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Giurisprudenza

Sì a Iva sui servizi degli avvocati
resi fuori dal gratuito patrocinio

È la conclusione a cui sono pervenuti i giudici comunitari al termine di una controversia che verte sull’interpretazione della direttiva 112 per l’annullamento di una legge nazionale

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La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità della direttiva 2006/112/CE nell’ambito di controversie contro il Belgio, per l’annullamento dell’articolo 60 della legge del 30 luglio 2013, con cui è stata posta fine all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per i servizi prestati dagli avvocati nell’esercizio della loro attività abituale.
 
Procedimento principale e questione pregiudiziale
Nell’ambito del procedimento principale, la Corte costituzionale belga è investita di una serie di ricorsi per l’annullamento dell’articolo 60 della legge del 30 luglio 2013. Si tratta di una disposizione che ha posto fine, con effetto al 1° gennaio 2014, all’esenzione Iva per le prestazioni di servizi degli avvocati, che il Belgio aveva mantenuto in vigore sul fondamento della disposizione transitoria dell’articolo 371 della direttiva 2006/112. L’aliquota legale dell’Iva per le prestazioni di servizi degli avvocati è pari, in Belgio, al 21%. Il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se l’assoggettamento delle prestazioni di servizi degli avvocati all’Iva e l’aumento dei costi per detti servizi che tale assoggettamento comporta siano compatibili con il diritto a un ricorso effettivo e, in particolare, con il diritto all’assistenza di un avvocato. A tal fine, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione principale ai giudici europei.
 
Il diritto a un ricorso effettivo
L’articolo 47 della Carta sancisce il diritto a un ricorso effettivo, che comprende, a termini del secondo comma di detto articolo, in particolare, la possibilità per ogni persona di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato. Il terzo comma del medesimo articolo garantisce il diritto a un ricorso effettivo con il riconoscimento del gratuito patrocinio a coloro che non dispongano di mezzi sufficienti.
 
Il principio di parità delle armi
Secondo giurisprudenza costante della Corte, il principio della parità delle armi, che è un corollario della stessa nozione di processo equo ed è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti, implica che tutte le parti devono poter agire in giudizio, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari.
 
La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se l’assoggettamento delle prestazioni di servizi degli avvocati all’Iva e l’aumento dei costi per detti servizi che tale assoggettamento comporta, siano compatibili con il diritto a un ricorso effettivo e, in particolare, con il diritto all’assistenza di un avvocato. Esso si domanda, inoltre, se la normativa controversa nel procedimento principale sia conforme al principio della parità delle armi, atteso che tale aumento dei costi colpisce unicamente gli individui non soggetti passivi che non beneficino del gratuito patrocinio, mentre gli individui con qualità di soggetto passivo hanno la possibilità di detrarre l’Iva assolta per dette prestazioni.
 
Sulla questione pregiudiziale
Dai riferimenti del giudice del rinvio, si evince come i dubbi espressi si appuntano soltanto sulla situazione degli individui non ammessi al beneficio del gratuito patrocinio in forza delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. Secondo le indicazioni fornite da detto giudice, gli individui che beneficino di detto aiuto non sono interessati dall’aumento delle spese di avvocato che potrebbe risultare dall’assoggettamento all’Iva dei servizi prestati dagli avvocati, dato che tali prestazioni di servizi sono prese a carico dallo Stato belga. Per contro, gli altri individui devono, in linea di principio, sopportare, in applicazione delle regole stabilite dal diritto nazionale, le spese di avvocato, Iva inclusa. Ecco che allora, tutto questo solleva, secondo il giudice del rinvio, interrogativi sulla compatibilità di un tale onere fiscale con il diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta. Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la tassazione di tali costi può essere messa in discussione alla luce del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta soltanto quando tali costi abbiano un carattere insormontabile. Ecco che allora, come ha rilevato, in particolare, il governo belga nelle osservazioni scritte, l’assoggettamento di tali servizi all’Iva al tasso del 21% non implica, nella medesima proporzione, un aumento degli oneri degli avvocati, atteso che, in quanto soggetti passivi, questi ultimi hanno il diritto di detrarre l’Iva che grava sull’acquisto di beni o di servizi nell’ambito dei servizi che essi stessi forniscono, conformemente all’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112.  Pertanto, nessuna correlazione stretta, o addirittura meccanica, può essere stabilita tra l’assoggettamento all’Iva dei servizi prestati dagli avvocati e un aumento dei prezzi di tali servizi. In tali circostanze, il fatto che l’assoggettamento in questione possa eventualmente comportare un aumento di tali costi non vale a rimettere in discussione, alla luce del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta, un tale assoggettamento.
 
Il giudizio della Corte
I giudici della quarta sezione della Corte di Giustizia europea si sono pronunciati nel senso che,  dall’esame dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ed alla luce del diritto a un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi, sanciti all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità di tali disposizioni nella parte in cui esse assoggettano all’imposta sul valore aggiunto i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale.
 
 
Data della sentenza
28 luglio 2016
Numero della causa
Causa C‑543/14
Nome delle parti
  • Ordre des barreaux francophones et germanophone e altri,
  • Jimmy Tessens e altri,
  • Orde van Vlaamse Balies,
  • Ordre des avocats du barreau d’Arlon e altri
contro
  • Conseil des ministres,
con l’intervento di:
  • Association Syndicale des Magistrats ASBL
  • Conseil des barreaux européens
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