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Giurisprudenza

Sconta l'Irap il professionista
che corrisponde elevati compensi

Per il requisito dell'impiego non occasionale di lavoro altrui, è indifferente il mezzo giuridico utilizzato, cioè il ricorso a dipendenti, a una società di servizi o a un'associazione

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È tenuto al versamento dell'Irap il professionista che, con riferimento a prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente.
A confermarlo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015.

Il fatto
Un contribuente, esercente l'attività di perito edile, presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell'Irap precedentemente versata, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo in quanto la sua attività professionale veniva svolta in assenza di autonoma organizzazione.
All'istanza, l'Amministrazione finanziaria opponeva il silenzio-rifiuto, che veniva impugnato dal contribuente. Quest'ultimo, in primo e in secondo grado, vedeva accolte le proprie ragioni.
In particolare, i giudici d'appello, aderendo all'orientamento giurisprudenziale in base al quale non è assoggettabile a Irap l'attività di lavoro autonomo esercitata in assenza di autonoma organizzazione, senza personale dipendente e mediante l'utilizzo di modesti beni strumentali, hanno sostenuto che nel caso concreto il contribuente aveva congruamente documentato "attraverso la dichiarazione dei redditi ed il registro dei beni ammortizzabili, l'assenza di dipendenti o collaboratori con vincolo di rapporto di lavoro continuativo e la presenza di beni di non rilevante entità", dimostrando l'inesistenza di un'organizzazione "autonoma e diversa dalla propria prestazione professionale".
Stante la dimostrata assenza del presupposto impositivo, quindi, il contribuente aveva indebitamente versato l'Irap, con conseguente diritto al rimborso.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, denunciando l'insufficiente motivazione, ex articolo 360 n. 5 cpc, su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, costituito dall'assenza nel caso di specie di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'Irap.
In particolare, l'amministrazione ricorrente lamentava la mancata valutazione, da parte del giudice di appello, degli elevati compensi che il contribuente aveva erogato a terzi per remunerare prestazioni direttamente afferenti la propria attività professionale; compensi che, peraltro, risultavano esposti chiaramente nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.

La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la censura proposta dall'Agenzia delle Entrate, accogliendone il ricorso.
In prima battuta, la Cassazione ha richiamato il combinato disposto costituito dall'articolo 2, comma 1 (primo periodo) e dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/1997, sulla base del quale l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo non determina l'applicazione dell'Irap solo se si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Ciò posto, i giudici di legittimità hanno ribadito, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il requisito dell'autonoma organizzazione si configura allorché il contribuente, nell'esercizio della propria attività, faccia uso di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Proprio con riferimento a tale secondo aspetto (decisivo ai fini della risoluzione del caso di specie), la Corte di cassazione, come già in precedenza sostenuto (cfr Cassazione 23761/2010), ha ribadito che è comunque soggetto a Irap "il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente".

A ulteriore sostegno di tale orientamento, la Cassazione richiama un'altra (e più recente) sentenza giurisprudenziale (cfr Cassazione 22674/2014), con la quale è stato affermato che l'elemento dell'impiego non occasionale di lavoro altrui (che rappresenta, come detto, una delle possibili condizioni che configurano l'autonoma organizzazione) ricorre qualora il professionista eroghi a favore di terzi elevati compensi per prestazioni relative alla propria attività, "restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale".

Sulla scorta di quanto sopra, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, i giudici di appello, discostandosi dalle richiamate pronunce, non hanno adeguatamente valutato la significativa consistenza dei compensi erogati a terzi dal contribuente nel corso dei periodi d'imposta contestati. L'attività da quest'ultimo esercitata, quindi, si può configurare come autonomamente organizzata e, pertanto, soggetta a Irap.
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, quindi, è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
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