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Giurisprudenza

Il solito vizio del contribuente

Gli è precluso il potere di eccepire la nullità della notifica di un atto impositivo se mostra, con l’istanza di adesione, di aver avuto piena conoscenza dello stesso

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 12708 del 26 maggio 2006 – deve escludersi l’ipotesi di nullità della notifica di un atto impositivo se il contribuente mostra di avere avuto una piena e compiuta conoscenza dell’atto che si assume viziato.
Quindi, secondo il giudice di legittimità, nell’ipotesi di presentazione di istanza di accertamento con adesione il contribuente sana l’eventuale vizio di notifica dell’atto successivamente impugnato.

Il caso sottoposto alla Corte
Con ricorso avverso un avviso di accertamento, una società aveva eccepito la nullità dell’atto impositivo per violazione delle norme che sovrintendono alla notifica alle persone giuridiche (articolo 145 c.p.c.).
La Commissione tributaria di Viterbo, con sentenza n. 178/01/00, dichiarò inammissibile l’impugnazione per tardività dell’atto introduttivo del giudizio.
Tale provvedimento giurisdizionale, venne impugnato presso la Commissione tributaria regionale del Lazio.
Con sentenza n. 14/04/02, il giudice di appello accolse l’impugnazione di parte e, per gli effetti, ritenne nullo l’avviso di accertamento.
In particolare, i giudici di appello valutarono tempestiva l’impugnazione in primo grado per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex articolo 6 del Dlgs n. 218/97 e, per converso, illegittimo l’avviso di accertamento per nullità della notifica.

La sentenza
Con la sentenza in rassegna, la Corte di cassazione ha avuto occasione di ripronunciarsi in ordine all’applicazione dell’istituto della sanatoria della nullità degli atti impositivi per effetto del raggiungimento dello scopo (articolo 156 c.p.c.).
In particolare, la pronuncia in questione, pur innestandosi nel solco interpretativo tracciato dalla Suprema corte con la sentenza n. 19854/2004 delle Sezioni unite, presenta innegabili profili di novità che meritano di essere segnalati.
E invero, già con la citata sentenza n. 19854/2004, la Cassazione a Sezioni unite affermò, in punto di puro diritto, l’applicazione agli atti impositivi del disposto dell’articolo 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che “non può essere pronunciata nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo”.
In buona sostanza, le Sezioni unite affermarono il principio secondo il quale “… l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell’atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, se il contribuente mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento”.

Ebbene, con la sentenza n. 12708/06, partendo proprio dal principio affermato dalle Sezioni unite, la Corte ha esplicitato la locuzione di “raggiungimento dello scopo” ritenendo di poter rispondere positivamente alla questione relativa a “… se il difetto di notificazione di un avviso di accertamento tributario, il quale sia stato sanato per il raggiungimento dello scopo dimostrato dalla proposizione di un’istanza di concordato con adesione, precluda al contribuente l’esercizio del potere di eccepire il vizio di notificazione”.
In altri termini, la proposizione di istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 218/97, proprio perché testimonia la piena conoscenza del contribuente del contenuto dell’atto, postula, a giudizio della Corte, la preclusione di una eventuale eccezione di nullità del procedimento di notifica.

La sentenza emessa – al di là dei principi giuridici espressi – conferma un principio di diritto: se antecedentemente all’impugnazione, in fase stragiudiziale, il contribuente è venuto a conoscenza dell’atto, successivamente, in sede di giudizio, non può sostenere la mancata conoscenza dello stesso atto su cui si è pure instaurato il contraddittorio con l’ufficio.

Se è vero che l’istanza di adesione presentata dà il vantaggio al contribuente della sospensione dei termini per ricorrere per 90 giorni, adesso, attraverso questo pronunciamento, si riconosce il legame fra atto di accertamento e istanza di adesione, ai fini della conoscenza, e quindi della notifica.

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