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Giurisprudenza

Se la data dell’Ar non è leggibile
fa fede la distinta di recapito

L’eccezione di nullità dell’accertamento deve essere proposta con il ricorso introduttivo e le risultanze dell’avviso di ricevimento vanno contestate con querela di falso

cassetta postale
A fronte dell’incertezza del giorno di consegna dell’atto risultante dall’avviso di ricevimento, costituisce valida prova dell’avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale la data risultante dal registro dei recapiti dell’agente notificatore.
Questa la conclusione della sentenza n. 52/1/13 del 13 maggio, della Commissione tributaria di secondo grado di Trento che, accogliendo sul punto l’appello dell’ufficio, ha ricordato altresì che l’eccezione di nullità dell’accertamento deve essere proposta con il ricorso introduttivo e che le risultanze dell’avviso di ricevimento vanno contestate a mezzo querela di falso.
 
La sentenza di primo grado e il ricorso in appello dell’ufficio
La Commissione tributaria di primo grado di Trento (sentenza n. 36/1/2010) accoglieva il ricorso presentato dalla società Alfa avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi dell’azienda per l’anno 2004.
 
Proponendo appello avverso la sfavorevole pronuncia di prime cure, l’ufficio eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto presentato (il 5 febbraio 2009) oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, che affermava avvenuta il 5 dicembre 2008, secondo quanto risultava dall’avviso di ricevimento dell’atto spedito a mezzo del servizio postale.
La controparte eccepiva invece che il segno grafico, non chiaramente leggibile, indicante il giorno del recapito andava interpretato non come “5”, ma come “9”, e che pertanto il ricorso introduttivo era tempestivo.
 
Il contribuente chiedeva inoltre che, riconosciuta l’illeggibilità della data risultante dall’avviso di ricevimento, fosse dichiarata la nullità della notificazione; contestava altresì la regolarità della notifica in quanto eseguita – a suo dire, e in contrasto con quanto attestato nell’avviso di ricevimento – nelle mani di soggetto non abilitato alla ricezione dell’atto per conto della società.
Dal canto suo, l’ufficio, a ulteriore conforto delle proprie asserzioni, produceva in giudizio la distinta dei recapiti dell’agente notificatore, da cui emergeva che il plico contenente l’atto di accertamento era stato consegnato a persona qualificatasi come titolare della società Alfa il 5 dicembre 2008.
 
La pronuncia della Commissione di secondo grado
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, esaminate le carte processuali e la documentazione acquisita al giudizio, con sentenza n. 52/1/13 del 13 maggio, ha accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla parte privata.
 
In prima battuta, il collegio d’appello trentino ha ricordato che, nel contenzioso tributario, “l’eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio… e dunque quand’anche la relativa eccezione venga sollevata – come in fattispecie – per la prima volta nel giudizio di appello”.
Quindi, passando a esaminare la questione di interesse in questa sede, i medesimi giudici hanno ritenuto non meritevole di accoglimento la doglianza di controparte secondo la quale la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale potrebbe fornirsi soltanto mediante riscontro dell’avviso di ricevimento e non da elementi desumibili da altre fonti.
Piuttosto, si legge nella pronuncia, a parte la leggibilità della data indicata nell’avviso di ricevimento, “c’è di fatto che, come risulta dalla distinta del portalettere, l’atto venne consegnato indiscutibilmente alla società il 5.12.2008…”: di qui, la tardività del ricorso introduttivo notificato dopo la scadenza del termine (3 febbraio 2009) utile per proporre l’impugnazione.
 
Anche le ulteriori eccezioni della parte privata sono state ritenute non fondate.
Così è stato per l’eccezione di nullità dell’avviso di ricevimento, in quanto “nel giudizio tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, qualora non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio (Cass. sent. n. 10802 del 5.5.2010, ex plurimis)”.
Per lo stesso motivo, infondata anche la doglianza di irritualità della notifica che, non sollevata in primo grado, era stata esplicitata soltanto nelle controdeduzioni all’appello dell’ufficio e che, in ogni caso, avendo a oggetto le risultanze di un atto avente fede privilegiata quale l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, avrebbe dovuto contestarsi con apposita querela di falso.
 
Osservazioni
L’articolo 14 della legge n. 890/1982 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può “avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge…”.
In quest’ultima ipotesi – che si caratterizza per la circostanza che l’atto tributario viene inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – è previsto (articolo 7 della legge in questione) che l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario o, laddove ciò non sia possibile, a persona di famiglia che convive anche temporaneamente con questi, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario; in mancanza di detti soggetti, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
 
All’atto del recapito, la persona alla quale è consegnato il piego è tenuta a sottoscrivere sia l’avviso di ricevimento che il registro di consegna; quando la consegna viene effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
Nelle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, dunque, l’avviso di ricevimento assume un rilievo essenziale ai fini della verifica delle attività poste in essere dall’agente postale, ivi compresa la data di consegna del piego e le generalità del soggetto che ha ricevuto l’atto.
Secondo la pronuncia in commento, che per questo aspetto è di particolare importanza, peraltro – ferma restando la valenza probatoria dell’Ar, assistita da fede privilegiata, contestabile soltanto a mezzo querela di falso – in caso di incertezza (come per esempio, per non chiara leggibilità) delle informazioni riportate in detto documento, l’interessato può legittimamente far riferimento ad altra documentazione, quale la distinta di consegna, che pertanto può essere prodotta in giudizio con piena dignità di prova.
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