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Giurisprudenza

Sconta l’Iva la vendita
di relitti di autoveicoli

I giudici comunitari rilevano che il mancato riconoscimento dell’esenzione per le cessioni realizzate da una compagnia di assicurazione non si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale

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Le vendite di relitti di autoveicoli danneggiati in occasione di sinistri, effettuate da una società di assicurazioni, che li acquista dai propri assicurati per rivenderli a terzi a titolo oneroso, sono soggette al versamento dell’Iva, e non possono beneficiare dell’esenzione prevista per le operazioni di assicurazione dalla direttiva Iva (Corte Ue, causa C-42/22 del 9 marzo 2023).

La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva n. 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società di assicurazione all’amministrazione fiscale portoghese, in merito al carattere imponibile o esente di operazioni di rivendita di relitti di veicoli effettuate da tale impresa.
In particolare, la società acquista relitti di autoveicoli danneggiati in occasione di sinistri, che coinvolgono i propri assicurati, e li rivende successivamente a terzi, senza liquidare l’Iva su tali vendite.
L’Amministrazione finanziaria, in esito a una verifica fiscale, ha ritenuto che le vendite di relitti di autoveicoli effettuate dalla società, come trasferimenti a titolo oneroso di beni materiali, fossero soggette al versamento dell’Iva, e non potessero beneficiare di alcuna esenzione dall’imposta.
È, quindi, sorta una controversia approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto, al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, alcune questioni con cui si chiede come siano disciplinate le operazioni con le quali un’impresa di assicurazione rivende a terzi relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti dalla stessa impresa, che quest’ultima ha acquistato presso i propri assicurati.

Prima questione
Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, da parte di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, rientrino nell’ambito di applicazione della disposizione normativa e siano quindi esenti.
Sulla base dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri esentano le “operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.
L’obiettivo dell’esenzione attiene essenzialmente alla difficoltà di determinare la base imponibile corretta dell’Iva per i premi assicurativi connessi alla copertura del rischio.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di “operazioni di assicurazione” ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, tali operazioni sono caratterizzate dal fatto che l’assicuratore s’impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto.
L’essenza stessa di queste operazioni consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato.
Peraltro, l’identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della definizione delle operazioni di assicurazione, le quali implicano, per loro natura, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato.
Ciò premesso, la Corte osserva che le operazioni di vendita di relitti di autoveicoli incidentati, intervengono in forza di convenzioni distinte dai contratti di assicurazione che coprono tali veicoli, convenzioni che sono stipulate dall’impresa di assicurazione con soggetti diversi dagli assicurati e che non rientrano in un rapporto di assicurazione.
La vendita di un bene risulta estranea alla copertura di un rischio e il prezzo corrisponde al valore del bene in questione al momento della vendita stessa. La determinazione della base imponibile Iva, in tal caso, non comporta difficoltà.
È irrilevante, a tal proposito, il fatto che una simile operazione abbia a oggetto il relitto di un autoveicolo incidentato in occasione di un sinistro coperto dall’impresa di assicurazione che lo vende e che l’importo dell’indennizzo spettante all’assicurato a seguito di tale sinistro includa il prezzo di acquisto del relitto stesso.
Infatti, il valore del relitto costituisce il valore residuo, a seguito del sinistro, del veicolo assicurato e quindi, per definizione, non è parte integrante del danno subito dall’assicurato.
Da ciò deriva che il prezzo non fa parte dell’indennizzo assicurativo, essendo versato all’assicurato in attuazione di un contratto di vendita, distinto e separato dalla convenzione di assicurazione.
Pertanto, un’operazione di vendita di un relitto di autoveicolo, non costituisce un’“operazione di assicurazione” ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, né può essere considerata come inscindibilmente connessa al contratto di assicurazione del veicolo e, pertanto, tale da dover essere assoggettata allo stesso trattamento fiscale del contratto.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, in alcuni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.
Si ha un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi così da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso.
Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscano una prestazione principale, mentre le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.
Tuttavia, la Corte ha già precisato che, benché qualsiasi operazione di assicurazione presenti, per sua natura, una connessione con il bene oggetto della stessa, essendovi una connessione tra tale operazione e un’altra operazione relativa allo stesso bene, la connessione non può essere sufficiente a stabilire se sussista o meno un’unica prestazione complessa ai fini Iva.
Nella fattispecie in esame, le vendite di relitti di autoveicoli incidentati derivano da convenzioni che sono distinte dai contratti di assicurazione, che coprono i veicoli e che sono stipulate dall’impresa di assicurazione con soggetti diversi dagli assicurati.
Oltretutto, risulta che questi ultimi, originari proprietari di tali relitti, non sono tenuti a cederli all’impresa.
Da ciò deriva, che la decisione degli assicurati è indipendente dai contratti di assicurazione ed è adottata successivamente alla conclusione degli stessi, e anche successivamente all’avverarsi del rischio coperto.
Non si può, pertanto, ritenere che il fatto che le vendite siano effettuate da un’impresa di assicurazione e abbiano a oggetto relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti da tale impresa abbia come conseguenza che le vendite e i contratti di assicurazione relativi a tali veicoli siano strettamente connessi da costituire oggettivamente, sul piano economico, un insieme la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.
Con riferimento alla nozione di “prestazioni di servizi relative alle operazioni di assicurazione e di riassicurazione, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, le “prestazioni di servizi” sono definite all’articolo 24, paragrafo 1, della stessa direttiva come ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
Orbene, la vendita di un relitto di autoveicolo costituisce una “cessione di beni”, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della citata direttiva, che verte sul trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Pertanto, tale vendita non può rientrare nella nozione di cui al richiamato articolo 135.

