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Giurisprudenza

Il socio può sapere della rettifica alla società

Avendo facoltà di consultazione, è legittimo l'avviso di accertamento che rinvia a quello della Sas

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L'ufficio notificava al contribuente - socio accomandante al 60 per cento di una Sas - un avviso di accertamento, con il quale accertava maggiori redditi di partecipazione; tale rettifica traeva origine da un precedente avviso di accertamento notificato alla società e dalla stessa impugnato con ricorso poi dichiarato inammissibile.
Il contribuente presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento, che veniva annullato per difetto di motivazione dalla Commissione tributaria provinciale.
L'ufficio interponeva appello, ma anche la Commissione tributaria regionale dichiarava nullo l'atto in quanto motivato per relationem a quello notificato alla società che, a sua volta, faceva rinvio a un processo verbale redatto dalla Guardia di finanza nei confronti della citata Sas.
Più specificatamente, la Ctr rigettava il gravame affermando che, pur essendo in linea di principio ammissibile una motivazione per relationem, non altrettanto poteva dirsi nel caso di specie, atteso che dalla motivazione dell'accertamento si evinceva che il richiamo ai precedenti atti era stato "effettuato a catena con clausola di stile".
L'ufficio ricorre per cassazione, deducendo che i giudici avrebbero dovuto concludere per l'inesistenza dell'asserito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
La Corte di cassazione, con la sentenza in rassegna (n. 4769 depositata il 3/3/2006), ha accolto il ricorso presentato dall'ufficio.

Al riguardo, è opportuno precisare, preliminarmente, che secondo il principio della "trasparenza" sancito dall'articolo 5 del Tuir, "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili". Ne discende, quindi, che il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di società di persone, oltre a costituire, ai fini Irpef, reddito proprio del contribuente, è a lui imputato sulla base della presunzione di una effettiva percezione.
Pertanto, in caso di rettifica del reddito della società da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ricollegano alla citata presunzione di effettiva percezione sia la volontarietà della condotta del socio, consistente nel non avere incluso nella propria dichiarazione anche il reddito derivatogli dalla partecipazione agli utili occultati dalla società, sia l'applicabilità della sanzione per infedeltà della dichiarazione stessa (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 125/1993).

Ciò premesso, i giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che, poiché la fattispecie in esame rientrava nel sistema precedente alla modifica introdotta dall'articolo 1 del Dlgs n. 32/2001 all'articolo 42 del Dpr 600/73, il requisito motivazionale dell' avviso di accertamento, notificato al socio, poteva ritenersi soddisfatto "anche mediante il riferimento ad ulteriori documenti conosciuti o conoscibili dal contribuente" (Cassazione n. 1034/2002).
A tal proposito, è opportuno evidenziare che, a seguito delle suddette modifiche apportate all'articolo 42 del Dpr 600/73 nella parte in cui dispone che "...se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale", ci si è soffermati sul concetto di "effettiva conoscenza" dell'atto richiamato per relationem; con la conseguenza che l'obbligo di motivazione può ritenersi correttamente assolto anche qualora l'avviso di accertamento faccia riferimento a documenti allegati o comunicati al contribuente, ovvero per altro verso da lui conosciuti.

Tanto precisato, nella motivazione della sentenza in rassegna, i giudici di legittimità hanno affermato, richiamando l'orientamento espresso in precedenti pronunce della Corte suprema, che, nella fattispecie in esame, doveva riconoscersi la regolarità dell'avviso di accertamento motivato per relationem a quello notificato alla società (che, a sua volta, rinviava al processo verbale redatto dalla Guardia di finanza redatto nei confronti della Sas), considerato che il ricorrente era in grado di prendere visione della documentazione in possesso della società, avvalendosi dei suoi poteri di controllo e di consultazione (cfr. Cassazione n. 7149/2001, n. 6330/2002, n. 8407/2002).

In buona sostanza, la sentenza in esame, uniformandosi all'indirizzo espresso nella pronuncia n. 8407 del 13/6/2002, ha ritenuto che il rinvio per relationem della rettifica dei redditi del socio a quella notificata alla società soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell'articolo 2261 del Codice civile, il medesimo ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione.

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