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Giurisprudenza

Un solo fermo per diversi ruoli,
per ogni argomento il suo giudice

Il contenuto delle cartelle di pagamento non rappresenta un unicum non frazionabile, ma, al contrario, è scindibile in base alla natura delle richieste impositive in esso riportate

a ciascuno il suo
La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 1706 del 24 gennaio, ha stabilito – in presenza di un provvedimento di fermo amministrativo derivante da cartelle di pagamento contenenti pretese sia tributarie sia non tributarie – che la giurisdizione spetta comunque alle Commissioni tributarie, qualora il difetto di giurisdizione sia stato pronunciato in primo grado solo per i crediti non tributari e l’appello sia stato, invece, limitato alle pretese aventi natura tributaria.
La richiesta “cartellata” è, dunque, scindibile, e le singole pretese creditorie devono essere vagliate dal giudice fornito della relativa giurisdizione.
 
I fatti in causa
La Cassazione, a sezioni unite, dirime definitivamente una controversia tra Equitalia Polis Spa e un contribuente, sorta a seguito della notifica a quest’ultimo di un provvedimento di fermo amministrativo, relativo sia a crediti di natura tributaria sia a pretese amministrative di altra natura.
La Commissione tributaria di maggiore prossimità aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria e rigettato, nel resto, il ricorso del contribuente.
 
La vertenza giungeva, allora, dinanzi alla Ctr di Napoli, la quale aveva ritenuto che non fosse possibile scindere la pretesa tributaria da quella amministrativa: pertanto, la dichiarazione di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari andava estesa anche alla materia tributaria, con consequenziale rimessione dell’intera causa al giudice ordinario.
 
Il contribuente ricorreva per cassazione, eccependo un errore di valutazione della Ctr campana, sinteticamente riassumibile nei termini che seguono: poiché la Commissione tributaria di primo grado aveva espressamente dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle esattoriali non aventi natura tributaria, in difetto di appello su tale capo della sentenza, era preclusa alla Commissione di secondo grado una pronuncia d’ufficio sul difetto di giurisdizione.
 
La pronuncia delle sezioni unite
La Cassazione, nel condividere la tesi del ricorrente, osserva che i primi giudici avevano, in effetti, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti di natura non tributaria, emanando una pronuncia di merito sul resto del ricorso e giungendo, infine, al rigetto dello stesso.
 
Nel richiamare un precedente pronunciamento emesso sempre a sezioni unite (sentenza 24883/2008), i giudici di legittimità spiegano che “per effetto della esplicita pronuncia negativa sulla giurisdizione, in difetto di appello sul punto, avendo il ricorrente ristretto l'impugnazione al rigetto nel merito per i crediti tributari, si è formato il giudicato, ed era pertanto precluso alla Commissione tributaria regionale rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione”.
 
Infatti, continua la Corte suprema, la pronuncia sul merito della Commissione tributaria di primo grado “reca una implicita (ed ovvia) affermazione della giurisdizione, sicchè, essendo stato proposto dal soccombente appello solo sul rigetto nel merito, sulla sussistenza della giurisdizione tributaria si è formato il giudicato, ed era precluso alla Commissione Tributaria regionale negare d'ufficio la giurisdizione”.
Da qui, la conclusione della Cassazione, con la declaratoria della “giurisdizione della Commissione tributaria in relazione alla contestazione delle cartelle per crediti tributari”.
 
Tanto premesso, il principio di diritto ricavabile dalla pronuncia in commento è, in buona sostanza, il seguente: il contenuto delle cartelle di pagamento – ove contestate insieme – non rappresenta un unicum non passibile di frazionamento, ma – al contrario – è scindibile in base alla natura delle richieste impositive ivi contenute.
 
Tale assunto trova origine nella circostanza che più cartelle di pagamento possono dar luogo a un singolo provvedimento, sia conservativo sia strictu sensu cautelare qual è il fermo amministrativo: le contestazioni a esse relative, qualora abbiano a oggetto crediti tributari, devono necessariamente essere decise dalle Commissioni tributarie; viceversa, queste ultime non sono dotate di giurisdizione in relazione a quelle richieste amministrative, pur contenute in cartella, di altra natura.
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