Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Servizi di pulizia. Senza alloggio,
non beneficiano dell’esenzione Iva

Il rassetto di una casa di riposo è un lavoro “accessorio” e non può essere fatturato senza applicazione dell’imposta al pari delle prestazioni “proprie” di assistenza e dimora

kit pulizie
La pulizia di un ente pubblico che si occupa di gestione di residenze per anziani, se non fa parte di un più generale servizio di alloggio e cura, non gode dell’esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 21, Dpr 633/1972).
Questo è quanto statuito dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la recente sentenza n. 18/01/13 depositata il 7 marzo.
 
Nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società che svolgeva una serie di servizi (catering, pulizie, sanificazione, ristorazione, ecc.) a favore di soggetti pubblici e privati, è emerso che le prestazioni di pulizia svolte presso una residenza per anziani venivano fatturate in esenzione Iva, in base all’articolo 10, comma 1, n. 21, Dpr 633/1972, che recita: “Sono esenti dall’imposta: … 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi… case di riposo per anziani e simili… comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
 
L’ufficio aveva sostenuto che la prestazione di pulizia, solo se rientrante in un più ampio servizio alla persona caratterizzato dall’alloggio e dall’assistenza, poteva beneficiare dell’esenzione. Nel caso di specie, invece, poiché la società verificata si limitava a fornire un servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti dei degenti senza alcuna ulteriore prestazione diretta alla persona anziana, avrebbe dovuto fatturare applicando l’aliquota ordinaria. L’ufficio richiamava a proprio sostegno la risoluzione n. 278/E del 1995, nella quale si evidenziava che i servizi di pulizia o di gestione di cucine e mense, se non facenti parte di una generale gestione della casa di riposo che includa l’alloggio e la cura, “non sono in ogni caso riconducibili alla previsione oggettiva di cui al richiamato n. 21 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972”.
 
La difesa del contribuente si è basata sull’interpretazione dell’ultima parte della richiamata disposizione in cui viene accordata l’esenzione anche alle“altre prestazioni accessorie”. In particolare, la società precisava che, per le prestazioni di pulizia, venivano emesse due diverse fatture: per la pulizia dei reparti dei degenti la fattura era esente Iva, mentre per le pulizie riguardanti gli spazi comuni (ad esempio, i giardini) le fatture venivano emesse con l’applicazione dell’Iva ordinaria.
 
L’ufficio contestava la posizione della parte, affermando che per l’esenzione non è sufficiente che la prestazione sia eseguita nei confronti di persone disagiate, bensì è necessario che si tratti di prestazioni proprie della struttura, ovvero assistenza e cura.
In sede di controdeduzioni al ricorso, l’ufficio aggiungeva che le esenzioni Iva sono norme di carattere eccezionale poiché sono una deroga alla regola generale dell’assoggettamento a Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Le stesse, quindi, non possono applicarsi oltre i casi espressamente previsti.
 
Partendo da questo presupposto, l’ufficio richiamava a proprio sostegno la sentenza n. 11353/2001 nella quale il Supremo collegio aveva chiarito che “ai fini dell’esenzione Iva, ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l’alloggio fornito alle persone anziane….le altre prestazioni agli ospiti della casa, vengono definite prestazioni meramente accessorie, rispetto a quella, evidentemente l’unica ritenuta essenziale, dell’alloggio. Ai fini dell’esenzione Iva, per quanto concerne in particolare le case di riposo, occorre quindi fare riferimento …al contenuto della prestazione, che va ricercato nell’alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza”.
 
Alle medesime conclusioni, in relazione però alla somministrazione di alimenti in un ospedale, erano pervenuti i giudici con la sentenza n. 9256/2005, anch’essa citata dall’ufficio: “le prestazioni di vitto sono esenti Iva solo in quanto incluse in un più ampio rapporto avente ad oggetto prestazioni di ricovero e cura…resta escluso pertanto che la fattispecie in esame possa essere ricompresa sotto il disposto dell’art. 10…trattandosi di fornitura di vitto…non nell’ambito di un più ampio rapporto di cura e ricovero…”.
 
L’ufficio aveva inoltre richiamato la risoluzione n. 275/2007, nella quale era stato nuovamente chiarito che le “attività di governo della struttura come quelle di igiene e pulizia…non sono riconducibili tra le prestazioni socio-sanitarie effettuate direttamente a favore degli anziani…”.
 
I giudici di prime cure respingevano fermamente le doglianze della società ricorrente, affermando che “i servizi di pulizia delle stanze sono ontologicamente diversi dalle prestazioni di assistenza e ausilio materiale alla persona anziana. Essi, pertanto, non possono farsi rientrare nella previsione dell’art. 10, comma 1, n. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972…” (Commissione tributaria di primo grado di Trento, sentenza n. 63/5/2010).
 
La medesima fattispecie, per un diverso anno di imposta, veniva decisa da un’altra sezione della Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale, respingendo il ricorso della società, sottolineava quelle che devono essere le caratteristiche di una prestazione accessoria ai fini dell’estensione dell’esenzione prevista per l’operazione principale: “può dirsi che la nozione generalmente accettata è quella secondo cui «…affinché si delinei un rapporto di accessorietà tra due prestazioni…non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata. La prestazione accessoria deve formare un tutt’uno con l’operazione principale. Infine, sono considerate accessorie solo le prestazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale» (Risoluzione ministeriale n. 230/E del 15 luglio 2002)” (sentenza n. 1/02/2013 depositata l’8/01/2013).
 
La società proponeva appello contro la sentenza di primo grado e l’ufficio, ribadendo quanto era stato già in precedenza sostenuto, sottolineava che ragionando nei termini di controparte, si dovrebbe riconoscere l’esenzione a tutte le molteplici prestazioni astrattamente collegate agli alloggi e alle stanze in cui vengono ospitati gli anziani, come, ad esempio, le riparazioni idrauliche o elettriche, in ovvio contrasto con la logica fiscale sottesa all’esenzione.
 
Anche i giudici di secondo grado respingevano le eccezioni della parte, affermando innanzitutto che “trattandosi di esenzione, la norma ha carattere eccezionale ed è quindi di stretta interpretazione”. Inoltre, la prestazione accessoria che gode dell’esenzione deve essere “prestazione di strettissima complementarietà e strumentalità rispetto a quelle principali, che concernono l’assistenza personale a soggetti svantaggiati a vario titolo”.
 
In conclusione, poiché nel caso concreto “… la società appellante svolgeva servizi di mera pulizia della struttura, ontologicamente estranei a qualsiasi rapporto di assistenza personale con i ricoverati” senza occuparsi, quindi, anche della cura e assistenza degli anziani, il servizio di pulizia in sé considerato non poteva beneficiare dell’esenzione al pari della prestazione principale (alloggio, cura e assistenza alla persona).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/servizi-pulizia-senza-alloggio-non-beneficiano-dellesenzione-iva