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Giurisprudenza

Il socio che lascia la compagine è tranquillo solo se lo dice al fisco

Impossibile riconoscere un indennizzo a chi avrebbe potuto evitare problemi usando l'ordinaria diligenza

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Comunicare con il fisco conviene sempre. È infatti obbligato a pagare imposte, interessi e sanzioni l'ex socio di una società di fatto che non ha comunicato all'Amministrazione finanziaria la propria fuoriuscita dalla compagine. Né gli è consentito rivalersi sulla società che, per errore, lo ha inserito nella dichiarazione dei redditi dell'ente anche dopo il suo allontanamento.
Questo principio è stato espresso dalla Cassazione che, con la sentenza n. 11548 del 19 maggio, ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un agente di assicurazioni nei confronti del suo ex socio. Non è infatti possibile riconoscere un indennizzo a chi avrebbe potuto evitare problemi usando l'ordinaria diligenza.

Il caso
La Corte d'appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'ex socio X contro il socio Y per l'erronea comunicazione al fisco di redditi percepiti per la partecipazione dell'attore alla società di fatto con il convenuto.

La Ctr considerava pacifica la questione che i due erano stati soci di una società di fatto avente a oggetto la gestione di un'agenzia di assicurazioni con quote rispettive del 55% e del 45 per cento.
La società si era poi sciolta e il socio X aveva cessato di lavorare nell'agenzia, il socio Y, invece, aveva continuato il lavoro di agente per tutto l'anno con un nuovo socio. Y, nel presentare la propria dichiarazione dei redditi, non faceva menzione che la società con X era cessata e dichiarava di avere incassato a titolo di provvigioni una somma, corrispondente al suo 55% di partecipazione.

L'Amministrazione finanziaria, non potendo sapere in alcuno modo che X aveva cessato la propria attività, riteneva, dunque, infedele la dichiarazione di quest'ultimo, che aveva dichiarato un reddito ben più basso, dal momento che non vi aveva incluso il suo 45% di utili. Riteneva, cioè, che l'ex socio avesse percepito la somma corrispondente alla sua quota di società e, conseguentemente, provvedeva a correggere la denuncia dei redditi e a irrogare le sanzioni.

A parere dei giudici di secondo grado, non vi era nessun rapporto causale tra il comportamento di Y e l'accertamento fiscale nei confronti dell'attore perchè l'Amministrazione finanziaria agisce autonomamente sulla base delle conoscenze che ha. Pertanto, era onere di X comunicare, al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi, che aveva cessato il lavoro di agente di assicurazioni, così come era onere del predetto impugnare nelle sedi proprie l'asserito erroneo accertamento del fisco, mentre il comportamento di Y era del tutto irrilevante per i rapporti tra X e il fisco stesso.

Il ricorso per cassazione
Contro la sentenza della Corte d'appello, l'ex socio proponeva ricorso per cassazione, lamentando di aver subito un danno in quanto, dopo la sua uscita dalla società, l'altro partecipante aveva presentato la dichiarazione dei redditi dell'ente inserendolo ancora tra i soggetti che ne facevano parte.

Il ricorrente denunciava violazione degli articoli 2043, 2260 e 1710 del codice civile in relazione agli articoli 39 e 3 del Dpr 600/73.
Deduceva che, ai sensi dell'articolo 39, l'ufficio procede alla rettifica dei redditi delle persone fisiche se l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e relativi allegati risulta in modo certo e diretto dalle dichiarazioni di altri soggetti previsti dagli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.

Nella fattispecie, risultava pacificamente dalla motivazione dell'avviso di accertamento notificato a X che la ragione della ripresa fiscale dipendeva dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla società tramite Y. Dichiarazione dei redditi della società nella quale Y non solo aveva omesso di precisare che X non era stato socio durante l'intero esercizio fiscale ma, addirittura, aveva dichiarato di aver erogato allo stesso X la somma pari al 45% degli utili societari per l'intero esercizio.

La decisione della Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato.
È vero che ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 597/1973, contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'ipotesi che, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo, si sia verificato il mutamento della composizione della compagine con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio (cfr Cassazione, sentenze 8423/1994 e 19238/2003).

È anche vero che l'articolo 39 del Dpr 600/1973, alla lettera c), dispone che, per i redditi d'impresa delle persone fisiche, l'ufficio procede alla rettifica, tra l'altro, "se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto (...) dalle dichiarazioni di altri soggetti previsti negli artt. 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio".
Secondo la Corte, però, non esiste alcun rapporto causale che giustifichi il risarcimento tra il comportamento dell'ex socio e l'accertamento fiscale, dal momento che era onere del socio uscente comunicare al fisco, al momento della sua dichiarazione dei redditi, che aveva cessato il lavoro di agente di assicurazioni presso la società. Ciò conformemente al principio per il quale "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza" (articolo 1227, comma 2, codice civile).
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