Il fatto Il giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro per equivalente, in vista della successiva confisca, di alcune disponibilità e beni, mobili e immobili, di due soggetti, indagati, tra l'altro, per reati di natura tributaria, in concorso tra loro (articolo 110 codice penale), in relazione ai delitti di cui agli articoli 5, 10-ter e 11 del Dlgs 74/2000 (rispettivamente, omessa dichiarazione, omesso versamento Iva e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). I contribuenti facendo richiesta di riesame preventivo al fine di ottenere il dissequestro dei beni, motivato, tra l'altro, per l’intervenuta adesione al cosiddetto “scudo fiscale-ter” (all’articolo 13-bis del Dl 78/2009), adesione che avrebbe come diretta conseguenza l'esclusione dalla punibilità per i reati tributari contestati. Con propria ordinanza, il tribunale ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando l'impugnato sequestro limitatamente a un solo bene mobile registrato (un elicottero), mentre confermava il resto. Con la successiva opposizione in sede di legittimità gli imputati chiedevano che il decreto di sequestro preventivo fosse annullato, revocato o comunque dichiarato totalmente inefficace e che i beni fossero restituiti all’avente diritto, insistendo nel motivare la pretesa con il richiamo alla disciplina dello scudo fiscale per dedurre la non punibilità delle condotte di omessa dichiarazione e omesso versamento dell'Iva. Lo scudo fiscale Si premette che la ridefinizione della normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, il cosiddetto “scudo fiscale-ter”, è avvenuta ad opera dell’articolo 13-bis, introdotto nel Dl “anticrisi” 78/2009, successivamente modificato dall'articolo 1 del Dl 103/2009. Il Dl 78 ha istituito un’imposta straordinaria per regolarizzare la posizione fiscale di chi, fino alla data del 31 dicembre 2008 e successive proroghe (risoluzione 122/2010), ha esportato o detenuto all’estero capitali o altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (Dl 167/1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 227/1990), nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera (circolare 43/2009). Si aggiunge che il Dl 78/2009 presenta, altresì, un esplicito richiamo agli adempimenti antiriciclaggio cui devono adeguarsi gli intermediari e i professionisti che sono chiamati a seguire le operazioni di “emersione”, i quali “devono” rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione previsti dal Dlgs 231/2007. Gli effetti prodotti dall’adesione alla sanatoria (Dl 350/2001, relativo al primo scudo fiscale) sono così riassumibili:
- preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta non scaduti, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio
- estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle sul monitoraggio fiscale
- esclusione della punibilità per i reati indicati nell’articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 289/2002 (in particolare quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Dlgs 74/2000), quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire un profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.