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Giurisprudenza

Sì alla tassa no alla esenzione
sul bollo ambientale per le auto

Le questioni pregiudiziali, sottoposte all’attenzione degli eurogiudici, vertono sull’interpretazione di una disposizione normativa del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

paperino in auto
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 110 TFUE chiamato in causa nell’ambito di una controversia pendente da un contribuente e l’Amministrazione finanziaria della Romania in merito al pagamento di una tassa imposta per l’immatricolazione di un veicolo usato e proveniente da altro Stato membro.
 
Il procedimento principale
A seguito dell’acquisto di un autoveicolo usato, inizialmente immatricolato in Germania, la parte ricorrente provvedeva al versamento del bollo ambientale per gli autoveicoli all’amministrazione finanziaria della Romania. Successivamente, ritenendo tale adempimento incompatibile con il diritto comunitario, in particolare con l’articolo 110 TFUE, veniva proposto ricorso al giudice di primo grado per la restituzione della somma versata a titolo di bollo ambientale per autoveicoli. Il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso presentato argomentando la compatibilità della normativa nazionale, e quindi del bollo ambientale, con la normativa comunitaria con il fatto che non vi sarebbe discriminazione dei prodotti importati rispetto a quelli nazionali, nuovi o usati che siano. La parte ricorrente, decideva di proporre impugnazione dinanzi al tribunale di Corte d’appello. Il giudice del rinvio, ritenendo che il problema della compatibilità con l’articolo 110 TFUE del bollo ambientale sia di duplice profilo decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali di cui alla fattispecie in esame.
 
Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali, esaminate congiuntamente, vertono sull’interpretazione dell’articolo 110 TFUE ovvero se lo stesso possa prevedere, da un lato, l’incompatibilità di una norma nazionale che istituisca una tassa sugli autoveicoli usati e importati da applicarsi al momento della loro prima immatricolazione e sugli autoveicoli già immatricolati al momento della prima trascrizione. Dall’altro, l’esenzione dalla medesima tassa per quei veicoli già immatricolati e per i quali sia già stata pagata una tassa anteriormente vigente e che non sia stata rimborsata, nella fattispecie in cui l’importo residuo di quest’ultima tassa, incorporato nel valore del veicolo, sia inferiore all’importo della nuova tassa dovuta.
 
Sulle questioni pregiudiziali
I togati europei sottolineano, preliminarmente, come il richiamato articolo 110 TFUE sia una norma posta a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri nelle normali condizioni di concorrenza con lo scopo di abbattere ogni forma di protezione che possa scaturire dall’applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. Con riferimento al caso di specie, la vendita di veicoli usati, per verificare se un regime fiscale, quale quello istitutivo del bollo ambientale sia foriero di una discriminazione contraria al diritto comunitario, occorre esaminare gli effetti della tassa sulla concorrenza tra veicoli usati nazionali con quelli importati nonché tenere conto degli effetti della neutralità dell’esenzione sui veicoli similari nazionali che beneficiano dell’esenzione in quanto già assoggettati alla tassa speciale.  Al riguardo, i giudici europei, hanno evidenziato come il bollo ambientale, rispetto alla suddetta tassa speciale, comporti un medesimo onere fiscale a prescindere dalla provenienza, nazionale o estera, dell’autoveicolo usato. Da questa osservazione gli stessi giudici hanno desunto la neutralità, sotto il profilo della concorrenza, del regime di tassazione di cui alla fattispecie principale del procedimento. Per quanto riguarda, invece, l’esenzione concessa ai veicoli nazionali usati e già immatricolati, la stessa Corte si è già espressa dichiarando che un regime impositivo, ai sensi del quale gli autoveicoli usati, assoggettati a tassazione incompatibile con il diritto dell’Unione, siano esentati da una nuova imposta, quale il bollo ambientale, non può ritenersi compatibile con l’articolo 110 TFUE. Al riguardo, infatti, l’importo della tassa riscossa, al momento dell’immatricolazione di un veicolo, viene incorporata nel valore del veicolo stesso. Ecco che allora se il valore commerciale, che comprende l’importo residuo della tassa, risulti superiore alla tassa di immatricolazione dovuta su un veicolo importato, nello stesso stato di usura, viene a configurarsi, appunto, una violazione del già richiamato articolo 110. 
 
La decisione finale
I giudici della nona sezione della Corte di giustizia europea, si sono pronunciati nel senso che l’articolo 110 TFUE non osta a una norma nazionale che istituisce una tassa sugli autoveicoli usati e importati applicata al momento della prima immatricolazione nonché sugli autoveicoli già immatricolati al momento della prima trascrizione. E’ incompatibile, invece, una normativa nazionale di esenzione dalla medesima tassa, come quella di cui alla fattispecie principale, per quei veicoli già immatricolati e per i quali sia già stata pagata una tassa anteriormente vigente e che non sia stata rimborsata, nel caso in cui l’importo residuo di quest’ultima tassa, incorporato nel valore del veicolo, sia inferiore all’importo della nuova tassa dovuta.

Data della sentenza
8 giugno 2016
Numero della causa
Causa C-586/14
Nome delle parti
  • Vasile Budișan
contro
  • Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj
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