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Giurisprudenza

Se il Fisco erra la data di invito
il contribuente deve avvisarlo

Il comportamento di entrambe le parti del rapporto tributario deve essere ispirato alla buona fede che implica anche l’adozione di un atteggiamento leale, non capzioso e non contraddittorio

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I principi di collaborazione e buona fede cui deve essere improntato anche il comportamento del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria impongono che, in tema di accertamento tributario standardizzato, nell'ipotesi di invito al contraddittorio preventivo spedito dall'ufficio con congruo anticipo rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento e recante una data di convocazione manifestamente erronea (in quanto già decorsa al momento della spedizione dello stesso), ricada sul contribuente l'onere di farsi parte diligente nel coltivare il contraddittorio, segnalando all'amministrazione l'indicazione errata della data di convocazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 16114 del 9 giugno 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale
I gradi di merito avevano visto l’annullamento dell’atto impositivo basato sugli studi di settore per mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale. Secondo i giudici l’avviso era illegittimo in quanto emesso il 10 dicembre 2010 in difetto di contraddittorio, per essere stato il relativo invito spedito il 24 novembre 2010 quando ormai già era decorsa la data fissata per l’incontro ai fini dell’eventuale adesione (24 settembre 2010).
Con il proprio ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione di legge in quanto, secondo l’ufficio, la situazione concreta non impediva alla società contribuente di fornire comunque all’Agenzia le giustificazione allo scostamento rilevato dallo studio di settore.

Nel ribaltare il verdetto dei giudici di merito, la Cassazione ricorda che il principio di collaborazione e buona fede deve ispirare anche il comportamento dei contribuenti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a sua volta tenuta a “efficienza e imparzialità”: al privato si impone di non comportarsi in contrasto con il principio di capacità contributiva (ex articolo 53, primo comma, della Carta fondamentale). La buona fede, dal lato del contribuente, allude a un generale dovere di correttezza, volto a evitare comportamenti capziosi, dilatori, sostanzialmente connotati da abuso di diritti e tesi a eludere una giusta pretesa tributaria (cfr Cassazione n. 19317/2019).
L’invito al confronto, nel nostro caso, risulta spedito il 24 novembre ma la convocazione è fissata, per errore, due mesi prima: è il contribuente, osservano i giudici di legittimità, che avrebbe dovuto farsi diligente nel coltivare il contraddittorio con l’ufficio; un onere di collaborazione tanto più esigibile laddove passa oltre un mese fra il recapito dell’invito e la notifica dell’atto impositivo, avvenuta il 30 dicembre.
La controversia è stata quindi rinviata ad altra sezione della Ctr.

Ulteriori osservazioni
Lo Statuto dei diritti del contribuente ha qualificato la buona fede come principio generale, al quale amministrazione e contribuente devono ispirarsi nell’attuazione del rapporto tributario, mediante un costante rapporto di collaborazione, soprattutto nella fase istruttoria.
La “buona fede” implica – a carico di entrambe le parti – non solo un atteggiamento leale, non capzioso e non contraddittorio, ma anche la necessità di operare per un rapporto fiscale semplice nei modi d’attuazione, trasparente nelle procedure e ampiamente condiviso (cfr Cassazione n. 5358/2006).
Il principio è stato invocato in diverse circostanze:

  • ad esempio, l'indicazione in dichiarazione della residenza va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i rapporti del soggetto tributario (cfr Cassazione nn.. 4412/2020 e 24292/2018). Da tal principio si esclude la responsabilità dell’amministrazione finanziaria, da alcuni tenuta sempre e comunque a verificare sui registri anagrafici l’attualità dell’indicazione della residenza indicata in dichiarazione. Alla luce di tali precisazioni, un conto è il cambio di residenza, altra cosa è l'originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi. In quest'ultimo caso, infatti, la notifica perfezionata effettuata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi deve ritenersi valida, nonostante tale indicazione sia difforme, non importa se per errore o per malizia, rispetto alle risultanze anagrafiche (cfr Cassazione n. 13843/2021)
  • in tema di controllo automatizzato della dichiarazione, la mera presentazione di una istanza in autotutela da parte del contribuente, ove non seguita da una comunicazione di rideterminazione delle somme dovute, non esime quest'ultimo dall'onere di pagare entro il termine di legge, decorrente dalla comunicazione d'irregolarità, al fine di usufruire della riduzione della sanzione, attesa l'autonomia del procedimento di riscossione coattiva da quello introdotto dalla richiesta di provvedere in autotutela. D'altro canto, costituendo tale istanza una mera sollecitazione del potere di autotutela, il cui esercizio è discrezionale, la sua proposizione non era affatto idonea a ingenerare nel contribuente il legittimo affidamento in una risposta, tantomeno in senso favorevole, a nulla rilevando a tal fine la soggettiva convinzione del contribuente medesimo nella fondatezza delle proprie rimostranze, e neppure la oggettiva fondatezza delle stesse. La mancata risposta dell'amministrazione all'istanza presentata in autotutela, conseguentemente, non incide sui termini di legge per il pagamento degli importi richiesti, né costituisce violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall'articolo 10 della 1egge n. 212/2000.

A ogni modo, il dovere di collaborazione e buona fede grava anche sul contribuente che ha l’onere di attivarsi per tempo e non di presentare l’istanza appena 2 giorni prima della scadenza del termine di 30 giorni (cfr Cassazione n. 29650/2019).

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