Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Sì ad accise sugli oli utilizzati
per scopi non da trazione e termico

La questione esaminata dagli eurogiudici verte sull’interpretazione di due diverse direttive comunitarie del 2002 e del 2008 e sull’applicazione delle imposte relative all’utilizzo

olio lubrificante
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una controversia insorta tra l’Amministrazione finanziaria polacca e la società convenuta in giudizio e relativa all’assoggettamento ad accisa, in Polonia, degli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. Si tratta, inoltre, di una questione che dal punto di vista normativo verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa nonché dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 che abroga la direttiva 92/12/CEE.
 
Il procedimento principale
La società convenuta svolge un’attività che consiste nella vendita di oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. In particolare, la società effettua l’acquisto degli oli nell’ambito di transazioni intracomunitarie e successivamente importa gli stessi in Polonia. Ai fini di detta attività nell’aprile 2009, veniva presentata una domanda di interpretazione del diritto tributario polacco per chiarire se gli oli lubrificanti in oggetto siano o meno assoggettabili ad accisa. Per tutta risposta, l’amministrazione finanziaria polacca, si esprimeva in senso affermativo alla richiesta presentata. Ecco che allora veniva presentato ricorso e il Tribunale amministrativo adito dichiarava che i predetti oli non dovevano essere assoggettati al regime di accisa armonizzata comunitario ne tanto meno al regime fiscale nazionale. Nel conseguente ricorso per cassazione alla Corte suprema amministrativa si sottolinea che, come già evinto nel corso di precedenti giudizi, gli oli lubrificanti in parola sono assimilabili a quelli di cui alla normativa armonizzata sulle accise a condizione che gli stessi non diano luogo a formalità dovute al passaggio di una frontiera. Tuttavia il  giudice nazionale, in considerazione che in Polonia non esiste un solo regime per l’acquisto dei suddetti oli e che, anche in caso di acquisto intracomunitario con previsione di una cauzione non è certo che si tratti delle cd. “formalità connesse al passaggio di frontiera” ha ritenuto ancora non risolta la questione interpretativa sollevata. Ecco pertanto che il giudice nazionale decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale di cui al procedimento C-349/13.
 
La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha posto la questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12 e dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 ai fini dell’applicazione delle accise, sotto forma di imposte simili a quelle di cui alle richiamate direttive, anche agli oli lubrificanti il cui impiego è però diverso dall’uso  come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.
 
Sulla questione pregiudiziale
L’analisi degli eurogiudici si fonda su tre aspetti quali il prelievo di un’imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell’accisa armonizzata su prodotti non soggetti al medesimo regime, sul divieto di formalità connesse all’attraversamento delle frontiere e sul rispetto dell’articolo 110 del TFUE. Quanto al primo aspetto la conclusione a cui si giunge è che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 non è di ostacolo al fatto che gli Stati membri possano applicare a prodotti diversi e non rientranti nell’ambito del regime dell’accisa armonizzata, una imposta disciplinata da norme identiche a quelle del suddetto regime. Sul secondo aspetto, poi, gli obblighi di cui all’articolo 78, paragrafo 1, della legge sui diritti di accisa, che prevede la costituzione di una garanzia del pagamento dell’accisa ai fini dell’importazione, costituiscono un mero fatto generatore dell’accisa e non possono essere considerate come le dibattute formalità connesse. Con riguardo al rispetto dell’articolo 110 TFUE, ribadiscono gli eurogiudici, si ha violazione dello stesso quando i tributi gravanti sul prodotto importato, rispetto all’analogo prodotto nazionale, siano calcolati secondo criteri e modalità diverse con la conseguenza di un diverso trattamento fiscale. Nella fattispecie oggetto della controversia, però, il carattere di maggior brevità del termine di pagamento dell’accisa, del regime armonizzato, non sembra incidere sul carattere discriminatorio di una normativa come quella in causa nel procedimento principale.
 
La pronuncia
I giudici, alla luce della normativa di riferimento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, nonché dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 che abroga la direttiva 92/12/CEE, si sono pronunciati nel senso che le stesse non ostano al fatto che oli lubrificanti per fini diversi dall’uso come carburante per motore o combustibile da riscaldamento, siano assoggettati a una imposta analoga al regime dell’accisa armonizzata, di cui alle direttive 12 e 118, nel caso in cui il fatto generatore d’imposta non derivi da formalità legate al passaggio delle frontiere negli scambi intracomunitari.

 
Data della sentenza
12 febbraio 2015  
Numero della causa
C-349/2013
Nome delle parti
  • Minister Finansów
contro
  • Oil Trading Poland Spa
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/si-ad-accise-sugli-oli-utilizzati-scopi-non-trazione-e-termico