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Giurisprudenza

La sentenza sul quantum da esproprio
sconta il Registro proporzionale

L'imposta sostitutiva, da corrispondere in misura fissa, non è preordinata a coprire anche l'atto giudiziario di determinazione del conguaglio sulla prevista indennità

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L’applicazione del Registro fisso, anziché proporzionale, ai provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, di tali atti, di trasferire la proprietà in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, e non vale per le sentenze che determinano l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato che non ha accettato la stima.

La controversia di merito, portata all’attenzione della suprema Corte, prende spunto da una sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la quale veniva accolto l'appello proposto dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, così parzialmente riformando la decisione di primo grado. La Ctp, infatti, aveva rigettato l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta dallo stesso Consorzio, in relazione al provvedimento giudiziale (adottato ex articolo 186-quater cpc), recante una condanna al pagamento di un conguaglio sull'indennità di espropriazione (già) convenuta in un atto di cessione volontaria del 1991.
Premesso che il Consorzio aveva rinunciato al motivo di appello, che riguardava le agevolazioni di carattere territoriale previste in tema di Cassa per il Mezzogiorno e i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale (articoli 23 e 24, Dpr n. 601/1973), il giudice di secondo grado ha rilevato, in sintesi, che - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - l'atto giudiziario andava tassato per il suo contenuto dispositivo - di accertamento, dunque, di un diritto a contenuto patrimoniale - e, così, con l'aliquota dell'1%, ai sensi dell’articolo 8, lettera c) della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986.

Il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi illustrati con memoria.
Con il primo ha denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo, nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 cpc - in sintesi, il Consorzio ricorrente assume che la Ctr avrebbe erroneamente interpretato la sua condotta processuale, in termini di rinuncia alle eccezioni che involgevano l'applicazione, nella fattispecie, delle richiamate agevolazioni, quando l'oggetto della rinuncia si identificava con il motivo di impugnazione volto a far valere la violazione del divieto di ne bis in idem in relazione ai due avvisi di liquidazione emessi sulla stessa fattispecie dall'Agenzia delle entrate.

Con il secondo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, lettera c) della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986. In particolare, la ricorrente ritiene che, proprio in ragione del trattamento di favore istituito dagli articoli 23 e 24 del Dpr n. 601/1973, con la previsione di un'imposta sostitutiva che, nel caso concreto, era stata puntualmente versata, pertanto, non ricorrevano i presupposti della (ulteriore) tassazione dell'atto giudiziario recante determinazione del conguaglio dovuto sull'indennità di espropriazione.

I giudici di legittimità, con la sentenza n. 36236 del 12 dicembre 2022, hanno trattato congiuntamente i due motivi di impugnazione ritenendoli infondati in fatto e in diritto.
In primo luogo, la Cassazione ha richiamato le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 601/1973, le quali disciplinano un'imposta sostitutiva “delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali che ha riguardo, quanto al suo oggetto, “al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento” dell'attività degli Enti (ivi) espressamente indicati (articolo 23) e, quanto ai consorzi, per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, “anche al “primo trasferimento di terreni e fabbricati nonché [ai] trasferimenti e retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali (articolo 24).

Come la Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento alla tassazione degli atti giudiziari, l'imposta di registro trova il suo presupposto impositivo in relazione agli effetti giuridici che il provvedimento è destinato a produrre sul rapporto sostanziale, così che, dunque, il tributo non è volto a colpire ex se il trasferimento di ricchezza, ma interessa direttamente l'atto preso in considerazione, in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a riverberare (cfr Cassazione nn. 9501/2018 e n. 14649/2005).

Nel caso in esame si è, quindi, rilevato che, in tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio, trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale.
Mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l'ammontare dell’indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio (cfr Cassazione nn. 17234/2021, 6481/2019, 9137/2014, 19746/2010, 10346/2007, 12692/2005 e 1012/1981).

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che, nella fattispecie, deve escludersi che l'imposta sostitutiva corrisposta risultasse preordinata a coprire (anche) l'atto giudiziario di determinazione della indennità di esproprio. Atto che legittimamente il giudice della Ctr ha ritenuto sottoposto a tassazione proporzionale di registro.

Per completezza, i giudici di piazza Cavour hanno richiamato un’identica fattispecie già decisa dalla Corte con una pronuncia che ha evidenziato, oltreché la legittima tassazione dell'atto giudiziario, l'insussistenza dei presupposti del reclamato trattamento di favore (cfr Cassazione n. 6481/2019).

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