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Giurisprudenza

Se il ricorso è notificato via posta,
il deposito non può essere telematico

La sentenza di merito non si esprime sull’obbligo di “consegnare” l’atto con le stesse modalità tradizionali di notifica, bensì esclude il percorso telematico della copia per immagine dello stesso

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In caso di notifica del ricorso cartaceo a mezzo posta, non è ammissibile il deposito telematico della copia per immagine dell’atto notificato. Sembra invece ammesso la consegna dello stesso atto in formato nativo digitale. È quanto chiarito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza dello scorso 6 giugno, n. 727/03/2019, dopo un’attenta valutazione dei requisiti previsti per il deposito degli atti processuali
 
La vicenda processuale
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale la società contribuente ha impugnato un avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.
La parte si è poi costituita in giudizio depositando telematicamente la copia per immagine (scansione) del ricorso cartaceo notificato.
La Commissione tributaria provinciale di Torino, accogliendo l’eccezione avanzata dall’Agenzia delle entrate, ha ritenuto invalido il deposito del ricorso, stabilendo che l’atto notificato a mezzo posta va depositato in giudizio con modalità tradizionali.
In seguito ad appello proposto dalla società contribuente, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la pronuncia di primo grado, sia pure sulla base di argomentazioni diverse.
 
Il quadro normativo e la prassi di riferimento
L’articolo 9, comma 1, lettera h), del Dl 156/2015, ha introdotto l’articolo 16-bis del Dlgs 546/1992, prevedendo, al comma 3, la facoltà per le parti di utilizzare le modalità telematiche di notifica e deposito nel processo tributario telematico (Ptt), secondo le disposizioni contenute nel Dm 163/2013 (Regolamento).
Dal 15 luglio 2017 il Ptt è attivo in tutto il Paese e, quindi, presso tutte le Commissioni tributarie le parti hanno avuto la facoltà di utilizzare la posta elettronica certificata (Pec) per la notifica del ricorso, anche in appello e di effettuare il successivo deposito in via telematica degli atti e documenti del processo mediante il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit).
L’articolo 16, commi 1 e 5, del Dl 119/2018, sostituendo il comma 3 del citato articolo 16-bis, ha reso invece obbligatorio l’uso del Ptt per le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici, con riguardo ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
 
Con l’avvio del Ptt obbligatorio permane la possibilità di avvalersi delle modalità tradizionali di notifica e deposito solo in alcune ipotesi tassative.
In particolare, le notifiche tradizionali:
a) sono consentite nelle le controversie di valore fino a tremila euro, in cui permane la facoltà di scelta per il contribuente che sta in giudizio senza assistenza tecnica
b) sono obbligatorie qualora negli atti del processo non sia stato indicato l’indirizzo Pec del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi; nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario.
 
Non è previsto, però, per le notifiche con modalità tradizionali, il vincolo di depositare l’atto con le stesse modalità, come accade, invece, per le notifiche telematiche, laddove dal combinato disposto degli articoli 9, 10 e 13 del Regolamento emerge che in caso di notifica via Pec, l’atto va depositato mediante il Sigit.
In proposito, la circolare del Mef, la n. 1/Df del 2019, che definisce le nuove linee guida sull’attuazione del processo tributario telematico, suggerisce di depositare comunque telematicamente – in formato nativo digitale – l’atto difensivo, notificato con modalità tradizionali.
 
La decisione della Commissione tributaria regionale
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, pur confermando la decisione del giudice di primo grado, non ne ricalca le motivazioni.
Infatti, non si esprime sull’obbligo di depositare l’atto con le stesse modalità tradizionali con cui è stato notificato, ma piuttosto valuta i requisiti previsti per il deposito degli atti processuali dall’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 del direttore generale delle Finanze (successivamente aggiornato con decreto del direttore generale delle Finanze 28 novembre 2017), che ha individuato le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
 
La norma, definendo lo “standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati”, stabilisce che l’atto principale (ricorso e ogni altro atto processuale) è nativo digitale e quindi “non e'…ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”.
Diversamente, per i “…documenti informatici allegati…è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici”.
La sentenza, inoltre, precisa che trattandosi di specifiche tecniche che, quindi, non costituiscono norme di natura processuale, non è ammessa la sanatoria della violazione.
Pertanto, invero, la sentenza non stabilisce l’obbligo di depositare l’atto con le stesse modalità tradizionali con cui è stato notificato, bensì esclude solo la possibilità di depositare telematicamente la copia per immagine dello stesso. In linea, quindi, con quanto prescritto dalla circolare del Mef n. 1/Df del 2019, sembra invece ammesso il deposito telematico dello stesso atto in formato nativo digitale.

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