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Giurisprudenza

Scheda carburante: adempimento
che non ammette alcun “surrogato”

Il principio di diritto, già espresso dalla Corte di Cassazione e ora confermato, è l’imprescindibilità della sottoscrizione e della compilazione del documento in ogni sua parte

Ai sensi del regolamento approvato con Dpr 444/1997, per la deducibilità dei costi carburante è necessaria l’apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti e l’indicazione del numero dei chilometri percorsi. Gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti né possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell’impresa.
Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017.
 
La vicenda processuale
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società contribuente costi non inerenti relativi a spese per acquisto carburante, documentate mediante schede irregolari, poiché prive della firma di convalida della fornitura da parte del gestore della stazione di servizio, nonché dell’annotazione, per ciascun veicolo rifornito, dei chilometri rilevabili a fine mese o trimestre.
 
Avverso tale avviso, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che lo respingeva con riguardo all’indeducibilità dei costi relativi al carburante; accoglieva nel resto.
 
La società proponeva appello principale e l’Agenzia delle Entrate si costituiva, proponendo appello incidentale, con riferimento alla parte di sentenza a sé sfavorevole.
La Commissione tributaria regionale accoglieva totalmente il ricorso della contribuente, dichiarando deducibili anche i costi relativi al carburante; rigettava, invece, l’appello incidentale proposto dall’Agenzia.
 
In relazione alla deducibilità dei costi carburante, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, affidando la censura del pronunciamento di secondo grado alla violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 22 del Dpr 633/1972, in combinato disposto con l’articolo 2 della legge 31/1977 e gli articoli 1, 3 e 4, Dpr 444/1997, in relazione all’articolo 360 cpc, comma 1, n. 3.
 
La pronuncia
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ribaltato il verdetto di merito, confermando la necessaria apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti e l’indicazione del numero dei chilometri percorsi per la deducibilità dei costi carburante.
La Corte, richiamando il dettato del regolamento approvato con Dpr 444/1997, ha precisato come lo stesso regolamento, in riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, prescriva l’istituzione di apposite schede carburante conformi al modello allegato al regolamento (articolo 1), le quali devono contenere tutti i dati indicati nell’articolo 2, devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (articolo 3), devono contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (articolo 4).
 
Il principio di diritto, invero, secondo i precedenti richiamati nella sentenza (cfr Cassazione 26862/2014), risultava già essere stato oggetto di disamina da parte della Corte.
In particolare, sulla base di diverse pronunce (cfr Cassazione 16338/2014, 21941/2007, 26539/2008 e 6606/2013), era stato osservato come la possibilità di detrarre dall’Iva dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata, per legge, al fatto che le schede carburanti (che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare) siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.
 
La Corte, cassando con rinvio alla Commissione tributaria regionale, ha chiarito come l’adempimento di tali prescrizioni costituisca condizione imprescindibile, non ammettendo equipollenti né potendo essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell’impresa.
 
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