L’articolo 60, lettera c), del Dpr 600/1973, stabilisce che la notificazione degli avvisi di accertamento va effettuata nel comune costituente domicilio fiscale del destinatario, individuato in base ai criteri dettati, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dall'articolo 58, terzo comma, del medesimo Dpr 600/73. Ne consegue che, in caso di impossibilità di eseguire la stessa presso la sede legale di una società, l'applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall'articolo 145, terzo comma, del codice di procedura civile, non può sottrarsi alla suddetta regola generale ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale della società. Questo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 3618 del 20 febbraio 2006.
Il fatto
Una Srl proponeva ricorso, respinto dalla Commissione tributaria provinciale, avverso l’avviso di liquidazione notificatole per Invim straordinaria relativa a un immobile di sua proprietà.
I giudici di secondo grado accoglievano, invece, l’appello, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, rilevando, in particolare, l’invalidità della notificazione del pregresso avviso di accertamento (l’accertamento prodromico all’impugnato avviso di liquidazione), in quanto, rivelatasi impossibile presso la sede della società, la notifica era stata direttamente eseguita con le modalità scaturenti dalla previsione del combinato disposto dagli articoli 140, c.p.c., e 60 del Dpr 600/73, e non precedentemente tentata presso il domicilio del legale rappresentante della società destinataria dell’atto, come prescritto dall’articolo 145, comma 3, c.p.c.
Avverso tale decisione, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 60, Dpr 600/73, e 138, 139, 140 e 145 c.p.c., nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
In particolare, l’ufficio ha sostenuto che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge occorre notificare al contribuente-società commerciale, va eseguita, nell’impossibilità di effettuarla presso la sede della società medesima, nelle forme di cui al combinato disposto dagli articoli 140, c.p.c., e 60 del Dpr 600/73, senza possibilità alcuna di ricorrere all’applicazione del criterio prescritto dall’articolo 145, comma 3, c.p.c., sussidiario al sistema delle notificazioni alle persone giuridiche.
La sentenza
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’ufficio.
Al fine di inquadrare correttamente la questione affrontata dalla Suprema corte, è opportuno premettere che l’articolo 60 del Dpr 600/73, nello stabilire che la “notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c.”, fissa, alle lettere c) ed e), la regola per cui tale notificazione deve essere eseguita nel comune costituente il domicilio fiscale del destinatario e che, in caso di irreperibilità nell’ambito di questo, vanno seguite le formalità previste dall'articolo 140 del codice di procedura penale.
Tale domicilio fiscale, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, va individuato, a norma dell’articolo 58, comma 3, del Dpr 600/73, nel comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza e in via gradata, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazione, ovvero nella sede in cui è esercitata l’attività prevalente; pertanto, in tali luoghi deve necessariamente avvenire la notificazione.
Deve essere aggiunto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 140, c.p.c., richiamato dal citato articolo 60, nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente o rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte delle persone a ciò autorizzate dalla legge, il messo notificatore deposita la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Quando, invece, nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, ai sensi della lettera e) del primo comma dell'articolo 60 del Dpr 600/73, l’avviso del deposito si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
In quest'ultima ipotesi, non è previsto, pertanto, l'obbligo di dare al destinatario comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento della predetta affissione dell'avviso di deposito.
Il codice di procedura civile prevede, invece, al comma 3 dell’articolo 145, concernente la notificazione alle persone giuridiche, che “se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141”.
Tanto precisato, i giudici di legittimità, con riferimento alla fattispecie in esame (uniformandosi all’indirizzo rilevabile nelle sentenze della Cassazione n. 6609/2002, n. 3558/2002, n. 2620/2000 e n. 3140/1998), hanno affermato che “il coordinamento della disciplina di cui all’articolo 60 del DPR 600/1973 con quella di cui all’articolo 145 c.p.c., comporta necessariamente che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede di una società commerciale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta previsto dall’articolo 145, comma 3, c.p.c., deve ritenersi suscettibile di applicazione solo condizionatamente alla circostanza che tale persona fisica, oltre a essere identificata nell’atto, risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente”.
Secondo la Corte, quindi, l’applicazione del criterio sussidiario previsto dall'articolo 145 c.p.c., non può sottrarsi alla disciplina prevista dal citato articolo 58, comma 3, del Dpr 600/73, e, di conseguenza, posto che, nella specie, il rappresentante risiedeva in un comune diverso da quello di domicilio fiscale dell’ente, deve ritenersi legittima la notifica eseguita dall’ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 140, c.p.c., e 60, lettera e), del Dpr 600/73, ovvero presso il domicilio fiscale della società.