Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Separati, ma pur sempre solidali

La responsabilità dei coniugi per il pagamento dell'imposta e degli accessori non è influenzata dal venir meno, dopo la presentazione della dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale

_2225.jpg

La separazione personale dei coniugi non libera gli stessi dalla responsabilità solidale nei confronti del Fisco. Dal libero esercizio della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta derivano tutte le conseguenze (vantaggiose ed, eventualmente, svantaggiose) previste dalla legge, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio. Persiste, pertanto, la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta e degli accessori iscritti a ruolo a nome del coniuge a seguito di accertamento (Cassazione, sentenza 25708/2007).

L'iter processuale di primo e secondo grado
Un contribuente impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'avviso di mora con il quale gli veniva intimato il pagamento, quale coobbligato, dell'Irpef relativa all'anno d'imposta 1991, dichiarata congiuntamente al coniuge e iscritta a ruolo a nome del solo consorte dal quale, ormai, era separato.
Tale ricorso veniva rigettato e la relativa sentenza veniva successivamente appellata e riformata solo parzialmente dalla Commissione tributaria regionale, ovvero in merito alle sanzioni, ritenute, dal giudice di secondo grado, non dovute da parte del contribuente istante.

Il ricorso per cassazione
Nonostante tale parziale accoglimento, il contribuente promuoveva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 Cpc, per la mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione dell'analoga controversia scaturente dal medesimo avviso di accertamento promossa nei confronti del coniuge, poiché, dalla definizione della stessa, avrebbe potuto dipendere la decisione della propria controversia.
In particolare, il contribuente sosteneva che:

  1. la responsabilità solidale per le imposte sui redditi delle persone fisiche in caso di dichiarazione congiunta non fosse applicabile al caso in cui i coniugi fossero separati
  2. la pretesa tributaria nei confronti del coniuge, attivata con avviso di mora non preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, fosse illegittima
  3. nessuna solidarietà passiva potesse essere ipotizzata in relazione agli obblighi di versamento connessi all'eventuale attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, essendo questa limitata a quella scaturente dalla dichiarazione dei redditi.

Erroneamente, dunque, non era stato sospeso il processo in attesa della definitiva risoluzione della controversia relativa alla pretesa dell'ufficio contro il coniuge.
L'Amministrazione finanziaria ha resistito al predetto ricorso, opponendosi a tutto quanto sostenuto e dedotto ex adverso.
La Suprema corte si è pronunciata con la sentenza 25708/2007, rigettando il ricorso.

I motivi della decisione
Nel caso di specie, l'oggetto del contendere riguarda la solidarietà passiva del coniuge e la questione, meramente procedurale, della sussistenza o meno della necessità della sospensione del giudizio.
All'epoca dei fatti, la dichiarazione dei redditi congiunta costituiva una facoltà, ai sensi dell'abrogato comma 1 dell'articolo 17 della legge 114/1977.
Una volta esercitata, per libera scelta degli interessati, tale facoltà deve considerarsi destinata a produrre tutte le conseguenze (vantaggiose ed, eventualmente, svantaggiose) che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi (prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17) per il pagamento dell'imposta e degli accessori iscritti a ruolo a nome del coniuge a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

Quanto detto non è in alcun modo esposto a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 24, commi 1 e 2, della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del coniuge dell'avviso di mora a lui notificato possa rendere definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti del coniuge separato.
Costui ha, infatti, la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria anche riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, in primo luogo, dell'avviso di accertamento (in tal senso, si veda anche Cassazione 15175/2006, 2021/2003 e 4863/2002).

Il ricorrente ha, inoltre, sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 Cpc, per la mancata sospensione del proprio procedimento in attesa della definizione dell'analoga controversia scaturente dal medesimo avviso di accertamento promossa nei confronti del coniuge, poiché, dalla definizione di quest'ultima, avrebbe potuto dipendere la decisione della propria controversia.
L'articolo 295 Cpc recita: "Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa". Pertanto, ad avviso del ricorrente, erroneamente non sarebbe stato sospeso il processo in attesa della definitiva risoluzione della controversia relativa alla pretesa dell'ufficio contro il coniuge.

La Corte ha però ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la parte che invochi la sospensione di un giudizio ex articolo 295 Cpc (norma applicabile anche in seno al procedimento tributario) ha l'onere di provare la pendenza di un'altra controversia e la sussistenza di un rapporto di "dipendenza" tra i due giudizi, senza che possa all'uopo invocarsi, nel processo tributario, l'esercizio, da parte delle competenti commissioni, delle facoltà istruttorie di cui all'articolo 7 del Dlgs 546/1992, trattandosi di poteri diretti a verificare esclusivamente le risultanze dell'istruttoria amministrativa, onde verificare l'esistenza dei vizi dedotti dal contribuente (cfr. Cassazione 7506/2001). Se la parte ricorrente non prova la pendenza di un'altra controversia in relazione alla quale invoca la sussistenza di rapporto di dipendenza, il giudice non può in alcun modo disporre la sospensione del giudizio.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/separati-ma-pur-sempre-solidali