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Giurisprudenza

Snc in liquidazione: cancellazione
non equivale a dire estinzione

Legittima la notifica dell’accertamento a chi rappresenta la società, permanendo in capo a costui, per i rapporti non definiti, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale

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La pronuncia 27189/2014 della Corte di cassazione pare porsi in contrasto con la sua più recente giurisprudenza, in quanto, con la sentenza 6 giugno 2012, n. 9110, si era affermato che dopo la cancellazione dal registro delle imprese – anche – di una società di persone, sono venuti meno il soggetto giuridico societario e la legittimazione (sostanziale e processuale) dei suoi organi rappresentativi, ossia i suoi amministratori o i liquidatori se nominati.
Da ciò viene desunto l’effetto dell’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società, perché la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, pur in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, si è trasmessa automaticamente ai soci, poiché l'estinzione ha determinato la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione.
 
Tale orientamento giurisprudenziale si è realizzato in riferimento alla disciplina civilistica successiva all’entrata in vigore del Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, il cui articolo 4 ha modificato l’articolo 2495 del codice civile, ove ora si dispone, al primo comma, l’efficacia costitutiva della cancellazione delle società dal registro delle imprese, essendosi al primo periodo previsto, che ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
 
L’opinione contraria all’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese è giustificata dalla pronuncia in commento per la persistenza di rapporti giuridici o di contestazioni giudiziali (o meno) ancora pendenti, come statuito dalle richiamate pronunce della Cassazione 20 ottobre 2008, n. 25472, 8 luglio 2004, n. 12553 e 15 gennaio 2007, n. 646, ma in riferimento a estinzioni di società precedenti l’entrata in vigore del citato Dlgs n. 6, attribuendo a tali eventi la funzione di mera pubblicità (sul punto, vedasi la pronuncia 23 marzo 2006, n. 6508).
La tesi di fondo della sentenza in commento è che l'articolo 2272 cc (applicabile alle società di persone giusto l'articolo 2308 cc), seppure al n. 4 dispone che la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, comporta che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, pur concernendo un elemento necessario del contratto di società e un tempo, non ne determina l'estinzione, ma unicamente lo scioglimento.
Infatti – a opinione della sentenza in nota – attraverso il procedimento di liquidazione, l'articolo 2274 cc - pel quale “Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione” -, solo dopo che i liquidatori abbiano liquidato il patrimonio, adempiuto i debiti sociali e ripartito l'eventuale residuo attivo tra i soci in base al bilancio finale di liquidazione depositato presso il registro delle imprese e questo sia divenuto definitivo per difetto di opposizione da parte dei soci, potrà essere chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese.
 
Sulla retroattività della novella del 2003 alle estinzioni societarie verificatesi anteriormente al 1° gennaio 2004 si veda l’orientamento della Corte di legittimità - da ritenere oramai consolidato - espresso nelle sentenze a sezioni unite 12 marzo 2013, n. 6070, 12 marzo 2013, n. 6071 e 12 marzo 2013, n. 6072. Infatti, venne statuito che, con la cancellazione dal registro delle imprese, per le società di capitali e di persone si determina l'estinzione delle stesse con effetto retroattivo anche per le società cancellate prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 6/2003, producendosi gli effetti dell'estinzione a far data dall'entrata in vigore della novella.
Da ciò la conseguenza che, dal 1° gennaio 2004, la cancellazione-estinzione delle società non soltanto per le società di capitali, ma anche per quelle di persone, ha come effetto l'estinzione del giudizio per il venir meno della legittimazione attiva (e passiva) della società a promuovere o a resistere all'impugnazione dell’Amministrazione finanziaria, essendo già all'epoca la compagine sociale da considerare soggetto estinto.
 
In tal modo, la sentenza della Cassazione in commento non si pone in contrasto con la pronuncia delle sezioni unite – richiamata dalla decisione in nota – 22 febbraio 2010, n. 4060, che hanno confermato che la modifica dell'articolo 2495, per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante che la prescrizione normativa indichi solamente quelle di capitali e quelle cooperative.
Infatti, per i Supremi giudici nella loro più autorevole composizione, tale modifica è irretroattiva per le società di persone, non potendo trovare applicazione per le cancellazioni intervenute anteriormente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato Dlgs n. 6/2003.
 
Sotto il profilo processuale, la pronuncia in rassegna pare porsi, invece, in contrasto con l’appena precedente decisione del Supremo collegio 5 novembre 2014, n. 23574, secondo cui se l'estinzione della società – in quanto cancellata dal registro – intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e seguenti cpc, con eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'articolo 110 cpc.
Da ciò, l’effetto che, qualora tale evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci.
 
In posizione intermedia si pone la sentenza della Corte regolatrice del diritto 6 novembre 2013, n. 24955 che, dopo aver ribadito che con la cancellazione dal Registro delle imprese per le società di capitali e di persone si determina l'estinzione delle stesse con effetto retroattivo anche per quelle cancellate prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 6/2003, producendosi gli effetti dell'estinzione a far data dalla sua entrata in vigore, ha ritenuto che il giudizio iniziato da un solo socio dovesse essere integrato dagli altri, con rinvio al giudice di merito.
 
A tale quadro ermeneutico si aggiunga la pronuncia di legittimità 5 dicembre 2012, n. 21773, ove venne ben evidenziato come nei processi in corso nei confronti di società di persone – anche se non interrotti dalla dichiarazione di avvenuta cancellazione da parte del procuratore – la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce ai soci, ai sensi dell’articolo 110 cpc, pur se non siano stati partecipi ai precedenti gradi di giudizio. In tale occasione, si trattava di un giudizio chiuso – qual è quello innanzi la Corte di cassazione e, perciò, refrattario alle modifiche intervenute successivamente all’instaurazione del terzo grado di giudizio – e i Supremi giudici avevano, comunque, desunto che il principio di trasparenza fiscale tra società personali e loro soci, fissato dall’articolo 5 del Tuir, esclude alcuna rilevanza alla mancata riscossione da parte dei soci delle somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione (nel senso dell’impermeabilità del giudizio di Cassazione all’estinzione della società di capitali o di persone si veda la successiva sentenza della Suprema corte 11 dicembre 2012, n. 22606, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione esclude l’estinzione della lite nel giudizio di cassazione).
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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