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Giurisprudenza

Le scritture contabili informali
legittimano il ricorso all’induttivo

Possono essere considerate prova dell’esistenza di una ricorrente consuetudine di operazioni non fatturate tra le due società nel quadro di un consolidato rapporto commerciale

La contabilità in nero rinvenuta nel corso di una verifica presso terzi, costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e consente, di per sé, l’utilizzo dell’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche in assenza di elementi ulteriori. Spetta poi al contribuente fornire la prova dell’infondatezza della pretesa fiscale.
Questo il responso della Corte di cassazione contenuto nell’ordinanza n. 14150 dell’11 luglio 2016.
 
Il fatto
La controversia concerne l’avviso di accertamento emesso ai fini Irap e Iva nei confronti di una società di persone, e ai fini Irpef, per trasparenza, con riferimento ai redditi da partecipazione dei soci. L’atto impositivo aveva a oggetto principale l’accertamento di un maggior reddito d’impresa, derivante dalle risultanze di documentazione di natura extracontabile rinvenuta nel corso di una verifica nei confronti di una società terza, che rivelava l’esistenza di cessioni di merci non contabilizzate e non dichiarate dalla società accertata.
 
L’atto veniva impugnato dinanzi alla Ctp, che ne accoglieva il ricorso.
Avverso la decisione di primo grado l’Agenzia delle Entrate interponeva a sua volta ricorso.
I giudici d’appello, riformando la sentenza, hanno accolto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
A parere dei giudici dell’appello, le annotazioni contabili non ufficiali rivenute presso terzi, seppur da ritenersi un mero elemento indiziario di evasione, assumono rilevanza ai fini fiscali perché, sulla base di ulteriori elementi, possono essere ragionevolmente considerate prova dell’esistenza di una ricorrente “consuetudine di operazioni non fatturate tra le due società nel quadro di un frequente e consolidato rapporto commerciale”.
 
Contro la sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in via principale, violazione del disposto di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973, nella parte in cui i giudici di merito hanno disatteso il principio per cui “gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, che non siano costituiti da documenti ufficiali, non possono costituire da soli prova che legittimi una ripresa da parte dell’Amministrazione finanziaria”.
Secondo la tesi di parte, infatti, tali documenti possono tuttalpiù assurgere a meri indizi, che solo in concorso con altri possono costituire prova dell’esistenza di evasione fiscale.
Tale principio sarebbe stato violato dai giudici di appello, che hanno considerato la documentazione extracontabile rinvenuta presso la ditta terza come elemento idoneo a fondare una presunzione alla base dell’accertamento induttivo ex articolo 39.
 
Il motivo di ricorso proposto dalla società è stato ritenuto manifestamente infondato dai giudici della Suprema corte, che hanno deciso per il rigetto del ricorso.
 
La decisione
Nel procedimento la società ha lamentato la violazione delle disposizioni concernenti la rettifica del reddito d’impresa in base alle scritture contabili, previsto dall’articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, perché una documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi è stata posta alla base della ripresa fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
A parere dei giudici di legittimità, la tesi del contribuente è errata e contrasta con l’indirizzo interpretativo-applicativo per cui, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 39, comma 1, lettera c), del Dpr 600/1973 “consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivano presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore”.
 
Secondo il costante indirizzo di legittimità, infatti, si devono ricomprendere tra le scritture contabili previste dagli articoli 2709 e successivi del codice civile “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta”.
In altre parole, quando l’incompletezza della dichiarazione risulta da “verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”, l’esistenza di maggior materia imponibile non dichiarata è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell’onere probatorio in capo al contribuente, al quale spetta il compito di dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta.
 
Alla luce del costante orientamento, i giudici della Suprema corte hanno concluso che “la contabilità in nero, sebbene rinvenuta presso terzi, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del DPR 600/1973”.
Il valore probatorio di tale documentazione extracontabile, pertanto, legittima ex se il ricorso all’accertamento induttivo, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori elementi di prova.
Spetta al contribuente che voglia contestare la legittimità della pretesa impositiva, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza del fenomeno evasivo.
 
A corollario di tale principio di diritto, i giudici della Suprema corte hanno ribadito che è riservato esclusivamente all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito il ricorso al mezzo di prova delle presunzioni, ed è sempre il giudice di merito che ha il potere di valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonte di presunzione.
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