Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Se l’accertamento è automatizzato
la dichiarazione motiva la cartella

La pretesa erariale si fonda sui dati forniti dal contribuente e, quindi, l’ufficio non contravviene al principio per cui l’interessato deve essere messo al corrente dei fatti costitutivi del debito fiscale

calcolo matematico

La cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione si ritiene correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico.
Questo il contenuto dell’ordinanza n. 15654 della Corte di cassazione del 22 luglio 2020.
 
Il fatto
La controversia riguarda il ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento contenente le risultanze a debito derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Dopo il rigetto in sede di prime cure, la Ctr ha parzialmente accolto l’appello del contribuente limitatamente alla mancata motivazione circa il calcolo degli interessi.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in via principiale, violazione dell’articolo 25 del Dpr 602/1973, riguardo alla necessità di motivare la cartella di pagamento sul calcolo degli interessi moratori, in quanto gli stessi sono semplicemente quelli risultanti dall’iscrizione a ruolo.
 
La decisione
Per quanto di interesse, l’articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, dispone che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
Nel caso in esame, trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 (per l’Iva articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972), la cartella di pagamento contiene la liquidazione delle imposte, oltre a interessi e sanzioni, dovute sulla base della dichiarazione presentata dalla società, il cui pagamento sia stato omesso o effettuato in ritardo.
In altre parole la cartella, sebbene costituisca l'atto attraverso cui il contribuente prende atto per la prima volta del quantum dovuto all’Erario, si basa sulla mera liquidazione dell'imposta derivante dai dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione e, dal punto di vista motivazionale, si sovrappone ad essa.
Sul punto la Corte di cassazione ha richiamato il principio, già espresso in precedenti pronunce afferenti all’onere di motivazione in ipotesi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato, secondo cui l'ufficio finanziario è già in condizione di formulare le proprie richieste in forza del semplice richiamo alla dichiarazione stessa, non avendo alcun obbligo aggiuntivo di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale.
Anche nell'ipotesi in cui siano richiesti gli interessi e le sanzioni per ritardato oppure omesso versamento, l’ufficio non ha alcun obbligo aggiuntivo perché il contribuente già conosce i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, “con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.”
Nessuna violazione, quindi, del principio generale contenuto nell’articolo 7 della legge n. 212/2000, che sancisce l’obbligo di motivazione per tutti gli atti tributari, comprese evidentemente le cartelle di pagamento, a garanzia del principio di legalità e della tutela del diritto di difesa del contribuente al quale devono essere portati a conoscenza i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa dell’Erario.
Per quanto attiene al calcolo degli interessi per ritardato versamento l’articolo 20 del Dpr n. 602/1973 prevede che gli stessi debbano essere applicati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione, calcolati al tasso del 4% annuo.
Il criterio di liquidazione degli interessi, quindi, è predeterminato per legge e si risolve in un mero calcolo matematico. Di conseguenza, l’obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione finanziaria può limitarsi al riferimento, contenuto nella cartella di pagamento, alla dichiarazione dei redditi da cui scaturisce il debito d’imposta.
Come correttamente asserito dall’ufficio finanziario in sede di ricorso di legittimità, nella controversia in parola non era ravvisabile alcun vizio di motivazione sia con riferimento all’imposta dovuta, il cui ammontare è pari all’importo calcolato dal contribuente in sede dichiarativa ma omesso, sia con riferimento agli intessi, la cui quantificazione si riduce ex lege a un semplice calcolo matematico.
Da qui l’accoglimento dei motivi di ricorso avanzati dall’Amministrazione finanziaria con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per un nuovo giudizio alla Ctr competente in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/se-laccertamento-e-automatizzato-dichiarazione-motiva-cartella