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Giurisprudenza

Se "autonomamente organizzato",
anche il medico di base paga l'Irap

Secondo il Collegio di legittimità non si può accogliere la tesi secondo la quale la categoria dei dottori di medicina generale sarebbe esclusa dall'imposizione a prescindere

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La Corte di cassazione ha deciso che è soggetto a Irap il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che impieghi beni e lavoro di terzi, come una segretaria part-time, in misura tale da costituire il presupposto impositivo. Questi i principi contenuti nell'ordinanza n. 27146, del 27 novembre 2020.

Fatto e processo di merito
La controversia originava da una serie di domande di rimborso Irap, avanzate da un medico, che riteneva insussistente il presupposto di imposta dell'autonoma organizzazione, svolgendo la propria attività in convenzione con il Ssn.
In seguito al silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulle sue istanze, il dottore presentava ricorso alla Ctp di Lecco, deducendo:

  • di aver svolto la propria attività in un solo studio, munito di un Pc e di un telefax
  • di aver assunto una segretaria, ma solo part-time ed esclusivamente per alcuni degli anni di imposta in considerazione
  • di aver corrisposto minimi compensi a terzi, ossia a un collega per le sostituzioni dovute ad assenza o ferie e a un commercialista per l'assistenza fiscale.

La Ctp di Lecco respingeva il ricorso, rilevando la sussistenza di autonoma organizzazione, alla luce dei quadri RE delle dichiarazioni reddituali del medico, da cui si evinceva che utilizzasse capitali e personale.
La vertenza, dopo l’appello del medico, finiva in Ctr Lombardia, che, analogamente al Collegio di primo grado, riteneva che il privato non avesse dato prova dell'insussistenza del presupposto Irap dell'autonoma organizzazione.

Ricorso per cassazione
Il contribuente proponeva una serie di articolati motivi di ricorso per cassazione, su uno solo dei quali è utile, in questa sede, soffermare la nostra attenzione.
Infatti, il dottore riteneva che un medico di medicina generale, convenzionato con il Ssn fosse a priori escluso dall'imposizione Irap, in quanto lavoratore subordinato.

Decisione
La suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso del contribuente.
In particolare, osserva la Cassazione, vi sono plurime ragioni di inammissibilità nei motivi di ricorso avanzati ma vi è una ragione comune, costituita dall'indissolubile commistione tra vizi diversi.
Ciò premesso, i giudici di legittimità passano a scrutinare, punto per punto, i vizi dei singoli motivi, che qui si possono tralasciare, per arrivare a statuire circa il motivo che ci interessa.

Medico generico e Irap
Ebbene, secondo la suprema Corte, l'affermazione di pretesa esclusione del medico generico convenzionato con il Ssn dal novero dei soggetti passivi Irap è in contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità.
In questo senso, diversi arresti di nomofilachia hanno avuto già occasione di stabilire che la richiamata categoria di contribuenti è assoggettata a Irap, ove, in concreto, sia accertato nel merito il presupposto della fattispecie impositiva, ovvero l'autonoma organizzazione della relativa attività, declinata nelle varie componenti (di beni utilizzati e di impiego di lavoro di terzi) rilevanti (cfr Cassazione, nn. 10240/2010, 2589/2014, 1542/2015 e 8818/2019).

Osservazioni
La pronuncia in commento ribadisce i principi che riguardano la spesso dibattuta materia dell'Irap, chiarendo come non sia in discussione, in astratto, la soggezione all'Irap del medico di base.
Il presupposto dell’Irap, infatti, è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
La stessa Corte costituzionale (cfr sentenza n. 156/2001), ha ribadito che l’Irap non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e ha rilevato che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, rimessa, pertanto, al giudice di merito (cfr Cassazione n. 8818/2019).
Le sezioni unite della suprema Corte (cfr nn. 12108/2009 e 9451/2016, che ha specificato i requisiti del lavoro altrui) inoltre, si sono occupate di chiarire i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: “con riguardo al presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ..., il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. 

Si tratta, in ogni caso, di un approccio case by case: bisogna, infatti, dar conto che in altre ipotesi, la suprema Corte non ha ravvisato l’autonoma organizzazione nell’ausilio dell’assistente di sedia di cui il contribuente, medico di base, si avvaleva (infermiere generico part time), che eseguiva semplicemente mansioni di carattere esecutivo. Tale (solo) requisito, in concreto, non aveva accresciuto le potenzialità professionali del medico e, quindi, aveva escluso il presupposto Irap (cfr Cassazione n. 22675/2019).
Nel caso in eseme, diversamente, ove la Cassazione ha riscontrato la sussistenza dell'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione del dottore da parte della Ctr meneghina, è stata consequenzialmente stabilita la correttezza dell'assoggettamento all'imposta in questione.

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