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Giurisprudenza

Sentenze non definitive. Di "norma" si applica il Registro

La tassazione delle pronunce è assolutamente conforme alla legge Non invocabile la violazione del principio costituzionale di uguaglianza

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E’ legittima l’applicazione del Registro su una sentenza non definitiva. L'eventuale annullamento del provvedimento giudiziario dà diritto esclusivamente all'eventuale rimborso dell'imposta versata. E’ quanto stabilisce la norma ed è quanto sancito anche dai giudici della Cassazione, con la sentenza n. 23468 del 12 novembre scorso.

Nel caso di specie, con ricorso presso la Commissione tributaria provinciale, un contribuente impugnava due avvisi di liquidazione relativi all’imposta di registro e all’Invim, riferiti a una sentenza con cui il tribunale aveva trasferito a un terzo la proprietà di un terreno appartenuto allo stesso contribuente, ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, secondo il quale se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Il contribuente sosteneva, quindi, che la sentenza impugnata non costituiva titolo esecutivo e che peraltro era stata dichiarata nulla dalla Corte di appello competente.
La Ctp, prima, e la Commissione regionale, poi, respingevano il ricorso, giudicando infondate sia l’eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 37 e 77 del Testo unico sull’imposta di registro (approvato con Dpr 131/1986), sia la domanda di merito, in considerazione dell’assenza della prova del passaggio in giudicato della dichiarazione di nullità della sentenza assoggettata a imposta, non essendo peraltro ammessa nel frattempo la sospensione del processo tributario.

Da qui il ricorso in Cassazione.
Oggetto del contendere è l’articolo 37 che, in relazione all’imposta di registro, dispone che "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta".

Il ricorso si basava su tre motivi.
Con il primo motivo, veniva sollevata la legittimità costituzionale degli articoli 37 e 77 del Testo unico sull’imposta di registro, in relazione al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
In merito, i supremi giudici hanno ricordato che la Corte costituzionale si era già espressa sulla questione, ritenendo l’assoggettamento a imposta di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi, perché impugnati o impugnabili, conforme al divieto di disparità di trattamento tra i cittadini, in quanto viene fatto salvo il diritto al conguaglio o al rimborso sulla base di successiva sentenza passata in giudicato.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 del Codice di procedura civile, per omessa declaratoria di nullità dell’atto impositivo.
In proposito, la Cassazione ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza, si ritiene che la riforma delle sentenze assoggettate a imposta costituisce un titolo autonomo per la richiesta di conguaglio o rimborso, rispetto all’atto di liquidazione.
Il diritto al rimborso, quindi, non può essere fatto valere nel giudizio instaurato avverso l’avviso di liquidazione fondato sulla sentenza riformata, in quanto la separazione dei due atti fa sì che gli effetti di nullità relativi alla riforma della sentenza non si ripercuotano sul rapporto tributario e quindi sull’avviso di liquidazione, per cui l’eventuale diritto al rimborso dovrà essere valutato in un distinto procedimento in funzione dei criteri stabili dall’articolo 77 del Tur.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, veniva denunciata la contraddittorietà e illogicità della motivazione della Ctr, laddove i giudici riconoscevano, da un lato, il diritto del contribuente di chiedere la sospensione del provvedimento impugnato, mentre, dall’altro, rigettavano l’istanza di sospensione del processo, in attesa di formazione del giudicato sulla nullità della sentenza tassata.
Anche con riferimento a tale motivo, la Corte ha ritenuto la questione infondata, in quanto dal riconoscimento della facoltà del contribuente di chiedere la sospensione, ai sensi dell’articolo 47 del Dlgs 546/1992, dell’esecutività del provvedimento fiscale non risulta una contraddizione né logica ne giuridica circa le limitazioni, poste dall’articolo 39, alla sospensione del processo tributario.
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