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Giurisprudenza

Socio accomandante sanzionabile
per l'infedele dichiarazione della Ss

È colpevole di omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari e consultazione della contabilità nonché del diritto a ottenere il rendiconto dell'attività

immagine di una donna che controlla un bilancio
È legittima la sanzione per infedele dichiarazione irrogata al socio accomandante per il maggior reddito derivante dall'accertamento sulla società. È in colpa il socio, ancorché non amministratore, che viola l'obbligo di vigilanza delle attività sociali.
Questo, il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20099 del 30 luglio 2018.

La vicenda processuale
L'ufficio, a rettifica del reddito dichiarato da una società in accomandita semplice, notifica più avvisi di accertamento anche alla socia accomandante, volti al recupero del maggiore reddito imputato per trasparenza ai singoli soci, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative.

La socia accomandante, in particolare, con ricorso presentato davanti il giudice tributario, eccepisce la non debenza delle sanzioni amministrative per difetto dell'elemento soggettivo.

Il giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ritiene illegittima l'irrogazione alla contribuente della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione dell'ente commerciale, per la sua estraneità alla gestione sociale, in quanto socia accomandante e, quindi, per l'insussistenza dei requisiti soggettivi (dolo o colpa) dell'illecito.

Ricorre in Cassazione l'Agenzia delle entrate eccependo, per quanto di interesse, il vizio di violazione di legge, laddove la Ctr ha illegittimamente escluso, nei confronti della socia accomandante, l'applicazione della sanzione amministrativa per l'infedele dichiarazione dei redditi della società, per difetto dell'elemento psicologico.

La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte accoglie il ricorso del Fisco, aderendo al consolidato orientamento di legittimità, in base al quale il maggior reddito risultante dalla rettifica compiuta nei confronti della società di persone, imputato al socio ai fini dell'Irpef, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, comporta altresì l'applicazione, al socio, della sanzione per infedele dichiarazione, in quanto ai soci delle società di persone è consentito il controllo della gestione sociale.

Osservazioni
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla debenza della sanzione per infedele dichiarazione della società di persone, da parte del socio non amministratore, aderisce all'orientamento di legittimità, consolidatosi sul punto (ex plurimis si vedano Cassazione nn. 9637/2017 e 16116/2017).
Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone e imputato al socio per trasparenza ai fini dell'Irpef (ai sensi dell'articolo 5 del Tuir), in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'articolo 46 del Dpr 600/1973.

Tra i requisiti soggettivi di colpevolezza, invero, il Dlgs 472/1997 richiede non solo il dolo, ma altresì la colpa. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, recita testualmente la norma, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non è necessaria, pertanto, la volontarietà della violazione sanzionata, essendo sufficiente un comportamento colposo.
Il Dlgs 472/1997 in materia di sanzioni amministrative, così, mutua dal codice penale il principio della personalità che consiste nella riferibilità alla persona fisica delle conseguenze giuridiche della trasgressione compiuta. Tuttavia, per far scattare la responsabilità, è necessario che la violazione sia stata commessa quanto meno con colpa.
Quest'ultima sussiste ogni qualvolta le violazioni siano conseguenza: di insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale (negligenza); di atteggiamenti o decisioni avventate, assunte cioè senza le necessarie cautele per l'adempimento degli obblighi (imprudenza); di una insufficiente conoscenza degli obblighi stessi, che si possa però far risalire a un difetto di diligenza (imperizia).

Nella specie, la colpa del socio non amministratore consiste nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonché del diritto a ottenere il rendiconto dell'attività sociale. Mentre il socio amministratore è in colpa nell'ipotesi di omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell'attività sociale.
La socia accomandante, pertanto, ancorché non amministratrice, risponde per colpa delle violazioni sanzionate, per non aver vigilato sulle attività sociali.
 
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