Le conclusioni della Corte Ue
Sulla base delle considerazioni riportate, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso, che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, a opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti dalla stessa impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

La seconda questione
Con la seconda questione il giudice portoghese chiede, in sostanza, se l’articolo 136, lettera a), della direttiva Iva, debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti nella vendita a terzi, a opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti dalla stessa impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione e sono quindi esenti in forza di quest’ultima.
L’articolo 136, lettera a) prevede l’esenzione delle cessioni di beni già destinati esclusivamente a un’attività esente ai sensi dell’articolo 135 della stessa direttiva, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.
Nell’ambito dell’articolo 136, lettera a), il termine “destinati” si riferisce al fatto che un bene sia adibito a un uso determinato, nel caso di specie a essere utilizzato ai fini di un’attività consistente nella realizzazione di operazioni di assicurazione.
Orbene, ciò non avviene nel caso dei beni che un’impresa di assicurazione acquista in occasione di sinistri da essa coperti e che essa destina non nell’ambito della sua attività assicurativa, ma a essere rivenduti, nello stato in cui sono e senza essere stati utilizzati, a terzi.
Tale circostanza avvalora la conclusione che tali beni non presentano alcun interesse nell’ambito dell’attività assicurativa.

Le conclusioni della Corte Ue
La Corte Ue perviene pertanto alla conclusione che l’articolo 136, lettera a), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le operazioni in argomento non rientrano nell’ambito di applicazione di questa disposizione.

La terza questione
Con la terza questione il medesimo giudice chiede, in sostanza, se il principio di neutralità fiscale dell’Iva debba essere interpretato nel senso che osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, a opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti dalla stessa impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.
Il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale intende sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche.
Benché l’interpretazione delle disposizioni della direttiva Iva, che prevedono esenzioni, debba rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale, quest’ultimo non consente tuttavia di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione, in assenza di una disposizione non equivoca.
Infatti, il principio in questione non è una regola di diritto primario, che possa incidere sulla validità di un’esenzione, ma un principio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni.
L’esclusione di operazioni dall’ambito di applicazione delle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 136, lettera a), della direttiva Iva non può, quindi, essere messa in discussione in ragione del fatto che essa sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale.

Le conclusioni della Corte Ue
La Corte Ue perviene alla conclusione che il principio di neutralità fiscale dell’Iva deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’assenza di esenzione per le operazioni consistenti nella vendita a terzi, a opera di un’impresa di assicurazione, di relitti di autoveicoli incidentati in occasione di sinistri coperti dalla stessa impresa, da essa acquistati presso i propri assicurati, ove tali acquisti non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.

Data sentenza:
9 marzo 2023

Numero sentenza
Causa C-42/22

Nome delle parti
Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira

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