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Giurisprudenza

Se il contribuente non impugna,
ruolo a fine termini per il ricorso

Anche in presenza di estinzione del giudizio, la prescrizione non decorre dalla notifica dell’atto impositivo, ma si parte dalla sentenza della Corte di cassazione

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Con la sentenza 1091/10/14 dello scorso 23 luglio, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, si è pronunciata sul tema dell’applicabilità o meno al procedimento tributario, dell’articolo 2945, comma 3, del codice civile, in forza del quale “se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo”.
 
Più precisamente, la Ctp ha statuito che, nell’ipotesi in cui il contribuente non riassuma la causa davanti alla Commissione tributaria regionale a seguito di sentenza del Collegio supremo che ha cassato con rinvio la precedente sentenza di secondo grado, nel termine di legge:
  • l’atto impositivo diviene definitivo
  • il termine per iscrivere a ruolo le somme recate dal predetto incomincia a decorrere dallo spirare del termine che il contribuente aveva a disposizione per riassume il giudizio, a seguito della pronuncia della Cassazione
con susseguente, implicita, pronuncia di inapplicabilità dell’articolo 2945, comma 3, del cc alle fattispecie di estinzione disciplinate dall’articolo 63, comma 2, del Dlgs 546/1992.
 
Svolgimento del processo
L’ufficio aveva liquidato l’imposta di successione con atto notificato il 20 dicembre 2001.
Il contribuente impugnava giudizialmente l’avviso di liquidazione, ottenendo sentenza a lui favorevole sia in primo che in secondo grado.
 
L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora alla Corte suprema che, con propria sentenza, l’11 aprile 2011, cassava il pronunciamento di secondo grado, con rimessione degli atti alla Commissione tributaria regionale.
Il contribuente non riassumeva il giudizio nell’anno e quarantacinque giorni (per la sospensione feriale) a sua disposizione e, pertanto, l’avviso di liquidazione diveniva definitivo il 26 giugno 2012.
L’ufficio iscriveva a ruolo l’imposta dovuta il 19 febbraio 2013; seguiva la notifica della cartella di pagamento in data 24 aprile 2013.
 
Il contribuente opponeva la medesima giudizialmente, eccependo:
  • che la mancata riassunzione avrebbe reso definitiva l’ultima pronuncia resa e non annullata e cioè, nel caso di specie, la pronuncia della Commissione tributaria provinciale
  • anche se l’avviso di liquidazione opposto fosse divenuto definitivo, lo stesso lo sarebbe divenuto a far data dalla sua notifica (20 dicembre 2001) e, pertanto, il credito in esso recato non avrebbe potuto essere iscritto a ruolo per decorso del termine decennale di prescrizione di cui all’articolo 41, comma 2, del Dlgs 346/1990.
Più precisamente, a detta della parte ricorrente, anche nell’ipotesi di estinzione del giudizio tributario opererebbe l’istituto della “prescrizione istantanea” prevista dall’articolo 2945, comma 3, del codice civile, in forza del quale la prescrizione non rimane sospesa per tutto il giudizio, ma incomincia a decorrere nuovamente dall’ultimo atto notificato alla propria controparte (che, nel caso in esame, era l’avviso di liquidazione stesso).
 
Sotto il primo motivo di ricorso, l’ufficio si limitava a richiamare la sentenza 5044/2012 della Cassazione, ai sensi della quale “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali.
 
Riguardo al secondo profilo, le repliche dell’Agenzia si articolavano su una triplice linea difensiva:
  • prima della sentenza della Cassazione sarebbe stato legalmente impossibile iscrivere a ruolo le somme liquidate e, pertanto, sarebbe stato applicabile al caso di specie l’articolo 2935 del cc, secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
  • il giudizio di opposizione all’atto amministrativo sarebbe equiparabile al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non al giudizio civile ordinario: con la conseguenza che, in analogia a quanto al riguardo dispone l’articolo 653 del codice procedura civile, alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio (dalla Cassazione) consegue non già l’estinzione dell’intero procedimento, bensì che “il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva
  • richiamo alla sentenza 3040/2008 della Cassazione, che aveva addirittura dichiarato inammissibile una riassunzione – a seguito di sentenza che cassava con rinvio il provvedimento di secondo grado – proposta dall’ufficio, per “difetto di interesse ad agire” in capo allo stesso.
Considerazioni finali
Il giudice bolognese di prime cure – premesso che si è richiamato alla pronuncia 5044/2012 della Cassazione, per la quale la mancata riassunzione rende definitivo l’atto impositivo – con riferimento al momento dal quale calcolare il decorso della prescrizione (per l’iscrizione a ruolo del credito erariale) ha accolto la prima argomentazione difensiva dell’ufficio, dichiarando che, fino alla sentenza del Collegio supremo, sussiste una impossibilità giuridica dell’Amministrazione finanziaria a iscrivere a ruolo le somme dovute.
 
Va fatto notare, però, che qualora la sentenza di secondo grado fosse stata parzialmente favorevole all’Agenzia, il termine di prescrizione per iscrivere a ruolo gli importi dovuti sarebbe decorso dalla stessa.
Più precisamente, in ipotesi di sentenza parzialmente favorevole non vi sarebbe stata alcuna impossibilità giuridica a iscrivere a ruolo le somme dovute, già ripetibili in forza dell’articolo 68 del Dlgs 546/1992.
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