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Giurisprudenza

Il sì all'accertamento in banca
non ha bisogno di motivazione

Il consenso allo svolgimento di questo tipo di indagini, infatti, rappresenta un atto di natura meramente preparatoria dell'attività istruttoria e non provvedimentale

immagine di forziere di banca aperto
L'autorizzazione all'accertamento bancario, imposta dall'articolo 32 del Dpr 600/73, non deve essere motivata, in quanto non rappresenta un atto impositivo soggetto a obbligo motivazionale a opera dell'articolo 3 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

La vicenda processuale di merito
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 18 marzo 2013, respingeva l'appello proposto dall'ufficio avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso presentato da un contribuente e relativo a un avviso di accertamento, ai fini Irpef, per l'anno 2002.
In particolare, i giudici del gravame ritenevano fondata e, quindi, assorbente, la preliminare doglianza di nullità dell'atto impositivo sollevata dalla parte, per l'omessa allegazione di copia del provvedimento autorizzativo all'acquisizione e utilizzo di dati bancari e finanziari. Tale mancanza non aveva permesso al contribuente di poter puntualmente individuare le ragioni poste alla base dell'attività istruttoria anche se, incidentalmente, poteva ritenersi soddisfatto il requisito motivazionale dell'atto autorizzatorio medesimo.

La Ctr precisava, inoltre, che la mancata produzione e conoscenza del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie causava un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, con conseguente nullità dello stesso per violazione dell'articolo 7 della legge 212/2000 ("Chiarezza e motivazione degli atti").
Tale ultimo assunto doveva prender spunto dal più generale principio di motivazione dei provvedimenti amministrativi come introdotto dalla legge 41/1990, applicabile, sempre secondo i giudici di secondo grado, anche all'atto autorizzativo di indagini bancarie.
Veniva aggiunto, altresì, che il provvedimento anzidetto possedeva requisiti tali da ricadere sulle posizioni giuridiche dei soggetti, a norma dell'articolo 12 della legge 212/2000, che disciplina i diritti e le garanzie riconosciuti ai contribuenti sottoposti a verifiche fiscali.
La mancata indicazione, in motivazione, da parte dell'ufficio, delle ragioni effettive che lo avevano condotto all'utilizzo del mezzo dell'indagine bancaria privava di concreta efficacia la successiva attività di verifica.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza d'appello.
Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione
La Cassazione ha emesso, a conclusione dell'iter processuale, l'ordinanza 15807 del 27 luglio 2015.
L'ufficio ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei seguenti articoli di legge:
  • 32, comma 1, nn. 2 e 7 (poteri degli uffici), 33 (accessi, ispezioni e verifiche) e 38 (accertamento sintetico) del Dpr 600/1973
  • 7 e 12 dello Statuto del contribuente, e 3 della legge 241/1990.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il provvedimento autorizzativo di indagini bancarie era stato puntualmente segnalato nell'avviso di accertamento e riprodotto al fine dell'autosufficienza in ricorso e che l'omessa allegazione dello stesso non ne rendeva necessaria la sua esibizione al contribuente.
Sempre secondo l'ufficio, i giudici del gravame avevano errato in ordine a una astratta necessità di motivazione dell'atto autorizzativo in quanto quest'ultimo ha, invece, natura meramente preparatoria dell'attività istruttoria e non provvedimentale.
Il controricorrente ha chiesto il rigetto della censura, così come formulata, in quanto infondata.

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate manifestamente fondato.
Infatti, i giudici di legittimità, in via preliminare, hanno evidenziato che la Ctr del Lazio non si è uniformata ai fondamenti più volte espressi, in materia, dalla Corte in base ai quali "…in tema di accertamento dell'IVA l'autorizzazione prescritta dall'art.51, secondo comma, n.7 del DPR n°633/1972 (nel testo applicabile "ratione temporis" risultante dalle modifiche introdotte dall'art.18, secondo comma, lett.c) e d) della Legge n°413/1991 ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione e, sempre, che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente" (cfr Cassazione, sentenza 16874/2009).

La Corte di legittimità ha concordato con quanto espresso dall'Amministrazione laddove è stato affermato che, in relazione all'accertamento delle imposte (nel caso di specie, Irpef, Iva e Irap), l'autorizzazione prodromica all'effettuazione delle indagini bancarie non deve essere munita di alcuna motivazione:
  • non solo per il motivo che le disposizioni normative regolanti la materia non impongono alcun obbligo al riguardo, a differenza di quanto, invece, espressamente previsto, ad esempio, in tema di accessi e perquisizioni domiciliari
  • ma anche perché l'autorizzazione medesima, nonostante il nomen iuris utilizzato, compie una funzione meramente organizzativa nell'ambito dei rapporti tra uffici e ha, pertanto, natura di atto preparatorio inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento non essendo, pertanto, qualificabile quale provvedimento o atto amministrativo in senso stretto, tipologie di atti, questi ultimi, per i quali è espressamente previsto l'obbligo di motivazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, della legge 41/1990, e 7 dello Statuto del contribuente (cfr Cassazione, pronunce 14026/2012 e 5849/2012).
Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di stabilire, anche con recenti pronunce (cfr sentenze 25770 e 25771 del 2014), che, affinché l'Erario possa legittimamente utilizzare i risultati derivanti dai controlli bancari svolti nei confronti di un contribuente, è essenziale che detti accertamenti siano stati previamente autorizzati, ma non anche che l'atto autorizzativo (la cui specifica illegittimità può essere fatta valere innanzi al giudice tributario solo qualora infici le risultanze fiscali del procedimento e, quindi, l'accertamento tributario) debba essere esibito al contribuente stesso (Cassazione, sentenze 10423/2007 e 16874/2009, confermate dalla sentenza della stessa Corte, 25317/2014, la quale richiama, altresì, le pronunce 28039/2013, 10675/2010 e 20420/2014).

Alla luce delle valutazioni di carattere giuridico espresse con la pronunzia de qua, la Cassazione ha, quindi, inteso superare, sul punto, le eccezioni difensive proposte dalla parte controricorrente, evidenziando, per un verso, l'errore nel quale è incorsa la Ctr per avere reputato decisiva, ai fini della declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, la mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie, tralasciando, per contro, di osservare sia la puntuale e incontestata esistenza dell'atto stesso che i princìpi appena ricordati.
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