a carico dei contribuenti-persone fisiche, ai sensi dell’articolo 5, Dpr 917/1986, applicando, alla fattispecie de qua interessante una Sas, il correlato principio di diritto per cui la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali risulta essere illimitata e non confinata alle somme assegnategli sulla base del bilancio finale di liquidazione in ragione della circostanza “successoria”, più volte in precedenza evidenziata, con il conseguente trasferimento, in capo a egli, del medesimo regime di responsabilità attuato pendente societate (cfr Cassazione, 13805/2016).
 
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