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Giurisprudenza

Sono moratori, non corrispettivi:
su questi interessi Registro al 3%

Per la norma vanno assoggettati a imposta proporzionale gli atti dell’autorità giudiziaria “ recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni …”

Sulla quota di interessi riconosciuti in una sentenza di condanna a favore di un istituto di credito è legittima l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3% e non dell’Iva, visto che l’articolo 15, comma 1, Dpr 633/1972, dispone che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 27304 del 17 novembre scorso.
 
I fatti
La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello proposto da una spa, incorporante di una banca, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, relativo all’imposta dovuta per la registrazione della sentenza del tribunale con la quale è stato definito un giudizio di opposizione.
Innalzi al giudice civile, infatti, la controversia ha riguardato l’opposizione al decreto ingiuntivo con il quale la banca, a seguito del suo recesso, ha intimato a due suoi clienti il pagamento del saldo passivo dei rapporti di conto corrente, oltre agli interessi al prime rate.
Il tribunale ha condannato uno dei clienti al pagamento di circa 1 miliardo e mezzo di euro oltre agli interessi. In sede di registrazione della sentenza, l’ufficio ha liquidato l’imposta applicando l’aliquota del 3% sulla quota di interessi riconosciuti all’istituto di credito (articolo 8, Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986 e relativa nota 2, e articolo 15, comma 1, Dpr 633/1972).
 
In particolare, la Commissione regionale ha ritenuto errata tale liquidazione dell’imposta, perché gli interessi previsti dalla condanna del tribunale di Roma, nella misura del prime rate Abi (pro tempore dal 9 ottobre 1996 fino al soddisfo), avevano natura di interessi corrispettivi in quanto riguardanti la restituzione del capitale mutuato con l’interesse convenzionale, e cioè erano da qualificare corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, frutto civile, quindi, dell’obbligazione pecuniaria di mutuo, ex articolo 1282 cc. Di conseguenza, a parere del giudice d’appello, non potevano qualificarsi come moratori, sia perché fissati in misura superiore al tasso legale (mentre gli interessi moratori non potrebbero superare tale tasso) sia perché non richiesti espressamente dall’ente creditore nel corso del giudizio e ugualmente riconosciuti in sentenza.
 
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:
- violazione degli articoli 1124 e 1282 cc, oltre che dell’ articolo 8, Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, e articolo 15, comma 1, Dpr 633/1972, con riferimento alla qualificazione degli interessi riconosciuti all’istituto di credito. Al riguardo, ha rilevato
  • che la banca aveva comunicato il recesso dal contratto di conto corrente con lettera ricevuta dal proprio cliente
  • che, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, ex articolo 1219 cc, comma 2, n. 3, non era necessaria l’intimazione o la richiesta fatta per iscritto per costituire in mora il debitore
  • che gli interessi successivi al recesso dovevano qualificarsi come moratori, anche perché il giudice civile aveva precisato che, nel corso dei rapporti di conto corrente, “non si erano formati interessi capitalizzabili” in quanto le rimesse periodiche avevano coperto prima di tutto gli interessi
  • che, nella somma oggetto di condanna civile (e cioè relativa al saldo dei conti correnti), non erano stati già previsti interessi e che quelli dovuti all’istituto di credito maturavano dalla data della lettera con la quale la banca aveva comunicato il  recesso unilaterale e aveva intimato il pagamento del saldo, equivalente alla costituzione in mora del correntista
  • che, ex articolo 1224, comma 1, cc, se prima della mora erano dovuti interessi in misura convenzionale (prime rate Abi), superiore a quella legale, gli interessi moratori erano dovuti nella stessa misura di quelli precedenti
- insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Ctr, in relazione alla qualificazione degli interessi riconosciuti all’istituto di credito nella sentenza civile.

La Corte ha ritenuto fondati i motivi e li ha accolti, precisando che, in relazione agli interessi moratori, “…ai fini della determinazione dell’imposta di registro, è da ritenersi legittima l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3%...” (Cassazione, n. 27304/2017).
 
Osservazioni
I giudici di legittimità hanno ricostruito la fattispecie, oggetto della sentenza sottoposta a registrazione, al fine sia di individuare la natura degli interessi liquidati nel provvedimento giudiziale di condanna, sia di separarne la sorte rispetto alla tassazione della somma capitale.
Hanno osservato che, in tema di contratti bancari, ex articolo 1855 cc, se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso. Trattandosi di obbligazioni pecuniarie, ex articolo 1219, comma 2, n. 3, cc, non è necessaria l’intimazione o la richiesta fatta per iscritto per costituire in mora il debitore. Nel caso di specie, comunque, l’intimazione di pagamento, che valeva a costituire in mora il correntista, era stata formulata in data 9 ottobre 1996. Proprio allora, infatti, il recesso dell’istituto di credito è stato comunicato ai correntisti, il contratto è stato risolto e il saldo del conto è divenuto esigibile.
 
Tali precisazioni sono rilevanti per individuare la natura degli interessi che sono corrispettivi, ex articolo 1282 cc, quando remunerano l’anticipazione di denaro nella misura stabilita dalle parti o dal legislatore nel periodo che va dal momento di esigibilità del credito alla messa in mora del debitore, ovvero moratori ex articolo 1224 cc, quando, invece, ristorano il danno da inadempimento nel periodo compreso tra la messa in mora del debitore e l’effettivo soddisfo del creditore.
Tale diversa natura degli accessori liquidati in sentenza ha effetti sul piano tributario: i corrispettivi, infatti, sono sottoposti allo stesso trattamento fiscale del capitale mutuato nelle operazioni di finanziamento; i moratori, invece, sono soggetti a imposta di registro proporzionale.
 
Nel caso in esame, la Corte ha affermato che gli interessi dovuti dopo tale risoluzione del contratto dovevano qualificarsi come moratori (Cassazione, n. 8955/2016).
Con riferimento alla loro misura, poi, la Cassazione ha richiamato l’articolo 1224, comma 1, cc, secondo il quale, “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
 
Di conseguenza, nella fattispecie ben potevano essere determinati interessi in misura superiore al tasso legale: se, infatti, il contratto di conto corrente bancario prevede, sulle esposizioni debitorie del cliente, la corresponsione di interessi ultra-legali in misura variabile riferita ai tassi usualmente praticati dalla banca, l’obbligo dei maggiori interessi contrattualmente pattuiti continua anche per il periodo successivo al recesso della banca, perché il citato articolo 1224, comma 1, seconda parte, cc, si riferisce alla disciplina contrattuale dell’obbligazione, “che così si perpetua anche dopo la scadenza” (Cassazione, n. 9791/1994).
 
In conclusione, poiché la condanna disposta dal tribunale di Roma riguardava il pagamento di una somma di denaro e di interessi moratori, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, la Corte ha ritenuto legittima l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% (ex articolo 8, Tariffa parte I, allegata al Tur). Alla stregua del richiamato articolo 8, infatti, sono da assoggettare a imposta proporzionale gli atti dell’autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”. La relativa nota 2, poi, esclude l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro sugli importi oggetto di condanna da parte dell’autorità giudiziaria che sono soggetti a Iva. L’articolo 15, Dpr 633/1972, infine, dispone che non concorrono a formare la base imponibile Iva le somme dovute a titolo di interessi moratori o risarcitori.
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