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Giurisprudenza

Il sindaco mette il difensore in panchina

In assenza di diversa disposizione statutaria, spetta al primo cittadino il potere di conferire, ed eventualmente revocare, la procura alle liti al legale

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Il fatto
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, una Srl impugnò gli avvisi di accertamento con cui il Comune chiedeva il pagamento dell'Ici, eccependo il diritto all'esenzione da tale imposta.
La Commissione tributaria adita accolse i ricorsi riuniti, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che alla ricorrente società spettasse l'esenzione dall'imposta.
Il Comune propose appello, sostenendo che la società non aveva dimostrato l'esistenza dei presupposti per l'esenzione dall'Ici.
La società presentò, allora, appello incidentale, chiedendo che fosse dichiarato nullo l'appello del Comune, non essendo il sindaco legittimato a proporlo, sia perché l'autorizzazione concessagli dalla Giunta comunale era limitata a "resistere" e non ad "agire" in giudizio, sia perché egli aveva nominato un difensore diverso da quello indicato dalla Giunta medesima nel giudizio di primo grado.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello incidentale, dichiarando inammissibile il gravame proposto dal Comune.
In particolare, i giudici di appello ritennero che il sindaco, in virtù della delibera della Giunta esibita in giudizio, doveva bensì ritenersi autorizzato a "resistere" davanti alla Commissione provinciale e anche a proporre eventuale appello, ricorrendone i presupposti, ma non poteva nominare, in tale evenienza, un diverso difensore.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

La sentenza
Tanto premesso, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune, affermando che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, e, in particolare, gli articoli 6, 50 e 107 del medesimo decreto legislativo, cui gli statuti e i regolamenti comunali devono uniformarsi in subiecta materia, conferiscono in generale al sindaco e non ad altri soggetti, la rappresentanza in giudizio del Comune.
Tale rappresentanza è conferita al Sindaco "anche senza necessità di preventiva autorizzazione da parte della giunta municipale, se lo statuto comunale oppure i regolamenti municipali, nei limiti in cui il primo vi faccia espresso rinvio, non affidino diversamente detta rappresentanza, ovvero non prevedano un' apposita autorizzazione".

In ogni caso, prosegue la Corte, la concessione dell'autorizzazione ad agire e a resistere in giudizio, allorché sia prevista e non sia limitata espressamente al processo di primo grado, abilita il sindaco anche a proporre appello in caso di sentenza sfavorevole nei confronti del Comune; essendo necessaria una distinta autorizzazione solo per ricorrere o resistere in cassazione (cfr Cassazione n. 528671998; Cassazione n. 2955/1996; Cassazione n. 8924/1998; Cassazione n. 14220/2004).

Peraltro, posto che nella specie non risultava l'esistenza di una norma dello statuto comunale che attribuisse alla Giunta, oltre al potere autorizzativo, anche quello di nomina del legale rappresentante dell'ente, i giudici di legittimità hanno chiarito che compete esclusivamente al sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, il potere di conferire al difensore del Comune la procura alle liti, potere che comprende anche quello di revocare la procura al precedente difensore dell'ente e di conferirla ad altro professionista.

Pertanto, sulla base di quanto precede, si evince che quando la Giunta comunale concede l'autorizzazione al sindaco ad agire e a resistere in giudizio (allorché tale autorizzazione debba ritenersi necessaria, in quanto espressamente prevista dallo statuto comunale oppure dai regolamenti municipali), tocca sempre allo stesso sindaco conferire la necessaria procura al difensore, fermo restando il suo potere di nominare altro difensore per il processo di appello (Cassazione, sezioni unite, nn. 17550/2002, 186/2001).

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